Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23398 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/10/2017, (ud. 03/04/2017, dep.06/10/2017),  n. 23398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12814/2012 proposto da:

F.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BETTOLO GIOVANNI 17, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

ARCANGELO MASSARI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO

PIGNOLO, NICOLA BIANCHI;

– ricorrente –

contro

M.M.L. ((OMISSIS)), M.P. ((OMISSIS)),

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LAZZARO SPALLANZANI 22,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PROTO, rappresentate e difese

dall’avvocato MICHELE CALABRESE giusta procura speciale Rep. n.

(OMISSIS) in Catania per Dott. A.L. e Rep.n. (OMISSIS)

in Crotone per Notaio Dott. P.C.;

– resistenti con procura –

e contro

M.F., R.G.M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 46/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 16/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/04/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l’Avvocato FRANCESCO PIGNOLO, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MICHELE CALABRESE, difensore delle resistenti, per

le quali deposita in udienza le procure speciali notarili ed ha

chiesto l’accoglimento delle difese esposte.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 27.1.1998 M.E. e F., proprietari di un terreno sito in agro di (OMISSIS), denominato “(OMISSIS)” e distinto in catasto dalla particella (OMISSIS), convenivano in giudizio innanzi al Tribunale locale F.L. (oltre ad altre persone con cui concludevano, però, un accordo conciliativo), per sentirlo condannare alla demolizione di un fabbricato che questi aveva costruito sul loro fondo.

Nel resistere in giudizio il convenuto domandava in via riconvenzionale che fosse accertata in suo favore l’usucapione della proprietà di una porzione di 304 mq. del fondo attoreo, che sosteneva essere stata posseduta dalla sua famiglia sin dal 1964.

Il Tribunale accoglieva la domanda principale, salvo che per il capo relativo alla condanna accessoria al rilascio, giudicata tardiva, e rigettava quella riconvenzionale.

Con sentenza n. 46 depositata il 16.1.2012 la Corte distrettuale di Catanzaro rigettava l’appello principale proposto da F.L. e accoglieva quello incidentale dei M.. Riteneva la Corte distrettuale, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, che a fronte di un complessivo deposto testimoniale incerto e contraddittorio, doveva ritenersi decisivo, quanto alla datazione del possesso valevole per l’usucapione, quanto ricavabile da un’aerofotogrammetria del 1978, da cui emergeva che in allora la particella (OMISSIS) era sgombera da fabbricati; e che i restanti elementi certi (domanda di condono edilizio del 1987 e variazione catastale del 1996) deponevano anch’essi nel senso della mancata maturazione del termine di possesso ventennale.

Quanto alla domanda accessoria di rilascio, la Corte distrettuale osservava che nella richiesta di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, formulata sin dall’atto introduttivo del giudizio, doveva ritenersi implicitamente inclusa la domanda di riottenere il godimento, e quindi il rilascio, dell’immobile.

La cassazione di tale sentenza è stata chiesta da F.L. in base a cinque motivi.

Gli intimati M.F. nonchè R.G.M.G. e M.M.L., queste ultime quali eredi di M.E., non hanno svolto attività difensiva.

Il difensore di M.P., anch’ella erede di M.E., ha invece partecipato all’udienza di discussione in virtù di procura speciale notarile.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente va rilevata l’inammissibilità della produzione dei documenti allegati dal ricorrente alla memoria ex art. 378 c.p.c., depositata il 17.11.2016 e degli altri trasmessi a mezzo PEC il 14.3.2017. Ciò per la duplice ragione che l’art. 372 c.p.c., consente unicamente il deposito di atti e documenti relativi alla nullità della sentenza o all’ammissibilità del ricorso o del controricorso, e che con la memoria di cui all’art. 378 c.p.c., non è consentita alcuna produzione documentale all’infuori di quella volta a dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno (e non è questo il caso di specie).

2. – Il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2704 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto il rilievo aerofotogrammetrico posto a base della decisione impugnata non è autentico o autenticato, nè vi sono elementi idonei a fornirne una datazione certa a fronte della contestazione fattane dall’odierno ricorrente nel giudizio di merito.

Il secondo mezzo censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che la domanda di parte attrice contenesse anche quella di rilascio del fondo, insita nella richiesta di rimessione in pristino.

Col terzo motivo si lamenta il vizio di contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel “punto” in cui la Corte d’appello ha negato la sussistenza del possesso continuato da parte del F. sulla base di un rilievo aerofotogrammetrico non dotato di data certa, ed ha “travisato” le risultanze di causa, che non consentivano di datare con certezza la rappresentazione dei luoghi ritratta nel documento.

