Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23401 del 17/11/2016


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Cassazione civile sez. un., 17/11/2016, (ud. 25/10/2016, dep. 17/11/2016), n.23401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20644-2015 proposto da:

P.R., in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro

tempore della PRO.SAL. PROGETTAZIONI SALENTINE S.R.L., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI 11, presso lo studio

dell’avvocato ARISTIDE POLICE, che le rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ERNESTO STICCHI DAMIANI, per deleghe a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI

CONTI PER IL LAZIO;

– intimata –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

74102/2015 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL

LAZIO;

udito l’avvocato Aristide POLICE;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

SALVATO Luigi, il quale chiede che la Corte dichiari la

giurisdizione del giudice ordinario.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– che P.R., in proprio e quale legale rappresentante della Pro.Sal. s.r.l., ha proposto, con ricorso 8-9.9.15, istanza di regolamento di giurisdizione in riferimento al giudizio promosso, nei confronti suoi ed altri sette soggetti ( M.G., + ALTRI OMESSI

– che il giudizio dinanzi al giudice contabile ha ad oggetto ipotizzati danni erariali nella progettazione del Corridoio Plurimodale Adriatico, in relazione al progetto di ammodernamento della S.S. (OMISSIS) (opera inserita nel primo programma degli interventi strategici e di interesse nazionale di cui alla deliberazione del C.I.P.E. n. 121/2011), culminato, dopo precedenti livelli di progettazione risalenti al 1987, nel progetto definitivo del 2012, predisposto appunto dalla Pro.Sal. Progettazioni Salentine, su incarico del Consorzio S.I.S.R.I. in base a convenzione tra questo e l’ANAS spa;

– che tra le fonti di danno il procuratore regionale della Corte dei conti rileva l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva in violazione della normativa di settore di cui alla L. n. 109 del 1994, vigente all’epoca dei fatti e almeno sotto il profilo della mancata indizione di gara a livello comunitario, nonchè l’erogazione di rimborso spese senza previa richiesta di rendiconto di quelle effettivamente sostenute; ipotizzando quale illecito erariale l’indebita erogazione, a carico esclusivo del bilancio dello Stato, di ingenti risorse pubbliche da parte di ANAS, quantificate in almeno Euro 177.312,52 per danno alla concorrenza (rapportato al 5% del valore del contratto di appalto) ed in Euro 591.041,71 per maggiorazione dei costi;

– che, tra i soggetti ritenuti autori dell’illecito erariale, la Pro.Sal. Progettazioni Salentine s.r.l. è indicata quale soggetto che, all’epoca dei fatti, ha beneficiato indebitamente di contributi pubblici, in virtù dell’incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, affidato in violazione della normativa di settore di cui alla L. n. 109 del 1994 come vigente all’epoca dei fatti segnalati, mentre la P. è menzionata quale soggetto che, in proprio e quale legale rappresentante di quella società, ha sottoscritto la convenzione del 30.1.02 e l’atto integrativo del 21.1.05, concernenti l’affidamento dell’incarico di progettazione da parte dell’ANAS spa in favore di un soggetto privato, in violazione della normativa di settore di cui alla L. n. 109 del 1994 all’epoca vigente;

– che, in estrema sintesi e per quel che qui ancora rileva, la ricorrente prospetta il difetto di giurisdizione del giudice contabile, chiedendo alle Sezioni Unite di dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario;

– che il P.G. ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario;

– che peraltro, con nota 20.7.16, prodotta solo dopo la fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per esaminare il ricorso, i difensori della ricorrente hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, prospettando esser venuta meno la questione di giurisdizione sottesa al ricorso in dipendenza della sentenza-ordinanza della Corte dei conti n. 397/15 del 7.10.15, con cui, avendo il Procuratore presso quella Corte aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’odierna ricorrente in quella sede, il giudice contabile ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria proposta nei confronti della D.P., in proprio e nella qualità.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che la decisione sulla giurisdizione da parte del giudice del giudizio al quale si riferisce il regolamento di giurisdizione è, di norma, del tutto irrilevante ai fini della definizione di quest’ultimo: e tanto non solo nel regime anteriore alla novella dell’art. 367 c.p.c. (su cui, fra tutte, v. Cass. Sez. Un., 13 luglio 1989, n. 3284), ma anche nel quadro normativo di cui all’art. 367 c.p.c., come modificato dalla L. n. 353 del 1990, non producendo quella decisione – adottata evidentemente in base a delibazione della non fondatezza della questione di giurisdizione e di prosecuzione del giudizio – alcun effetto preclusivo, dato che gli atti e i provvedimenti emessi nelle more della decisione sul regolamento sono destinati a subire gli effetti dell’eventuale accertamento negativo della giurisdizione, con la sola eccezione della formazione del giudicato sulla questione di giurisdizione, implicitamente o esplicitamente risolta dal giudice a quo (fra le prime: Cass. Sez. Un., 18 dicembre 1997, n. 12830);

– che, tuttavia, la definizione della questione di giurisdizione nella presente sede di legittimità deve comunque giustificarsi in relazione alla persistenza dell’interesse ad essa di almeno una delle parti: ciò che invece manca nella fattispecie, attesa l’espressa dichiarazione in tal senso dei difensori della ricorrente (nella duplice vista qualità), del resto muniti di procura anche a rinunziare e non avendo qui svolto alcuna attività difensiva il solo pubblico contraddittore cui il ricorso è stato notificato;

– che, ad avviso del Collegio, tale circostanza non può che comportare la conseguenza della cessazione della materia del contendere in ordine al presente regolamento, tanto da imporre senz’altro la relativa declaratoria;

– che non vi è luogo a provvedere sulle spese del procedimento per la natura di parte in senso solo formale del Procuratore della Corte dei conti (Cass. Sez. Un., ord. 2 aprile 2003, n. 5105), unica controparte cui l’odierna ricorrente ha ritenuto di qui estendere il contraddittorio.

P.Q.M.

la Corte, pronunziando a sezioni unite, dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016

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