Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23399 del 17/11/2016


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Cassazione civile sez. un., 17/11/2016, (ud. 25/10/2016, dep. 17/11/2016), n.23399

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente aggiunto –

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2613-2015 proposto da:

B.L., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO SURIANO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE, GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA EX USL

LE/(OMISSIS), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24,

presso il dott. MARCO GARDIN, rappresentate e difese dall’avvocato

VINCENZO DE DONNO, per delega a margine dei rispettivi

controricorsi;

– controricorrenti –

e contro

INPDAP;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1621/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata l’1/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito l’Avvocato Francesco SURIANO;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo,

che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. Il Tribunale del lavoro di Lecce ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia instaurata da B.J.L. onde ottenere la condanna della Gestione liquidatoria della ex USL LE/(OMISSIS) e dell’INPDAP al risarcimento del danno ex art. 2126 c.c., derivante dall’omesso versamento dei contributi previdenziali relativi all’attività di insegnamento svolta presso la locale Scuola infermieri professionali nel periodo 1975-1989 oppure la costituzione di una rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex art. 13.

2. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza 1 luglio 2014, ha confermato tale statuizione, rilevando che le pretese azionate riguardavano un periodo di lavoro svoltosi tra l’anno 1975 e il 1988, cioè quando la giurisdizione in materia di pubblico impiego era devoluta al solo giudice amministrativo.

3. Il ricorso di B.J. domanda la cassazione di tale sentenza per un unico motivo, con il quale si deduce l’errata applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69.

Resistono, con due analoghi controricorsi, la Gestione liquidatoria della ex USL LE/(OMISSIS) e la ASL di Lecce, che depositano anche memorie ex art. 378 c.p.c.. Rimane intimato I’INPDAP, ora INPS ex Gestione INPDAP.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

– Sintesi delle censure.

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, errata applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69.

Il ricorrente sostiene che la presente controversia dovrebbe essere devoluta alla giurisdizione dei giudice ordinario in applicazione della più recente giurisprudenza di queste Sezioni Unite secondo cui, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicchè, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’Amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia (Cass. SU 1 marzo 2012, n. 3183; Cass. SU 7 gennaio 2013, n. 142).

Si sottolinea che, nella specie, anche se la domanda richiama un periodo remoto, la ricostruzione contributiva della carriera che con essa è stata richiesta produce effetti sul computo della pensione del ricorrente, in quanto l’omesso versamento contributivo in oggetto comporta un montante inferiore di tredici anni rispetto al dovuto, con riguardo ad un periodo di tempo sicuramente successivo al 30 giugno 1998.

2 – Esame delle censure.

3. Il motivo non è da accogliere per le ragioni di seguito esposte.

3.1. Deve, in primo luogo, essere precisato che, diversamente da quel che sostiene il ricorrente, alla presente vicenda non è applicabile l’orientamento giurisprudenziale espresso nelle suindicate sentenze di queste Sezioni Unite n. 3183 del 2012 e n. 142 del 2013 e ormai consolidato, in quanto non può dirsi che è stato dedotto un inadempimento dell’Amministrazione unitario cioè iniziato prima del 30 giugno 1998 e protrattosi per il periodo successivo.

3.2. Com’è noto, infatti, ai fini dell’applicazione della disciplina transitoria relativa alla devoluzione del contenzioso del pubblico impiego contrattualizzato al giudice ordinario, con riferimento alle controversie “relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998”, ciò che rileva è il dato storico costituito dall’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata (vedi, tra le tante: Cass. SU 29 aprile 2008, n. 10819; Cass. SU 30 ottobre 2008, n. 26018).

Nella specie, l’attività di insegnamento del ricorrente e l’inadempimento contributivo ipotizzato nei ricorso introduttivo del giudizio sono stati posti in essere esclusivamente nel periodo 1975-1988, quindi in un’epoca di gran lunga antecedente al 30 giugno 1998.

3.3. Pertanto si deve fare applicazione dell’orientamento di queste Sezioni Unite, altrettanto consolidato, secondo cui la richiesta di regolarizzazione contributiva e assicurativa rivolta nei confronti del datore di lavoro pubblico in relazione a prestazioni lavorative rese presso la P.A. in periodo anteriore al 30 giugno 1998 è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia tra il lavoratore e la P.A. che ne ha utilizzato le prestazioni, concernente uno degli obblighi facenti capo all’ente pubblico utilizzatore, di denunciare il rapporto medesimo all’ente previdenziale e di pagare i relativi contributi (vedi, per tutte Cass. SU 20 agosto 2009, n. 18506; Cass. SU 19 febbraio 2004, n. 3339; Cass. SU 11 marzo 2004, n. 5057; Cass. SU 29 maggio 2012, n. 8519).

3.4. Di qui il rigetto del ricorso.

3. – Conclusioni.

4. alla luce delle suddette considerazioni deve ritenersi esatta la statuizione, contenuta nell’impugnata sentenza della Corte d’appello di Lecce, di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Di conseguenza il ricorso deve essere respinto, dichiarandosi la giurisdizione del giudice amministrativo.

Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi ed Euro 4000,00 (quattromila/00) per compensi professionali, oltre spese generali e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016

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