Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23401 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. III, 26/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 26/10/2020), n.23401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28082-2019 proposto da:

B.M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

ANGELICO 3 presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

ROMA;

– intimati –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 5011/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito l’Avvocato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, B.M.L., è cittadino della Guinea.

La Commissione Territoriale gli ha negato il riconoscimento sia dello status di rifugiato che la protezione sussidiaria che quella umanitaria, a sostegno delle quali il ricorrente aveva addotto di temere una persecuzione dovuta al suo intento di convertirsi al cristianesimo.

Avverso tale decisione ha fatto ricorso al Tribunale che ha confermato la decisione della Commissione ritenendo che non sussistessero i presupposti per alcuna di tali forme di protezione.

Lo straniero ha proposto appello, impugnando ciascuno dei capi della sentenza di primo grado che la corte di appello ha confermato integralmente.

Ricorre B.M.L. con sei motivi.

V’è controricorso del Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La sentenza impugnata ha come ratio decidendi il difetto di prova dei presupposti per la protezione, sia quella da rifugiato politico che quella sussidiaria; meglio ritiene che il ricorrente, quanto alla richiesta di protezione internazionale, abbia allegato una sua personale situazione di pericolo piuttosto che l’eventualità di una minaccia per ragioni politiche o comunque legate alla situazione politica del paese in relazione alla sua conversione; quanto alla protezione sussidiaria, dalle fonti cui la corte di merito attinge, si ricava che non si possa parlare di un paese nel quale si rischia minaccia (tortura o altra violenza) alla vita o alla persona.

2. Il ricorrente propone cinque motivi di censura.

2.1.- Con il primo motivo denuncia omessa pronuncia sulla richiesta di protezione umanitaria, e dunque violazione dell’art. 112 c.p.c..

Ritiene di aver fatto istanza di riconoscimento sia della protezione internazionale che di quella sussidiaria, che infine di quella umanitaria; che il Tribunale ha rigettato tutte e tre le richieste, e che egli ha fatto appello conseguente per tutte quante.

Invece la corte di appello ha deciso soltanto sulle prime due.

Il motivo è fondato.

Anche se nel ricorso non è riportato il motivo di appello specificamente volto a censurare il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, che il ricorrente quel motivo di appello abbia comunque proposto emerge dalla stessa sentenza impugnata, che a pagina 3 contiene quanto segue: “il ricorrente ha concluso chiedendo la riforma dell’impugnata decisione, per l’effetto, il riconoscimento dello status di rifugiato o, quantomeno, la protezione sussidiaria o il riconoscimento del diritto a permanere sul territorio nazionale per motivi umanitari”.

Si dà dunque atto che l’appello era stato proposto anche avverso il capo di sentenza che rigettava la richiesta di permesso per motivi umanitari.

Su questo motivo di impugnazione la corte di appello non si è pronunciata, con conseguente nullità della sentenza.

2.2.- La fondatezza di questo motivo non rende assorbito l’esame degli altri.

Infatti, il riconoscimento del permesso per motivi umanitari, misura atipica, residuale (Cass. 13088/ 2019) destinato ad assumere rilievo in difetto delle due protezioni, per cosi dire principali.

Il che significa che il riconoscimento di una di queste due rende superfluo l’esame del permesso per ragioni umanitarie.

E dunque l’omissione di pronuncia su quest’ultimo ha un senso solo se fondatamente è stata esclusa la sussistenza di una delle altre.

2.3.- Gli altri motivi attengono per l’appunto alla contestazione dei capi di sentenza che hanno negato il diritto alla protezione internazionale ed a quella sussidiaria.

2.4.- Con il secondo motivo si denuncia un difetto assoluto di motivazione.

Il motivo è infondato.

La nullità presuppone che la sentenza sia del tutto priva delle ragioni che stanno a fondamento della decisione, o che quelle ragioni siano apparenti o contraddittorie. Invece, si capisce chiaramente per quale motivo la corte di merito ha ritenuto di dover rigettare l’appello, ritenendo meramente personale la situazione di pericolo invocata dal ricorrente e non dipendente da una situazione oggettiva di pericolo e di destabilizzazione del Paese di origine.

2.5.- Il terzo motivo reitera questa censura sotto altro aspetto, ossia di violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e ss.. Secondo il ricorrente la corte non avrebbe fatto alcuna istruttoria per accertare rischi che egli corre in caso di rimpatrio, e questa carenza avrebbe reso apodittica la motivazione della decisione assunta.

Il motivo è anche esso infondato, in quanto la corte ha fatto riferimento a fonti di conoscenza online per l’accertamento della situazione politica della Guinea.

2.6.- Il quarto motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14. Ritiene il ricorrente che la corte di appello non ha adeguatamente valutato le fonti.

Meglio, ha indicato, si, alcune delle fonti da cui ha tratto il convincimento circa la situazione in Guinea, ma senza motivare adeguatamente l’adesione ad esse.

Mentre di fonti ne trascura altre.

Il motivo è infondato.

Intanto va ribadito che l’accertamento della situazione politica del Paese di origine è accertamento in fatto che sfugge al sindacato di legittimità, se non per un difetto assoluto di motivazione o per errore percettivo, ed in questa valutazione in fatto v’è altresì la selezione o la scelta delle fonti di conoscenza, cosi che non si può sindacarne il ricorso a certe une e l’esclusione di altre.

Ciò detto, il difetto di motivazione sotto cui si fa valere il vizio non sussiste, avendo la corte riportato il contenuto delle fonti cui ha fatto riferimento per valutare la situazione politica e sociale della Guinea.

2.7.- il quinto motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Si duole il ricorrente del mancato riconoscimento del diritto al permesso per motivi umanitari.

Ma la doglianza è in contrasto con quella espressa nel primo motivo, che denuncia omessa pronuncia sul permesso per motivi umanitari; cosi che considerato fondato il primo motivo, quest’ultimo, per converso, non lo è.

Il ricorso va pertanto accolto quanto al primo motivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA