Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23400 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 09/11/2011), n.23400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4323-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

INFO WORLD EDITION SRL (OMISSIS), in persona del – legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO

ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE MICHELE,

rappresentata e difesa dall’avvocato BRIOLA GIOVANNI giusta procura

alle liti a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 102/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 29/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 settembre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito;

Fatto

LA CORTE

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione, con cui si è esposto:

“1. Con sentenza n. 102/37/08, depositata il 29.12.2008, la CTR della Lombardia ha confermato l’annullamento degli avvisi d’accertamenti relativi ad Iva, Irpeg, Irap per gli anni 2002 e 2003, emessi nei confronti della S.r.l. Info World Edition, ritenendo pienamente condivisibile la decisione di primo grado, non scalfita dalle argomentazioni dedotte nell’appello dell’Ufficio.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate, sulla scorta di due motivi. La Società resiste con controricorso, con cui propone ricorso incidentale.

3. Il ricorso, con cui la ricorrente deduce la nullità della sentenza, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per l’assenza di motivazione, e vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, appare inammissibile, perchè le censure non sono corredate nè dal quesito di diritto, la prima, nè dall’omologo momento di sintesi, la seconda. Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, tali elementi non possono esser desunti dal contenuto del motivo, poichè, in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della censura, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (v. tra le altre cass. n, 20409 del 2008, n. 2799/2011). Resta da aggiungere che l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c. (intervenuta ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente all’entrata in vigore della legge (4.7.2009), con la conseguenza che per quelli pubblicati, come nella specie, antecedentemente (e nella vigenza del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è ancora applicabile (Ord. n. 7119/2010, Cass. n. 26364/2009).

4. In conseguenza, appare inammissibile il ricorso incidentale, notificato il 25.3.2010 (privo, peraltro, anch’esso, della formulazione del quesito), che ha natura condizionata (SU n. 5456/2009) col quale la Società, totalmente vittoriosa, ha lamentato il rigetto della sua eccezione d’inammissibilità dell’appello, per la mancata formulazione di motivi specifici.

5. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che i ricorsi vanno riuniti, e che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, sicchè il ricorso principale va dichiarato inammissibile, restando assorbito quello incidentale condizionato, che la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito quello incidentale, condanna la ricorrente principale a pagare alla Società le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 6.000,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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