Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23397 del 24/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/08/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 24/08/2021), n.23397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10246-2015 proposto da:

SLIP srl, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO VESSEL

30, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PUCCIONI, da cui è

rappresentata e difesa;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTEROTONDO, elettivamente domiciliato in Roma, VIA SESTIO

CALVINIO 33, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA CANNAS, da cui

e’ rappresentato e difeso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1210/01/14 della CTR di Roma, depositata il

27/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2021 dal relatore Dott. CAVALLARI DARIO;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma la SLIP srl ha impugnato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), prot. 53876 del 2008 emesso dal Comune di Monterotondo, con il quale, con riferimento all’ICI 2003, era chiesto il pagamento dell’importo complessivo di Euro 172.108,92.

La CTP di Roma, con sentenza n. 167/6/12, ha in parte accolto il ricorso, riducendo l’importo della base imponibile.

La SLIP srl ha proposto appello che la CTR di Roma ha respinto con sentenza n. 1210/01/14.

La SLIP srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Comune di Monterotondo ha resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memoria congiunta.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con memoria del 7 maggio 2021 le parti del presente giudizio hanno riferito di avere concluso un’intesa con cui la presente controversia è stata definita.

Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Alcuna statuizione deve essere assunta sulle spese, attesa la ragione della decisione.

PQM

La Corte:

– dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021

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