Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 234 del 09/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 09/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.09/01/2017), n. 234
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13718-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
G.A., L.E., S.E.,
GR.MA.AN., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FABIO MASSIMO
107, presso lo studio dell’avvocato IDA PALANGE, rappresentati e
difesi dagli avvocati ANGELO WALTER CIMA, PIETRO COLUCCI giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
e contro
R.J., LED & BUSINISS SRL;
– intimate –
avverso la sentenza n. 100/3/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di CAMPOBASSO dell’8/04/2014, depositata il 14/04/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, notificandolo a S.E., Gr.Ma.An., L.E., G.A., R.I., n.q. di soci della Led e Business s.r.l. cessata in data 13.11.20101 e cancellata il 7.2.2002, nonchè nei confronti della Led e Business s.r.l. in liquidazione, contro la sentenza resa dalla CTR Molise indicata in epigrafe, che ha rigettato il ricorso di revocazione proposto dall’Ufficio nei confronti della Led e Business s.r.l. in liquidazione contro la sentenza resa dalla CTR Molise n.4/4/09.
Si sono costituite in giudizio le parti intimate ad eccezione della società Led e Business s.r.l., eccependo preliminarmente l’intervenuta cancellazione della società a far data dall’1.1.2004 e l’improponibilità del giudizio di appello e di revocazione nei confronti della società cancellata dal registro delle imprese.
Il ricorso per revocazione proposto unicamente nei confronti della società dall’Agenzia delle entrate doveva essere dichiarato inammissibile. Ed invero, la società Led e Business s.r.l., come è pacifico fra le parti in giudizio, è stata cancellata dal registro delle imprese in data 7.2.2002. Ora, a far data dall’1.1.2004, deve ritenersi che tale sodalizio aveva perduto la capacità processuale (Cass. S.U. 4060-4061 e 4062/2010). Nel caso di specie la società Led e Business s.r.l. propose il ricorso contro la cartella di pagamento, in esito al quale il giudice di primo e di secondo grado, in presenza della società costituita, hanno reso due pronunzie. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto il ricorso per revocazione nei confronti dell’anzidetta società in data 28.10.2009, definito dalla CTR con la sentenza depositata il 14.4.2014.
Orbene, appare evidente che il giudizio di revocazione e la successiva sentenza resa dalla CTR del Molise alla quale si riferisce il ricorso qui all’esame della Corte sono stati rispettivamente proposti ed adottati nei confronti di soggetto non più esistente.
Non può che conseguirne, alla stregua dei precedenti delle S.U. sopra richiamati e delle successive pronunzie delle S.U. (Cass.S.U. 6070/6071 e 6072/2013) l’originaria improponibilità del giudizio di revocazione e l’inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia nei confronti dei soci della società Led e Business s.r.l. S.E., Gr.Ma.An., L.E., G.A., R.I., essendo stato notificato a soggetti che non erano stati parte nel giudizio di revocazione definito con la sentenza della CTR in questa sede impugnata.
In conclusione, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c., dovendosi dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione notificato ai soci della società Led e Business srl nonchè l’improponqbilità del ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della società Led e Business s.r.l..
Ricorrono giusti motivi, in relazione agli interventi chiarificatori di recente intervenuti da parte delle S.U., per compensare le spese del giudizio di legittimità fra le parti costituite.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c. e art. 382 c.p.c., u.c..
Dichiara inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia nei confronti dei soci della società Led e Business s.r.l. S.E., Gr.Ma.An., L.E., G.A., R.I..
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando l’improponobilità del ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti della società Led e Business s.r.l..
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile, il 10 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2017c