Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2340 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 07/07/2016, dep.31/01/2017),  n. 2340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2929-2014 proposto da:

R & P IMPIANTI SAS DI GERACITANO AGAZIO IN LIQUIDAZIONE

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA CRIVELLI 50, presso lo

studio dell’avvocato SELENE SABELLICO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROSALBA GENOVESE giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI SPA (già FONDIARIA SAI SPA), in persona del Procuratore

Speciale sig. P.R., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA C MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

CONSOLO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

G.C., GE.AG.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3431/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato ROSALBA GENOVESE;

udito l’Avvocato GIANFRANCO RUGGIERI per delega non scritta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

p.q.r..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dell’11/6/2015 la Corte d’Appello di Roma ha respinto il gravame interposto dalla società R & P Impianti di Ge.Ag. s.a.s. in relazione alla pronunzia Trib. Roma 11/6/2013, di (per quanto ancora d’interesse in questa sede) inammissibilità dell’intervento spiegato nel giudizio originariamente introdotto dal sig. Ge.Ag. nei confronti della sig. G.C. e della società Fondiaria-Sai Assicurazioni s.p.a., con domanda di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto in (OMISSIS), alle ore 15,30 circa, allorquando “mentre attraversava sulle strisce pedonali (OMISSIS) veniva investito dal motoveicolo MBK Flipper tg (OMISSIS) condotto e di proprietà di G.C. assicurato per la r.c.a. con Fondiaria Sai s.p.a..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società R & P Impianti di Ge.Ag. s.a.s. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Unipolsai s.p.a. (nuova denominazione della società Fondiaria Sai s.p.a., incorporante le società Premafin s.p.a., Unipol Assicurazioni s.p.a. e Compagnia di Assicurazioni di Milano s.p.a.).

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 101 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la corte di merito non abbia esaminato la “questione sub iudice” costituita dalla “tardività o meno dell’atto di intervento”, ponendo “a fondamento della decisione una questione che è stata da essa rilevata d’ufficio in sede di pronuncia” senza previamente prospettarla alle parti “per consentire loro la produzione di memorie e quindi contraddire in ordine alla stessa”.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 99, 112 e 189 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che l'”errore in cui è incorso il Giudice di Appello è di confondere la mancata riproposizione delle domande di merito ed istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni dalla riproposizione delle stesse con la formula del rinvio alle conclusioni già svolte anzichè mediante la pedissequa ritrascrizione delle stesse”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, il giudice che ritenga di sollevare una questione rilevabile d’ufficio e non considerata dalle parti deve sottoporla ad esse, al fine di provocare il contraddittorio e consentire lo svolgimento delle opportune difese, dando spazio alle consequenziali attività.

La mancata segnalazione da parte del giudice comporta la violazione del dovere di collaborazione, e determina la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti private e al contraddittorio, con le connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione che ha condotto alla decisione solitaria.

Ove la violazione nei termini suindicati si sia verificata nel giudizio di primo grado, la sua denuncia in appello, accompagnata dalla indicazione delle attività processuali che la parte avrebbe potuto porre in essere, cagiona, se fondata, non già la regressione al primo giudice, ma, in forza del disposto dell’art. 354 c.p.c., comma 4, la rimessione in termini per lo svolgimento nel processo d’appello delle attività il cui esercizio non è stato possibile.

Qualora invece la violazione sia come nella specie avvenuta nel giudizio di appello, la sua deduzione in cassazione determina, se fondata, la cassazione della sentenza con rinvio, affinchè in tale sede, in applicazione dell’art. 394 c.p.c., comma 3, sia dato spazio alle attività processuali omesse (cfr. Cass., 23/5/2014, n. 11453; Cass., 7/11/2013, n. 25054; Cass., 13/7/2012, n. 11928. E già Cass., 13/7/2012, n. 11928; Cass., 14/7/2008, n. 19311; Cass., 31/10/2005, n. 21108).

Orbene, nel respingere l’appello in ragione della circostanza – rilevata d’ufficio in sede di pronunzia senza previamente sottoporla all’attenzione e valutazione delle parti – che all'”udienza di precisazione delle conclusioni in Tribunale”, l’odierna ricorrente e allora) appellante non ha fatto “riferimento alcuno alle istanze istruttorie formulate in precedenza” nè le ha riproposte in sede di gravame, la corte d’appello ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Della medesima, assorbiti gli altri motivi, s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2008.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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