Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23405 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. II, 09/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 09/11/2011), n.23405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio proposto dal

Giudice di pace di Salò nel giudizio pendente tra:

M.O., non costituito in questa sede;

e

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, non

costituito in questa sede;

avverso la sentenza del Giudice di pace di Cassano d’Adda depositata

in data 27 dicembre 2008.

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Giudice di pace di Salò, con ordinanza depositata in data 23 gennaio 2008, ha proposto istanza di regolamento di competenza d’ufficio avverso la sentenza n. 643/03, con la quale il Giudice di pace di Cassano d’Adda, chiamato a decidere sul ricorso in opposizione avverso il verbale di contestazione emesso dalla Polizia stradale di Milano ai sensi dell’art. 126-bis C.d.S., aveva ritenuto che la controversia rientrasse nella competenza del giudice di pace del luogo di residenza dell’opponente;

che il Giudice di pace di Salò, premessa la propria legittimazione a proporre il regolamento di competenza d’ufficio, vista l’eccezione di incompetenza sollevata dalla Pubblica amministrazione resistente, ha rilevato che, nel caso di specie, la violazione contestata era quella di omessa comunicazione dei dati relativi alla identificazione del conducente del veicolo e che quindi la stessa doveva ritenersi consumata nel luogo in cui la detta comunicazione sarebbe dovuta pervenire, sicchè la competenza a decidere sull’opposizione proposta doveva ritenersi spettante al giudice di pace di Milano, vale a dire al giudice del luogo ove ha sede l’organo di polizia procedente;

che, con ordinanza interlocutoria n 24868 del 2010, questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa, non risultando l’ordinanza del giudice di pace introduttiva del presente giudizio per regolamento di competenza, comunicata alle parti del giudizio principale;

che dalla documentazione trasmessa alla cancelleria di questa Corte, emerge l’avvenuta comunicazione;

che, essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta la prescritta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“Sussistono le condizioni per la trattazione della causa ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., risultando il proposto regolamento manifestamente fondato.

Questa Corte ha infatti chiarito che è territorialmente competente a decidere l’opposizione avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 126-bis C.d.S., comma 2 – sanzionante il proprietario del veicolo che senza giustificato motivo non comunichi nel termine previsto le generalità del conducente al momento della commessa infrazione – il giudice del luogo dove ha sede l’organo di polizia procedente, giacchè l’infrazione si consuma nel luogo in cui avrebbe dovuto pervenire la comunicazione che è stata omessa. (Nella specie il Giudice di Pace di Viareggio, con ordinanza del 9 novembre 2006, aveva sollevato di ufficio regolamento di competenza avverso il decreto dell’8 maggio 2006 del Giudice di Pace di Lucca che lo aveva indicato competente e la S.C. ha dichiarato la competenza del Giudice di Pace di Lucca, dove aveva sede la Sezione di Polizia stradale procedente) (Cass., ord. n. 17580 del 2007)”;

che il Collegio condivide tale proposta di decisione;

che, pertanto, deve dichiararsi la competenza del Giudice di pace di Milano, dinnanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi di procedimento per regolamento di competenza d’ufficio e non avendo le parti svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di Milano;

riassunzione nei termini di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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