Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23403 del 17/11/2016


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Cassazione civile sez. un., 17/11/2016, (ud. 25/10/2016, dep. 17/11/2016), n.23400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4615-2016 proposto da:

T.V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA

2, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO PLACIDI, rappresentato e

difeso dagli avvocati DOMENICO CURIGLIANO e BICE ANNALISA

PASQUALONE, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D., (+ Altri), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

G. MAZZINI 73, presso lo studio dell’avvocato ARNALDO DEL VECCHIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO PAOLO BELLO, per

delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

COMUNE DI TURI, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3470/2015 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 10/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

uditi gli avvocati Domenico CURIGLIANO, Bice Annalisa PASQUALONE,

Francesco Paolo BELLO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,

che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Sul ricorso del 27.6.14, proposto anche da T.V.A., per l’annullamento dei risultati elettorali relativi alle elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale di Turi del 25 maggio precedente, il tribunale amministrativo regionale di Bari disattese, respingendolo nella sua totalità, tra le altre doglianze quella dell’invalidità delle autentiche delle sottoscrizioni di numerosi presentatori della lista vincitrice, in quanto operate il 26.4.14 da un consigliere provinciale ( D.L.C.) che doveva ritenersi non più ricoprire il relativo status in virtù della L. 7 aprile 2014, n. 56, fin dal giorno 8.4.14.

2.- Nel contraddittorio con gli eletti ( C.D., (+ Altri)), con il Comune e con il Ministero dell’Interno, il soccombente T. interpose appello anche sul punto, ma il gravame fu rigettato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3470 del 10.7.15.

3.- Avverso quest’ultima propone ricorso straordinario con atto notificato a partire dal 10.2.16, T.V.A.; resistono, con unitario controricorso, i soli C.D., (+ Altri); e, per la pubblica udienza del 25.10.16, le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- Il ricorrente, con unitario motivo, prospetta essere la qui gravata sentenza del Consiglio di Stato affetta da “eccesso di potere giurisdizionale per disapplicazione della L. 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 14”: ampiamente argomentando a sostegno della conclusione che, in virtù del sistema disegnato da tale disciplina, con la sua entrata in vigore erano definitivamente ed irrimediabilmente cessati dalle loro funzioni tutti gli organi delle Province non espressamente ed eccezionalmente menzionati dalle proroghe ivi previste, con conseguente venir meno pure della potestà certificatoria propria dei Consiglieri provinciali in carica e quindi invalidità delle autenticazioni delle sottoscrizioni dei presentatori di lista.

5.- Il Consiglio di Stato ha, in particolare, escluso – in esito all’esegesi della normativa applicabile – che la L. n. 56 del 2014 abbia inteso anticipare la scadenza naturale del mandato elettorale in corso degli enti provinciali, ritenendo necessario, anche ad evitare seri dubbi di incostituzionalità, in senso contrario un dato testuale esplicito e puntuale nel prevederne “il dissolvimento anticipato”, sul punto richiamando a conforto pure le interpretazioni del Ministero dell’interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6.- Il ricorrente ritiene che la conclusione comporti eccesso assoluto di potere giurisdizionale o comunque violazione dei limiti esterni della giurisdizione, avendo con tale pronuncia il Consiglio di Stato creato una nuova norma ed invaso quindi la “sfera di attribuzioni riservata al legislatore”, tanto da esercitare “un’attività di produzione normativa che non gli compete”.

7.- Sul punto, il T. ripropone diffusamente le tesi e gli argomenti tratti dai presupposti normativi che, a suo dire, condurrebbero a soluzione opposta, in estrema sintesi – e richiamate le pronunzie di incostituzionalità intercorse in materia, poste a base della successiva L. n. 56 del 2014 evidenziando:

– da un lato, che era stata abrogata (dalla richiamata L. n. 56 del 2014, art. 1, comma 143) la precedente norma (L. n. 115 del 2012, art. 1, comma 115) che stabiliva che rimanessero in carica fino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati sia il Presidente che la Giunta ed il Consiglio provinciali, sicchè unici organi ad essere mantenuti in carica e per di più per l’ordinaria amministrazione e solo fino al 31.12.14 erano (ai sensi della stessa L. n. 56 del 2014, art. 1, commi 14 e 82) il Presidente e la Giunta provinciale, con attribuzione delle funzioni del Consiglio al primo;

– dall’altro, che nessuna valenza normativa andava attribuita alle circolari ministeriali (tra cui quella del 18.4.14) o ad altre interpretazioni della Presidenza del Consiglio.

