Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23402 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. II, 09/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 09/11/2011), n.23402

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.G.M. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e

difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato

Pagano Vincenzo, elettivamente domiciliata in Roma, via del Corso n.

107, presso lo studio dell’Avvocato Pileggi;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MOLFETTA – COMANDO POLIZIA MUNICIPALE, in persona del

Sindaco pro tempore; EQUITALIA E.T.R. s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Molfetta n.

322 del 2007, depositata il 9 ottobre 2007;

Udita, la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21

settembre 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PATRONE Ignazio il quale ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza depositata il 9 ottobre 2007, il Giudice di pace di Molfetta ha rigettato l’opposizione proposta da L.G.M. avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) emessa dall’E.T.R. s.p.a., dipendenza n. 130 di Molfetta.

Il Giudice di pace ha innanzitutto disatteso il motivo di opposizione con il quale la ricorrente aveva dedotto che, essendo il credito indicato nella cartella opposta relativo ad una sentenza del Giudice di pace, di rigetto dell’opposizione, divenuta esecutiva, la procedura per il recupero avrebbe dovuto essere quella prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 27, comma 5, e non già quella, prevista dal citato art. 27, comma 1 seguita dall’Ente impositore. In proposito, il Giudice di pace ha rilevato che la sentenza cui si riferisce l’art. 27, comma 5, è quella del giudice penale, laddove nel caso di specie la procedura di riscossione si riferiva ad una sentenza del Giudice di pace in sede civile.

Il Giudice del merito ha rigettato poi il motivo di opposizione concernente il calcolo degli interessi, atteso che il sistema invocato dalla opponente (art. 27, comma 6) trovava applicazione nel caso di ritardo, mentre nella specie si verteva in ipotesi di mancato pagamento.

Da ultimo, il Giudice di pace ha ritenuto che l’opponente dovesse essere condannata al pagamento delle spese in favore dell’ente esattore, del quale ha dichiarato la estraneità al giudizio.

Per la cassazione di questa sentenza L.G.M. ha proposto ricorso sulla base di due motivi; gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il Collegio ha deliberato l’adozione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia “difetto di legittimazione per contraddittorietà della motivazione”. Il Giudice di pace, sostiene la ricorrente, aveva d’ufficio ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti dell’E.T.R., pur se essa opponente non aveva formulato alcuna richiesta nei confronti dell’esattore. Lo stesso Giudice di pace, peraltro, aveva poi ritenuto carente di legittimazione passiva l’esattore, sicchè certamente non avrebbe potuto porre le spese processuali a carico di essa ricorrente.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce “difetto di legittimità nell’applicazione della legge omessa motivazione”, sostenendo che il Giudice di pace avrebbe errato nel ritenere utilizzabile la procedura seguita nella specie per la riscossione. Al contrario, posto che vi era stata opposizione ad ordinanza-ingiunzione, con conseguente sospensione della stessa, non si verteva in ipotesi di mancato pagamento, come ritenuto dalla sentenza impugnata. Erronea sarebbe poi la statuizione in ordine al calcolo degli interessi, in relazione al quale il Giudice di pace sarebbe incorso anche in contraddizione escludendo l’applicabilità della L. n. 689 del 1981, art. 27, comma 6 che era esattamente quanto sostenuto nell’atto di opposizione.

Il ricorso è inammissibile.

Il provvedimento impugnato, invero, è stato emesso il 9 ottobre 2007, nella vigenza dell’art. 366-bis cod. proc. civ..

Orbene, nessuno dei due motivi, con i quali si deduce violazione di legge – peraltro non esplicitamente indicata – si conclude con la formulazione del prescritto quesito di diritto. Ai fini dell’art. 366- bis cod. proc. civ., inoltre, il quesito di diritto non può essere implicitamente desunto dall’esposizione del motivo di ricorso, nè può consistere o essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie, poichè una simile interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma codicistica (Cass., n. 16941 del 2008) che ha introdotto, anche per l’ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte (Cass., S.U., n. 23732 del 2007).

I motivi sono inammissibili anche per la parte in cui denunciano il vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria, in quanto manca la chiara ed univoca indicazione del fatto controverso. In proposito, le Sezioni Unite hanno avuto modo di affermare che “in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366-bis cod. proc. civ., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità” (Cass., S.U., n. 20603 del 2007).

In particolare, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, deve consistere in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non è possibile ritenerlo rispettato allorquando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366-bis, che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., n. 16002 del 2007).

Nella specie, non è ravvisabile nè la chiara indicazione del fatto controverso nè il necessario momento di sintesi.

In conclusione, il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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