Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23403 del 24/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/08/2021, (ud. 31/05/2021, dep. 24/08/2021), n.23403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14672-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

RETE RINNOVABILE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

SCROFA 57, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RUSSO CORVACE,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO EMMA e

LAURA TRIMARCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6473/2017 della COMM.TRIB.REG.LAZIO,

depositata il 13/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

31/05/2021 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Con sentenza n. 6473/2017, depositata il 13 novembre 2017, la Commissione tributaria regionale del Lazio confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dalla società Rete Rinnovabile avverso l’avviso con il quale l’Agenzia delle entrate, per l’anno 2011, aveva liquidato imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione all’atto stipulato tra la società contribuente e la Rete Elettrica Nazionale S.p.A. definito come contratto di affitto di un proprio terreno, destinato alla costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico, atto riqualificato dall’Ufficio come contratto di concessione di diritto reale di superficie. Rilevava la CTR che il contratto intercorso tra la società Rete Elettrica Nazionale S.p.A. e Rete Rinnovabile s.r.l., in base alla verifica del contenuto dell’atto, rispetto allo schema negoziale come individuato dalle parti presentava il contenuto e gli effetti propri di un contratto di locazione, rientrando pienamente nella disciplina della locazione la concessione in godimento di un bene, purché sullo stesso venga impiantata un’attività produttiva.

La CTR annullava l’avviso ritenendo che le disposizioni in esso contenute(D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, le quali dispongono che le imposte sono applicate secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto anche qualora non vi corrisponda il titolo attribuito dalle parti, risultavano del tutto neutre, poiché l’ufficio aveva omesso di indicare le ragioni ‘di fatto e di diritto alla luce delle quali aveva provveduto a riqualificare l’atto, asserendo che la citata risoluzione n. 372008 risultava estranea al thema decidendum, concludendo, dunque, per il deficit motivazionale dell’atto impositivo opposto.

Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi nei confronti di Rete rinnovabile s.r.l..

Resiste con controricorso e memorie illustrative Rete rinnovabile s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In via preliminare, deve escludersi la preclusione del dedotto giudicato in quanto non si evince dalle decisioni allegate se i contratti qualificati come convenzioni di affitto dalla CTR siano i medesimi valutati dalla sentenza impugnata ovvero abbiano il medesimo contenuto di quello oggetto di causa.

2. Con il primo motivo, denunciando la nullità della sentenza e la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61 nonché dell’art. 132 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4), si lamenta il vizio di motivazione apparente rispetto alle articolate doglianze di appello, con le quali si evidenziava l’idoneità della motivazione ad esplicitare i presupposti di fatto e di diritto, adducendo che le clausole contrattuali conducevano a qualificare il contratto come concessione del diritto di superficie.

3. Con il secondo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 e 52, per avere erroneamente la CTR affermato la carenza motivazionale dell’atto, il quale è sufficiente che contenga solo i criteri astratti in base ai quali è stato determinato il maggior valore, ma non anche gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi.

4. Con la terza censura si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, nonché degli artt. 952,953,1571,1576,1587,1590 e 1615 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il decidente qualificato l’atto negoziale in discussione come contratto di affitto/locazione e non come contratto di concessione del diritto reale di superficie.

5 Osserva la Corte che va esaminato il secondo motivo di ricorso poiché, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. – deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare, di cui all’art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014).

6. Il motivo è preliminarmente inammissibile per difetto di autosufficienza perché, in mancanza di trascrizione dell’impugnato avviso nel corpo del ricorso (che non è stato neppure prodotto in questa sede), non è concessa a questa Corte la possibilità di verificare la corrispondenza del contenuto dell’atto rispetto a quanto asserito dal ricorrente; ciò comporta il radicale impedimento di ogni attività nomofilattica, la quale presuppone appunto la certa conoscenza del tenore dell’atto impositivo in discorso (Cass., sez. 5, 29/7/2015 n. 16010; v. anche Cass., sez. 3, 09/04/2013, n. 8569 sull’adempimento dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e Cass., sez. 5, 15/07/2015, n. 14784; Cass. 15/06/2016, n. 12288; Cass.

28/06/2017, n. 16147; Cass. 06/11/2019, n. 28570 e molte altre).

Tale principio, al quale il Collegio intende dare continuità, è stato affermato anche con specifico riferimento all’ipotesi, analoga a quella in esame, in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass., sez. 5, 3 dicembre 2001, n. 15234, Rv. 550767 – 01): in tale caso, infatti, necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass., sez. 5, 28/06/2017, n. 16147, Rv. 644703 – 01; Cass., sez. 5, 13/02/2015, n. 2928, Rv. 634343 -01).

Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non avendo il ricorrente trascritto l’impugnato atto impositivo né la motivazione della stessa, e non avendo neppure provveduto ad allegarla al ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.500,00, in favore della società Rete Rinnovabile, oltre 200,00 Euro per esborsi oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza plenaria della V sezione della Corte di cassazione tenuta da remoto, il 31 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021

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