Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 234 del 08/01/2018

Cassazione civile, sez. VI, 08/01/2018, (ud. 22/11/2017, dep.08/01/2018),  n. 234

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, nei cui confronti il comune impositore ha resistito con controricorso, il contribuente impugnava la sentenza della CTR della Campania, relativa a un avviso d’accertamento ICI 2004, lamentando, con un primo motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativo alla censura sollevata in appello sulla modalità di notifica dell’atto impositivo mediante posta privata, mentre, con un secondo motivo, ha denunciato il vizio di violazione di legge, in particolare, della L. n. 342 del 2000, art. 74, per mancata notifica dell’atto attributivo e/o modificativo della rendita catastale, sulla cui base era stato emanato l’atto impositivo impugnato.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

E’ fondato il primo motivo di ricorso con assorbimento del secondo.

Secondo l’orientamento di questa Corte, “In tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, comma 1, lett. a), che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali” (Cass. ord. n. 19467/16, 13887/17, Cass. sez. un. 13452/17, 15347/15, 27021/14, ord. n. 2262/13, 3932/11, 11095/08, 20440/06, contra Cass. n. 2922/15, non condivisa dal Collegio, in quanto del tutto marginale nel panorama giurisprudenziale; in proposito, a conferma dell’orientamento consolidato, v. Cass. sez. un. 13453/17).

Appare, inoltre, necessario, per completezza espositiva, dar conto su come incida su tale univoco orientamento e, quindi, sulla decisione della presente controversia, l’entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza.

La L. 4 agosto 2017, n. 124, all’art. 1, comma 57, lett. b) ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l’abrogazione del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4.

Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alla società Poste Italiane S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della L. n. 890 del 1982, nonchè dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 201.

Detta abrogazione, opera, peraltro, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017.

Ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva, – dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione -, possa essere riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, in relazione al tempo in cui avvenne la notifica dell’avviso d’accertamento da parte dell’ente impositore avvalendosi di licenziatario privato per il relativo invio raccomandato.

Inoltre, bisogna evidenziare come la L. n. 124 del 2017, art. 1, comma 57, abbia un contenuto più ampio e debba essere letto in combinato disposto con il comma 58, della citata norma.

Il comma 57, succitato, prevede, infatti, altresì, che al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 2, è aggiunto, in fine, per quanto qui rileva, il seguente periodo: “il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890 (…), deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all’esecuzione dei servizi medesimi”, stabilendo ancora il successivo comma 58, che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” (cioè dal 29 agosto 2017) “l’autorità nazionale di regolamentazione di cui al D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 2, lettera u quater)” “determina, ai sensi del predetto D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 5, comma 4, e successive modificazioni, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi di cui al medesimo D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 26, art. 5, comma 2, secondo periodo, introdotto dal comma 57, del presente articolo; con la stessa modalità l’Autorità determina i requisiti relativi all’affidabilità, alla professionalità e all’onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi”.

Ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai sensi della succitata norma, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza di questa Corte innanzi citato (conf. Cass. 23887/75).

Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione dell’avviso d’accertamento è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall’ordinamento, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica (v. anche Cass. sez. un. n. 14916/16).

Va, conseguentemente accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., accolto l’originario ricorso introduttivo.

Le spese di lite, compensate per la fase di merito, atteso l’alterno esito con il giudizio di legittimità, seguono la soccombenza per la presente fase e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna il comune di Ischia, in persona del Sindaco pt, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società contribuente che liquida in Euro 2.300,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 22 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2018

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