Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23403 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/10/2017, (ud. 07/04/2017, dep.06/10/2017),  n. 23403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24130-2013 proposto da:

G.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA T.

MONTICELLI, 12, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MATERA, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO 197, presso lo studio dell’avvocato MAURO MEZZETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO MEZZETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4643/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/09/2012);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., comma 1 del 7/4/2017, udita la relazione del consigliere Antonello Cosentino, osserva quanto segue.

La signora G.S., vedova di C.R., ha proposto ricorso contro il sig. F.G. per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Roma, confermando la sentenza del tribunale di Roma – ed in accoglimento della domanda del sig. F., creditore del sig. C. – l’ha dichiarata decaduta dal (rectius: ha dichiarato non aver mai la stessa acquistato il) beneficio di inventario nella successione a suo marito, perchè, essendo in possesso dei beni ereditari, non aveva compiuto l’inventario entro il termine trimestrale di cui all’art. 485 c.c..

Il ricorso si articola in due motivi.

Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2740 e 190 c.c. e artt. 474 e 100 c.p.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo il F. legittimato all’esperimento dell’azione di decadenza della signora G. dal beneficio di inventario, nonostante che il decreto ingiuntivo che il medesimo F. aveva ottenuto nei confronti del dante causa di costei, sig. C.R., fosse stato revocato dal tribunale di Roma, all’esito del primo grado del giudizio di opposizione al decreto stesso.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 100 c.p.c. in cui la corte territoriale sarebbe incorsa ritenendo il F. legittimato ad agire nonostante che, in mancanza di qualunque accertamento giudiziale del suo preteso credito, difettasse un suo interesse concreto ed attuale all’accertamento negativo del diritto della signora G. dal beneficio di inventario.

Il sig. F. ha depositato controricorso.

Il primo motivo di ricorso va rigettato perchè si fonda su un argomento – il rilievo che il decreto ingiuntivo ottenuto dal sig. F. contro C.R. era stato revocato con sentenza di primo grado, cosicchè il credito vantato dal F. sarebbe risultato non consacrato in alcun titolo esecutivo – privo di concludenza.

Al riguardo va premesso che, come correttamente sottolineato dalla corte territoriale, la domanda giudiziale avanzata dal F. non era una domanda di accertamento della decadenza della signora G. dal beneficio di inventario, ma una domanda di accertamento negativo della titolarità del beneficio di inventario da parte della signora G., fondata sul rilievo che la fattispecie costitutiva del beneficio non era mai giunta al relativo perfezionamento, non avendo la medesima signora G. compiuto l’inventario nel termine fissato dall’art. 485 c.c. (cfr. Cass. 16739/05).

Ciò posto l’argomento della ricorrente va disatteso, perchè la proposizione di una domanda di accertamento negativo della titolarità del beneficio di inventario non costituisce esercizio di azione esecutiva, cosicchè non presuppone che l’attore sia titolare di un credito consacrato in un titolo esecutivo, essendo sufficiente che esso abbia interesse ad agire secondo la regola generale fissata dall’art. 100 c.p.c.

Il secondo motivo è pur esso infondato, giacchè, l’interesse ad agire con un’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attuale verificarsi della lesione d’un diritto o una c.stazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice. (cfr. Cass. n. 13556/08).

Il ricorso va quindi, conclusivamente, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’importo D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rifondere al contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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