Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2340 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. III, 01/02/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20344/2006 proposto da:

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA S.P.A. (OMISSIS) in persona del suo

legale rappresentante pro tempore Sig. M.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato DE RADA Dimitri giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

STEFOR S.R.L. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 493/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Quarta Civile, emessa il 7/2/2006, depositata il 27/02/2006,

R.G.N. 2648/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato DIMITRI DE RADA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con citazione del 10 dicembre 1996 la spa Officina Meccanica Lombarda, da ora breviter OML conveniva dinanzi al tribunale di Milano la soc. STEFOR srl, chiedendo la risoluzione del contratto di fornitura di un macchinario di rettificazione tangenziale che produceva pezzi non precisi e difettosi e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali. La Stefor si costituiva contestando il fondamento della domanda e proponeva riconvenzionale.

La causa era istruita con consulenza tecnica sul macchinario.

2. Il Tribunale di Milano con sentenza del 30 maggio 2005 dichiarava la risoluzione del contratto e condannava la Stefor al pagamento di Euro 151.720,00 oltre interessi legali dalla notificazione al saldo ed alla rifusione delle spese di lite e di CTU. 3. Contro la decisione proponeva appello la Stefor chiedendo la integrazione del contraddittorio contro la B.M.P. Leasing spa con cui la OML aveva stipulato un contratto di locazione finanziaria il cui oggetto era costituito dal macchinario difettoso fornito dalla Stefor e nel merito chiedeva il rigetto della domanda proposta dalla Officina OML e la condanna al pagamento delle somme indicate nella riconvenzionale. La controparte si costituiva e chiedeva il rigetto del gravame. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 27 febbraio 2006, così decideva: 1. dichiara la nullità della sentenza appellata e rimette la causa al tribunale di Milano davanti al quale sarà riassunta anche nei confronti della litisconsorte necessaria BPB Leasing spa, nel termine stabilito dallo art. 353 c.p.c.;

2. condanna la appellata OML alle spese del grado di appello – vedi in dispositivo.

4. Contro la decisione ricorre OML deducendo due motivi di censura;

non resiste la controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi delle censure ed a seguire la confutazione in punto di diritto.

5.a. SINTESI DESCRITTIVA DEI MOTIVI. Nel PRIMO MOTIVO si deduce omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. LA TESI che si argomenta nel corpo del motivo, da pag. 5 a 11 del ricorso, è che la Corte di appello nel ritenere che nel giudizio promosso dallo utilizzatore OML contro il fornitore per la risoluzione del contratto, il concedente BPB Leasing spa riveste la qualità di litisconsorte necessario, ha omesso di tener conto del fatto che la OML nel corso del giudizio di primo grado aveva acquistato la proprietà del bene avendo versato il prezzo di opzione, come da documenti in atti; si aggiunge poi che tale litisconsorzio necessario non sussiste in quanto i rapporti sostanziali dedotti in lite non sono caratterizzati da alcuna inscindibilità sotto il profilo processuale.

Nel SECONDO MOTIVO si deduce la nullità del procedimento del grado di appello per vizio di extrapetizione, sul rilievo che il tribunale di Milano non ha dichiarato la risoluzione del contratto di fornitura tra la convenuta Stefor e la società di leasing come era stato domandato nello atto di citazione da parte della OML, Si sostiene che i giudici di secondo grado avrebbero compiuto una ultrapetizione allorchè statuiscono sulla risoluzione del contratto di fornitura, poichè la suddetta domanda non è stata oggetto del thema decidendum del giudizio di appello.

5.b. CONFUTAZIONE DEI MOTIVI. Il primo motivo, nella sua complessità, appare formulato come vizio della motivazione su punto decisivo della inesistenza di un litisconsorzio necessario con la società di leasing, in relazione alla scindibilità dei rapporti sostanziali, ed al fatto che in corso di causa la OML aveva acquistato la proprietà del bene.

Il motivo, in sede argomentativa, a ben vedere deduce da un lato un errore su punto decisivo relativo alla omessa valutazione del riscatto della proprietà del bene, e cioè un errore di percezione su un fatto certo e produttivo di effetti giuridici, che si assume documentato in primo grado; in secondo luogo deduce che in relazione a tale fatto il litisconsorzio non necessitava con il finanziatore.

Orbene, occorre ribadire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, perchè delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che sono tipici in relazione alla elencazione tassativa.

Pertanto se viene dedotto un vizio della motivazione che invece concerne un error in procedendo ed un vizio revocatorio, il motivo da precisare ed argomentare attiene ad motivo diverso, che attiene ad un eventuale error in procedendo e ad un rimedio revocatorio. Mentre le parti possono sollevare espressamente solo i vizi previsti dallo art. 360 c.p.c.. la Corte di Cassazione non ha il potere di integrare, neppure per via interpretativa, un motivo mal formulato e privo si autosufficienza, posto che il fatto pretermesso non viene rappresentato nel suo contenuto documentale, nè viene indicata la data il luogo e la ritualità della produzione. Resta allora ferma la statuizione della Corte di appello nel punto in cui, a ff. 9 della sentenza, motiva sulla necessità che al giudizio per la risoluzione del contratto di risoluzione prenda parte il concedente quale litisconsorte necessario. Tale ratio decidendi, si ripete, andava impugnata come error in iudicando, non come vizio della motivazione.

Resta, per le ragioni appena dette, assorbito il secondo motivo, sul rilievo che il decisum della Corte di appello attiene alla lesione del contraddittorio processuale e sostanziale, in relazione alle elevate poste risarcitorie di cui dovrà discutersi, e il difetto del contraddittorio è stato esattamente rilevato dalla decisione di appello che appare insindacabile in ordine a tale corretto rilievo.

Nulla per le spese di questo giudizio di cassazione, non avendo resistito la controparte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA