Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23398 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 09/11/2011), n.23398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21480-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

PAV SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 88/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di PALERMO, SEZIONE DISTACCATA di MESSINA del 28/02/08, depositata il

24/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 settembre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito.

La Corte:

Fatto

OSSERVA

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza n. 88/2/08, depositata il 24 luglio 2008, con la quale la CTR della Sicilia ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio perchè proposto il 29.10.2004, dopo la scadenza del termine lungo d’impugnazione, intervenuta il 1.6.2004, pur computando, in favore dell’amministrazione, la disciplina di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16.

La Società intimata non ha presentato difese.

Il ricorso, notificato a mezzo del servizio postale, appare inammissibile, non essendo stato prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata, spedita in data 3 ottobre 2009. L’avviso di ricevimento costituisce, infatti, il solo documento idoneo a provare l’intervenuta consegna del piego, la data della stessa e l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per Cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione, della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (cfr. da ultimo, Cass. n. 13639/2010).

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva, da parte dell’intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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