Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23401 del 09/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 09/11/2011), n.23401
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 16466-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, ricorrente che non ha presentato il ricorso
entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituita –
contro
DREAMING CAPRI SAS DI COPPOLA SANDRO & C. (OMISSIS), C.
S. (OMISSIS), in qualità di socio accomandatario della
Dreaming Capri sas, F.E. (OMISSIS), in qualità
di socio accomandante della suddetta Dreaming Capri sas,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CREMONA 43, presso lo studio
dell’avvocato PENNELLA NICOLA, che li rappresenta e difende giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 148/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 27/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29 settembre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito.
Fatto
LA CORTE
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione, con cui si è esposto:
1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Campania n. 148/8/2009, depositata il 27.5.2009.
La Società intimata ha depositato controricorso.
2. Il ricorso appare improcedibile, non essendo, mai, stato depositato nella cancelleria della Corte, in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 1.
3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie; considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, sicchè il ricorso va dichiarato improcedibile, e che la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso, e condanna la ricorrente a pagare alla Società intimata le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.500,00, di cui Euro 300,00 per spese, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011