Il quarto motivo, nel dedurre il vizio di contraddittorietà e d’insufficienza della motivazione, riproduce la censura di cui sopra, ma sotto il profilo dell’inidoneità del prefato rilievo aerofotogrammetrico a riferirsi con certezza al luogo oggetto del contendere, essendo ivi ritratto il foglio (OMISSIS) e non la particella 636 (originata dal frazionamento della particella (OMISSIS), come affermato a pag. 7 della sentenza impugnata: n.d.r.).

Il quinto motivo deduce, ancora, il vizio motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui la Corte distrettuale ha ritenuto non provato, a stregua delle testimonianze raccolte, il possesso continuativo ultraventennale del F. sul fondo di cui si controverte.

3. – Il primo, il terzo ed il quarto motivo, da esaminare congiuntamente per la comunanza di oggetto, sono inammissibili per difetto di decisività.

Ed invero, in disparte che: a) l’art. 2704 c.c. si riferisce alla scrittura privata, per tale intendendo un documento scritto avente un contenuto volitivo riferibile al firmatario, lì dove, per contro, un rilievo fotografico non è nè scritto nè sottoscritto nè rilevante in base alla volontà del suo autore; b) un’autonoma questione di violazione dell’art. 2697 c.c., può porsi solo se ed in quanto il giudice abbia invertito gli oneri probatori gravanti sulle parti, non anche ove – come nella specie – ad essere censurato sia l’apprezzamento di merito sulla ritenuta sussistenza o insussistenza di un fatto storico; e c) in questa sede di legittimità non è sindacabile la ricostruzione storica operata dal giudice di merito, ove esente da vizi logico-giuridici (su ciò v. anche infra il paragrafo 5); tutto ciò a parte, le doglianze anzi dette non colgono un dato fondamentale.

La sentenza impugnata ha respinto la domanda valorizzando la più volte richiamata aerofotogrammetria, in quanto ha ritenuto complessivamente equivoco il ricordo dei testi escussi sull’epoca di inizio della possessio ad usucapionem (individuato in quello in cui una preesistente baracca fu trasformata dal F. nell’attuale fabbricato). Ciò significa che, operando un ragionamento di tipo controfattuale, ove anche si eliminasse il predetto rilievo fotografico non per questo sarebbe provata l’usucapione della proprietà del fondo in favore del F.. In altri termini e a ben vedere, all’interno della motivazione della sentenza impugnata le considerazioni svolte su tale elemento istruttorio sono da ritenersi puramente rafforzative e, dunque, sovrabbondanti. Rimosso quest’ultimo, infatti, resterebbe intatta la motivazione di dubbio sul testimoniale, e con essa il rigetto della domanda di usucapione.

4. – Il secondo motivo è infondato.

L’interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua e adeguata, avendo pertanto riguardo all’intero contesto dell’atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonchè del contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intende perseguire (Cass. n. 21208/05). Attività, quest’ultima, nel compiere la quale il giudice del merito non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti, ma deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante, mentre incorre nel vizio di omesso esame ove limiti la sua pronuncia alla sola prospettazione letterale della pretesa, trascurando la ricerca dell’effettivo suo contenuto sostanziale (Cass. nn. 118/16 e 23794/11).

Nello specifico, pertanto, correttamente e del tutto logicamente la Corte territoriale ha ricavato dalla richiesta accessoria di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, formulata dagli attori dopo aver denunciato l’occupazione abusiva del fondo da parte di terzi, l’implicita richiesta di rilascio.

5. – Anche il quinto motivo va respinto.

Com’è noto, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. L’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce, infatti, alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. ex multis, Cass. nn. 2222/03 e 350/02).

Dunque, deve chiosarsi, è inattaccabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (che nella fattispecie va applicato ratione temporis nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in L. n. 134 del 2012) non la motivazione che sia l’unica o la migliore possibile in base ai fatti emersi nel giudizio di merito, ma quella che è sorretta da un ordito motivazionale logico e sufficiente, sicchè resta escluso ogni giudizio di valenza con ipotesi alternative che, del pari e in ipotesi, possano essere consentite dagli atti e conformi alle aspettative della parte ricorrente (v. Cass. n. 16270/17, non massimata).

Nella specie, parte ricorrente, operata la sinossi delle deposizioni raccolte, si limita a lamentare l’omessa considerazione da parte della Corte d’appello degli elementi favorevoli alla tesi del F., fondando su ciò la propria critica.

Che per le superiori considerazioni non è idonea a scalfire la decisione impugnata.

6. – Il ricorso va dunque respinto.

7. – Seguono le spese, liquidate in favore della sola M.P. come in dispositivo e limitatamente alla fase di studio e a quella decisionale, non avendo detta parte presentato controricorso.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese in favore della sola M.P., spese che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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