Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 234 del 09/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 234 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege
– ricorrente contro

Maiarelli Riccardo
intimato

avverso la sentenza n. 52/05/2008 della Commissione
Tributaria regionale dell’Emilia-Romagna,
depositata il 1 ° /07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 14/1t/2013 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, Gianni De Bellis, per
parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott. Ennio Attilio Sepe, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per
cassazione, affidato

ad un unico motivo, nei

Data pubblicazione: 09/01/2014

confronti di Maiarelli Riccardo (che non resiste
con controricorso), avverso la sentenza n.
52/05/2008 del 13/05/2008, depositata in data
1 ° /07/2008, della Commissione Tributaria Regionale
dell’Emilia-Romagna, Sez. 05, con la quale – in una
controversia concernente l’impugnazione, da parte
del Maiarelli, esercente la professione di
ingegnere, del silenzio rifiuto opposto

di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 1998
al 2003 – è stata confermata la decisione n.
87/04/2006 della Commissione Tributaria Provinciale
di Ferrara, che, limitatamente al periodo d’imposta
2003 (stante la litispendenza,per gli anni
d’imposta dal 1998 al 2002, di altro giudizio
promosso dal contribuente dinanzi alla
Bologna”),

“CTR di

ha accolto il ricorso del contribuente,

ritenendo insussistente, stante l’assenza di
dipendenti /o collaboratori interni od esterni ed
il valore non rilevante dei beni strumentali
disponibili, il requisito dell’autonoma
organizzazione.
In particolare, i giudici di appello hanno rilevato
l’insussistenza di

“dipendenti, mezzi autonomi e

rilevante impiego per l’organizzazione del lavoro
autonomo svolto”,

nonché di “un rilevante utilizzo

di beni strumentali per tale attività”,
questi utili per desumere la

indici_

“non imponibilità

dell’IRAP”.
Motivi della decisione
1. L’Agenzia ricorrente ha sollevato un unico
motivo, implicante vizio motivazionale della
sentenza impugnata, ex art.360 n. 5 c.p.c.,
prospettando l’utilizzo, da parte del contribuente,
documentato nella dichiarazione dei redditi

dall’Ufficio Erariale in ordine ad alcune istanze

presentata dal medesimo, nell’anno 2004, per l’anno
d’imposta 2003, di beni strumentali di rilievo (per
un valore di

8.491,00) e l’omesso esame, da parte

dei giudici tributari, di tale profilo,
determinante ai fini della sussistenza o meno del
requisito dell’autonoma organizzazione richiesto
per l’assoggettamento ad IRAP.
2. Il motivo, così individuato, è infondato.

risulta

venendo

esaustiva,

valutazioni,
dell’autonoma

in

ivi

ordine

fatte

inesistenza

alla
in

organizzazione,

delle

concreto

riferimento agli elementi esaminati e presi in
considerazione nel percorso decisionale (assenza di
personale dipendente o di collaboratori autonomi,
utilizzo di beni strumentali indispensabili per
l’esercizio dell’attività ma non di rilievo).
Deve qui ribadirsi che, a norma del combinato
disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art.
2, comma l, primo periodo, e art. 3, comma l, lett.
c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo
di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1,
è escluso dall’applicazione dell’ IRAP solo qualora
si tratti di attività non autonomamente organizzata
ed il requisito della autonoma organizzazione – il
cui accertamento spetta al giudice di merito ed è
insindacabile in sede di legittimità solo se
congruamente

ricorre

motivato

quando

il

contribuente, per quanto qui interessa, impieghi
beni strumentali eccedenti, secondo
plerumque accidit,

l’esercizio

il

l’id quod

minimo indispensabile per

dell’attività

in

assenza

di

organizzazione oppure si avvalga in modo non
occasionale di lavoro altrui (cfr., sull’ausilio di
una segretaria a part time,

Cass. n. 8265 del 2009;

Invero, la motivazione della decisione di appello

v. anche Cass. nn. 3673, 3676, 3678, 3680 e 5011
del 2007; v. S. U. n. 12109 del 2009, in generale,
e Cass. n. 14693 del 2009, sull’ausilio di un
part-time

dipendente

all’attività d’avvocato,

nonché da ultimo Cass. n. 17598 del 2011,
sull’utilizzo di una inserviente da parte di un
medico di base; sul rilievo dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, v. Cass.

del 2010 e 16628 del 2011).
Ora,

per

consolidato

giurisprudenziale,

orientamento

“ricorre il vizio di omessa

motivazione della sentenza, denunziabile in sede di
legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma
l, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto
assoluto o di motivazione apparente, quando il
Giudice di merito ometta di indicare, nella
sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio
convincimento ovvero indichi tali elementi senza
una approfondita disamina logica e giuridica,
rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza
ragionamento”

e

sulla

logicità

del

suo

(Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

I giudici d’appello, relativamente all’istanza del
contribuente di rimborso dell’IRAP dovuta per
l’anno 2003, hanno esaurientemente motivato sulle
ragioni

della

ritenuta

assenza

dell’autonoma

organizzazione necessaria.
Peraltro, nel ricorso, l’Agenzia fa leva sul solo
dato del valore dei beni strumentali impiegati dal
professionista nell’anno 2003,

8.491,00, ma detto

valore (anche per l’entità), isolatamente
considerato, è insufficiente ad integrare il

quid

pluris richiesto nell’organizzazione dell’attività
professionale ai fini IRAP.

n. 3677 del 2007; cfr., da ultimo, Cass. nn. 23370

3. La Corte respinge il ricorso.
Nulla sulle spese, non avendo l’intimato resistito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della

Quinta sezione civile, il 14/11/2013.

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