8.- I controricorrenti, ripercorso l’iter processuale, contestano l’ammissibilità stessa del ricorso, escludendo che con esso siano prospettati motivi inerenti la giurisdizione, visto che la controparte si limita a contestare l’interpretazione della normativa adottata dal Consiglio di Stato; ma, in via subordinata, svolgono ampie argomentazioni a conforto di quest’ultima, ad esse premettendo come, anche in via di fatto, sia il consigliere provinciale che aveva autenticato le sottoscrizioni di presentazione della lista, sia tutti gli altri consiglieri, sia l’intero Consiglio Provinciale di Bari erano rimasti in carico ed avevano regolarmente deliberato sui tempi di propria competenza; ed ampiamente analizzando la disciplina della soppressione delle Province e della successione ad alcune di quelle delle Città metropolitane, il cui dies a quo va identificato nel 1.1.15, ribadendo che nessuna cessazione anticipata era stata disposta per gli organi di quelle rispetto ai mandati elettivi, tanto che essi avrebbero continuato ad operare nella pienezza delle funzioni a ciascuno demandate.

9.- Il ricorso è inammissibile, perchè l’interpretazione della legge (o perfino la sua disapplicazione) rappresenta il proprium della funzione giurisdizionale e non può, dunque, integrare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione da parte del giudice amministrativo, così da giustificare il ricorso previsto dall’art. 111 Cost., comma 8, fatti salvi i casi di un radicale stravolgimento delle norme o dell’applicazione di una norma creata ad hoc dal giudice speciale (da ultimo, v. Cass. Sez. Un., 31 maggio 2016, n. 11380, ove ulteriori riferimenti; Cass. Sez. Un., 6 maggio 2016, n. 9145; Cass. Sez. Un., 5 settembre 2013, n. 20360).

10.- Nella specie, è vero che la normativa non è di agevole lettura; del resto, essa è connotata da un carattere spiccatamente innovativo anche per l’assoluta eccezionalità dell’evento disciplinato, quale la radicale rimodulazione di un ente istituzionale territoriale tradizionale.

11.- Lo stesso dato testuale finisce però per essere neutro, se non ambivalente: da un lato, perchè, se le funzioni del Consiglio Provinciale sono devolute al Presidente, nulla è detto delle – pur limitate – funzioni spettanti in proprio ai singoli Consiglieri, tra cui appunto quelle di autenticazione delle sottoscrizioni dei presentatori delle liste; dall’altro lato, perchè l’abrogazione della precedente espressa norma ricognitiva della persistenza degli organi provinciali fino alla naturale scadenza non implica necessariamente una dirompente disposizione di segno opposto, ma va coordinata con la previsione di complessi meccanismi di proroga – limitata poi all’ordinaria amministrazione, tanto che il senso della previsione potrebbe essere quello di escludere ogni attività eccedente quell’ambito – comunque fino a non oltre la data di insediamento e concreto inizio dell’attività degli organi dei nuovi Enti.

12.- Pertanto e dinanzi ad un testo non univoco, l’interpretazione in concreto adottata, quand’anche in astratto opinabile, è pur sempre solidamente orientata – se non dalle interpretazioni dell’autorità governativa, tuttora di ben limitata valenza nella gerarchia delle fonti – dal valido argomento sistematico della necessaria tendenziale continuità delle istituzioni preesistenti e dall’assenza di inequivoche disposizioni sul loro immediato ed irreversibile dissolvimento anche prima della scadenza del naturale mandato elettivo.

13.- Pertanto, l’approdo ermeneutico raggiunto dal Consiglio di Stato, sulla persistenza dei poteri e delle funzioni dei Consiglieri provinciali almeno fino alla scadenza del loro naturale originario mandato elettivo nonostante l’entrata in vigore della L. n. 56 del 2014, non presenta affatto quei caratteri di stravolgimento del tessuto normativo o di autentica anomalia argomentativa che soli potrebbero fondare l’eccezionale ipotesi di garanzia giurisdizionale dinanzi a queste Sezioni Unite; ed è quindi escluso l’eccesso di potere giurisdizionale imputato dal ricorrente alla qui gravata sentenza.

14.- Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, alla stregua di principi consolidati della giurisprudenza di questa Corte in ordine al comma ottavo dell’art. 111 Cost., con la condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, tra loro in solido per l’identità della posizione processuale.

15. – Infine, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, visto che la controversia, avendo ad oggetto la materia elettorale, è esente dal versamento del contributo stesso (ai sensi – quanto meno – dell’art. 127 cod. proc. amm., di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) e, quindi, non può esigersi il pagamento di alcunchè a tale titolo.

PQM

La Corte, pronunciando a sezioni unite:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna T.V.A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, tra loro in solido, liquidate in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso da essa proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016

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