Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23403 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. II, 09/11/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 09/11/2011), n.23403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5817-2009 per regolamento di competenza proposto da:

COSTRUZIONI LOMBARDI SRL (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARRACCO 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZIONE MASSIMO, che la rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

TRAVI SUD SPA (OMISSIS) in persona del suo amministratore unico

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FIORE PAGNOZZI,

giusta procura speciale a margine della memoria difensiva;

– resistente –

avverso il provvedimento n. 6453/08 del TRIBUNALE di BENEVENTO –

Sezione Distaccata di AIROLA del 22.12.08, depositato il 23/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. IPPOLISTO PARZIALE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MAURIZIO

VELARDI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Tra la srl Costruzioni Lombardi e la Travi Sud è pendente un contenzioso che riguarda il contratto per la fornitura di una struttura prefabbricata, nell’ambito dell’appalto per il completamento di un impianto sportivo commissionato alla Costruzioni Lombardi s.r.l. dal Comune di Vallo della Lucania. La Travi Sud ha ottenuto due decreti ingiuntivi dal Presidente del Tribunale di Benevento, sezione distaccata di Airola, per il pagamento di parte della fornitura, uno per l’importo di Euro 30.000,00 e l’altro per l’importo di 34.122,00 Euro, entrambi, separatamente, opposti. Da parte sua la COSTRUZINI LOMBARDI srl ha proposto avanti il Tribunale di Salerno giudizio di risoluzione del contratto, eccependo, nelle due opposizioni ai decreti ingiuntivi, la continenza delle due cause con tale giudizio, chiedendone, in subordine, la sospensione, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione del giudizio di risoluzione del contratto. Il Tribunale adito disponeva con separate ordinanze la sospensione dei due giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo.

I due provvedimenti sono stati separatamente impugnati con regolamento di competenza dalla odierna ricorrente. Quello relativo all’importo di 30.000,00 Euro (rgn 5815 del 2009) è stato deciso con ordinanza n. 1066 del 2011, che ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quello relativo all’importo di 34.122,00 è oggetto del presente giudizio, che viene solo ora in decisione per effetto di due successivi rinvii dell’udienza camerale per vizi di notifica degli avvisi di udienza.

I motivi di ricorso sono del tutto identici, così come le questioni avanzate e i quesiti di diritto formulati. Richiamando integralmente la citata ordinanza n. 1006 del 2011 quanto al contenuto della decisione impugnata e alla illustrazione dei motivi, pienamente condivise, di seguito se ne riporta la sintesi utile anche per la presente decisione. Col primo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 39 c.p.c., comma 1, rilevando che anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo essa aveva proposto domanda di risoluzione per inadempimento di Travi Sud s.p.a. e di risarcimento danni; che il Tribunale di Airola era quindi tenuto a dichiarare la litispendenza tra le due identiche azioni di risoluzione, essendo la litispendenza rilevabile anche d’ufficio.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 39, c.p.c., comma 2, sostenendo che il Tribunale adito avrebbe errato nel ritenere che, in forza della clausola derogatoria della competenza, il Tribunale di Salerno sarebbe stato incompetente a giudicare anche della causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ulteriormente e dettagliatamente argomentando sul punto. La ricorrente, a conclusione della esposizione dei motivi, formula i seguenti quesiti di diritto:

“1) la litispendenza non è esclusa dalla introduzione, in uno dei due giudizi identici, di un’azione contenuta in quella principale;

pertanto, nel caso di proposizione davanti a giudici diversi, di due cause riguardanti la medesima domanda di risoluzione, laddove una sola di esse abbia ad oggetto anche l’opposta azione di pagamento, trova egualmente applicazione l’art. 39 c.p.c. comma 1; 2) il giudice, al quale è sottoposta la domanda contenente, pur se privo della competenza statica, attrae dinamicamente la competenza di quello sulla causa contenuta, in particolare con riguardo al collegamento per valore e territoriale, semplice o convenzionale;

pertanto, ai sensi dell’art. 39 c.p.c. comma 2, deve dichiararsi la continenza, nel giudizio di risoluzione, della causa di impugnazione monitoria, riguardante l’adempimento richiesto in senso opposto; 3) l’incompetenza territoriale semplice e quella ex art. 28 c.p.c., ad essa da equipararsi, non impediscono la translatio ex art. 39 c.p.c. comma 2, poichè pure in materia di continenza, la suddetta incompetenza del primo giudice sulla seconda causa è irrilevante, secondo quanto già disposto in materia di connessione”. La TRAVI SUD ha depositato memoria difensiva. La Procura generale nelle sue conclusioni scritte ha chiesto il rigetto del ricorso.

Come già nel precedente analogo giudizio, questa Corte deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso, per gli stessi motivi di cui alla precedente ordinanza.

Infatti il provvedimento impugnato è un’ordinanza che ha disposto la sospensione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in attesa della definizione del giudizio, preventivamente instaurato, avente ad oggetto la domanda di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto sul quale si fonda la pretesa azionata in via monitoria, avendo il Tribunale ravvisato tra i due giudizi un rapporto di pregiudizialità logica e giuridica. Tutti i quesiti proposti dalla ricorrente non prendono in considerazione la questione della ritenuta sussistenza di un rapporto di pregiudizialità, riferendosi essi piuttosto alla articolazione dei rapporti tra i due giudizi e alla possibilità che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia dichiarato contenuto nell’altro pendente dinnanzi al Tribunale di Salerno.

I quesiti proposti non sono pertinenti rispetto al provvedimento impugnato. Nè può ritenersi che il proposto ricorso abbia ad oggetto una pronuncia sulla competenza, ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ. atteso che il provvedimento impugnato non è un provvedimento definitivo sulla competenza adottato previa precisazione delle conclusioni.

Al caso in esame trova applicazione il principio per cui nelle cause attribuite – come nel caso di specie – alla competenza del tribunale in composizione monocratica, “il giudice unico, che assomma in sè le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della potestas iudicandi sul punto” (Cass., S.U., n. 11657 del 2008; Cass., n. 6825 del 2010).

Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di cassazione, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA