Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23401 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/10/2017, (ud. 07/04/2017, dep.06/10/2017),  n. 23401

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24971-2013 proposto da:

C.M.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA PANAMA 77, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO BOCHICCHIO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.L., (OMISSIS), C.A.E. (OMISSIS),

F.M.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA A.

DEPRETIS 86, presso lo studio dell’avvocato PIETRO CAVASOLA, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELIO GUGLIELMINO;

– controricorrenti –

SOCIETA’ IMMOBILIARE STUDIO 4 DI B.R.E. & C SAS C.F.

(OMISSIS), B.R.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato

MARIO CONTALDI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ADOLFO ANSELMI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 1411/2012 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 08/0g/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c., comma 1 del 7/4/2017, udita la relazione del consigliere Cosentino Antonello, osserva quanto segue.

La signora C.M.L. ha proposto ricorso, a ministero dell’avvocato Tommaso Bochicchio, del foro di Napoli, contro la Società Immobiliare Studio 4 di B.R.E. & C. s.a.s e contro il sig. B.R.E., nonchè contro C.A.E., C.L. e F.M.T., per la cassazione della sentenza con cui la corte d’appello di Torino, confermando la sentenza del tribunale di Ivrea, ha rigettato la sua domanda di annullamento del contratto di divisione ereditaria da lei stipulato il 30 settembre 1991 con le signore C.A.E., C.L. e F.M.T. e di tutti gli atti derivati da tale contratto di divisione.

La corte territoriale ha preliminarmente disatteso l’assunto di C.M.L. secondo cui la sentenza di primo grado sarebbe stata nulla a causa della nullità della comunicazione al di lei procuratore della anticipazione dell’udienza di discussione. Nel merito la corte torinese ha escluso che i dedotti vizi dell’atto di frazionamento posto a. base del contratto divisionale del 30 settembre 1991 pregiudicassero la precisa individuazione dei beni oggetto di divisione e di assegnazione ai condividenti e, quindi, determinassero la nullità di tale contratto (e di quelli dal medesimo derivati). Da ultimo, la corte d’appello di Torino ha confermato il giudizio del primo giudice in ordine alla mancanza di prova dei danni lamentati da C.M.L. in ragione della sospensione dei lavori edili da lei intrapresi, disposta dall’autorità amministrativa su denuncia dei suoi confinanti Studio 4 ed E.B.R.; in proposito la sentenza gravata rileva come C.M.L. non avesse appellato la statuizione del primo giudice che aveva giudicato irrilevanti le prove orali da lei offerte a supporto di tale domanda e come, in ogni caso, tali prove fossero effettivamente inidonee a sorreggere detta domanda.

Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi.

Tanto le intimate signore F. e C.A.E. e Luisa, quanto gli intimati B.R.E. e Società Immobiliare Studio 4 hanno depositato controricorso (questi ultimi anche controricorso incidentale condizionato).

In prossimità dell’adunanza camerale hanno depositato memoria la ricorrente e le contro ricorrenti F.M.T., C.A.E. e C.L..

Il primo motivo di ricorso – rubricato “omesso esame e/o omessa pronuncia circa la domanda di nullità ed inefficacia e di conseguenza effettiva cessazione degli effetti del contratto di divisione del 30.9.1991 per notar Bruno per errata interpretazione della domanda” – è inammissibile per difetto del requisito di specificità delle censure, in quanto si risolve in una riproposizione di questioni di merito priva di puntuali critiche alle argomentazioni svolte nella sentenza gravata. In proposito va ricordato che, come ancora di recente riaffermato da questa Corte (sent. n. 19959/14) il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito.

Il secondo motivo di ricorso – rubricato “Omessa valutazione di documentazione rilevante ai fini della decisione. Omessa od insufficiente motivazione circa un punto determinante della controversia in relazione alla contraddittorietà tra la descrizione e la motivazione indicata in sentenza” – è inammissibile perchè censura un errore nell’applicazione dell’art. 184 c.p.c. (vecchia formulazione) asseritamente compiuto dal giudice di prime cure; laddove, come questa Corte ha più volte precisato (cfr. sent. n. 10626/07), è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui si rivolgono censure contro la sentenza di primo grado, anzichè contro quella di appello, come nel caso in cui si censuri il capo della sentenza di secondo grado, che abbia dichiarato inammissibile un motivo di appello, appuntando le critiche sulla decisione di primo grado anzichè affermare che il rifiuto della corte di esaminare nel merito il mezzo di gravame era ingiustificato.

Il terzo motivo di ricorso – rubricato “violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3 e/o nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 111 c.p.c.” lamenta l’illegittimità della comunicazione all’avvocato Gregorio Colonna difensore in primo grado di C.M.L. – del provvedimento del tribunale di Ivrea che aveva anticipato l’udienza di discussione; illegittimità derivante, secondo la ricorrente, dal fatto che tale comunicazione era stata effettuata presso la cancelleria invece che presso l’avvocato Fornace, nel cui studio l’avv. Colonna aveva eletto domicilio. Il motivo è, ancora una volta, inammissibile per difetto di specificità, in quanto non attinge l’argomentazione del sentenza gravata secondo cui la suddetta comunicazione era stata legittimamente effettuata presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’art. 82 c.p.c., essendo lo studio dell’avvocato Fornace ubicato in comune diverso da Ivrea.

Il ricorso va quindi, conclusivamente, rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso – l’incidentale condizionato della Società Studio 4 e di B.R.E..

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in pari misura per entrambe le parti contro ricorrenti; non può infatti tenersi conto, ai fini delle spese, della memoria depositata il 30 marzo 2017 nell’interesse delle contro ricorrenti F. e C., per la tardività del relativo deposito rispetto al termine ex art. 380 bis c.p.c. comma 1.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’importo D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992.

Quanto alle due di note (con allegati documenti) a firma della sig.ra C.M.L., datate, rispettivamente, 26 marzo 2017 e 4 aprile 2017, pervenute per posta, la prima, il 30 marzo 2017 e, la seconda, il 6 aprile 2017, il Collegio rileva che si tratta di note che non possono essere prese in esame, in quanto irritualmente introdotte dalla parte personalmente invece che dal suo difensore e, per di più, senza che i documenti alle stesse allegati siano stati notificati alle controparti ai sensi dell’art. 372 c.p.c.. In ogni caso, la stessa ricorrente riferisce che, in relazione alle vicende esposte in tali comunicazioni, ella ha già sporto denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale dei contro ricorrenti Società Studio 4 e B.R.E..

Condanna la ricorrente a rifondere alle parti contro ricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge, tanto per le contro ricorrenti F.M.T., C.A.E. e C.L., quanto per i contro ricorrenti B.R.E. e Società Immobiliare Studio 4.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, D.Lgs. n. 546 del 1992 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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