Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23397 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/09/2019, (ud. 13/11/2018, dep. 19/09/2019), n.23397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21269/2014 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 7,

presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI DE NOTARIIS;

– ricorrente –

contro

C.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 358/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 05/03/2014 R.G.N. 514/2009.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Campobasso, con sentenza depositata in data 5.3.2014, ha rigettato il gravame interposto da C.A., nei confronti di C.D. e C.W., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto il ricorso proposto dal primo, volto ad ottenere la condanna di questi ultimi a corrispondergli le differenze retributive, nella misura complessiva di Euro 221.172,82, per il lavoro svolto, dall’1.3.1993 al 3.4.1998 e dall’1.7.2000 al 15.9.2006, alle dipendenze della Ditta C.D., ed altresì, dal 4.4.1998 al 30.6.1999, alle dipendenze della Ditta C.W.;

che per la cassazione della sentenza ricorre C.A. articolando due motivi contenenti più censure;

che C.D. e C.W. sono rimasti intimati;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) “violazione e falsa applicazione di legge: art. 230 bis c.c.. Nullità della sentenza e del procedimento. Violazione e contraddizione con la sentenza del Tribunale penale di Campobasso n. 421/2014 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 e art. 4 c.p.c.. Omesso esame di fatti decisivi che siano stati oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, ed in particolare, si lamenta che la Corte di Appello avrebbe posto a fondamento della propria decisione esclusivamente “l’atto formale della sottoscrizione di un atto costitutivo di impresa familiare in data 28.5.1983”, senza considerare che “tale documento era inidoneo a dimostrare la concreta instaurazione di un siffatto rapporto”, data pure “la mancanza di prova della effettiva e concreta attuazione e svolgimento di un lavoro nell’impresa familiare”; si asserisce, inoltre, che C.A. “ha sempre contestato e respinto le accuse di falso rivoltegli anche in sede penale da C.D.”, perchè “calunniose e puramente strumentali, in quanto finalizzate a dissuaderlo e ad intimorirlo o a farlo desistere dalla domanda di pagamento delle sue legittime spettanze”: al riguardo, si rappresenta che “nelle more del giudizio il Tribunale penale di Campobasso, con sentenza n. 421 del 5.4.2014/4.7.2014 emessa nel proc. n. 160/2012, che viene depositata, ha assolto con formula piena C.A. dai reati pp. e pp. dagli artt. 372 e 483 c.p., “perchè, deponendo come testimone innanzi al Giudice del Lavoro di Campobasso, nel procedimento n. 872/2007 R.G.L., esistente tra C.D. e l’INPS di Campobasso, affermava fatti e circostanze false. In particolare, contrariamente al vero, dichiarava che…. “nel 1992 ho cominciato a lavorare con mio fratello D., raccomandando sempre il pagamento dei contributi per la pensione”, mentre in realtà risultava che il C.A., con atto del 28.5.1983 aveva stipulato unitamente ai germani D. e M. un atto di costituzione di impresa familiare (art. 230 bis c.c.) senza la sussistenza, dunque, tra l’impresa e i collaboratori, del rapporto di lavoro subordinato o di società costituita…”, e “per aver attestato falsamente all’ispettore di vigilanza dell’INPS, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto era destinato a provare la verità. In particolare denunciava di aver lavorato dal marzo 1993 fino al 15 settembre 2006 alle dipendenze del fratello C.D., senza che quest’ultimo avesse effettuato la ritenuta per il fondo pensioni lavoratori dipendenti e la ritenuta in relazione alla pensione INPS, mentre in realtà era inquadrato nell’impresa familiare…”; 2) “violazione di legge (art. 2094 c.c. e art. 420 c.p.c., comma 5) e nullità della sentenza e del procedimento per omessa o insufficiente motivazione in ordine al diniego di subordinazione ed al diniego di ammissione della prova orale chiesta nella comparsa di risposta avverso la riconvenzionale. Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti. Contraddittorietà con gli accertamenti compiuti dal Tribunale penale nella sentenza n. 421/2014, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4, 5” e si assume che la motivazione della sentenza impugnata relativa al diniego degli elementi distintivi della subordinazione sarebbe “fugace” e non avrebbe considerato che il compendio probatorio acquisito avrebbe “confermato il requisito della subordinazione, attraverso gli indici della soggezione gerarchica e dipendenza”;

che il primo motivo non può essere accolto, innanzitutto perchè solleva un coacervo di censure senza il rispetto del canone della specificità del motivo, determinando così, nella parte argomentativa dello stesso, la difficoltà di scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio e, dunque, di effettuare puntualmente l’operazione di interpretazione e di sussunzione delle censure (al riguardo, tra le molte, Cass. nn. 21239/2015, 7394/2010, 20355/2008, 9470/2008); al proposito, va sottolineato che le Sezioni Unite di questa Corte, dinanzi ad un motivo di ricorso che conteneva censure astrattamente riconducibili ad una pluralità di vizi tra quelli indicati nell’art. 360 c.p.c., hanno ribadito la stigmatizzazione di tale tecnica di redazione del ricorso per cassazione, evidenziando “la impossibilità di convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irrimediabile eterogeneità” (Cass., S.U., nn. 17931/2013, 26242/2014);

che, peraltro, nel caso di specie, i giudici di seconda istanza, attraverso un percorso motivazionale sintetico, ma condivisibile sotto il profilo logico-giuridico, sono pervenuti alla decisione oggetto del presente giudizio, dopo avere vagliato le risultanze istruttorie dei due gradi di merito ed avere sottolineato che, nella fattispecie, “il dato ineludibile è rappresentato dall’atto costitutivo tra le parti dell’impresa familiare in data 28/5/1983…, in mancanza peraltro della prova dell’esercizio di un potere disciplinare di C.D., titolare dell’impresa familiare de qua”, argomentando correttamente in ordine al procedimento di sussunzione censurato, in questa sede, con doglianze che si risolvono in considerazioni di fatto inammissibili, poichè mancano della focalizzazione del momento di conflitto, rispetto alle critiche sollevate, dell’accertamento operato dai giudici di merito (cfr., Cass. nn. 24374/2015; 80/2011);

che, pertanto, le censure articolate dalla parte ricorrente come “omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti” – sostanzialmente tese a condurre ad una valutazione difforme rispetto a quella cui è pervenuta la Corte distrettuale, sulla base di una diversa lettura del materiale probatorio – appaiono inidonee, per i motivi anzidetti, a scalfire la coerenza della sentenza oggetto del giudizio di legittimità;

che, infine – ribadita, comunque, la piena autonomia tra accertamento penale e civile (cfr., Cass., S.U., n. 1768/2011) -, nel motivo non si specifica neppure se la sentenza n. 421/2014, emessa dal Tribunale di Campobasso, Sezione penale, sia passata in giudicato, nè quali sarebbero stati “i punti di contraddizione” tra la predetta sentenza e quella oggetto del presente giudizio;

che neanche il secondo motivo è meritevole di accoglimento: al proposito, valgano, innanzitutto, le considerazioni svolte circa il primo mezzo di impugnazione relativamente al mancato rispetto del canone della specificità del motivo, poichè, con il medesimo, viene sollevato, peraltro in modo generico, un coacervo di censure promiscue, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, attinenti ad errores in procedendo e ad errores in iudicando;

che, inoltre – a prescindere dalla formulazione non più consona con le modifiche introdotte dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile, ratione temporis, al caso di specie poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 5.3.2014 -, il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilità e la concludenza spetta in via esclusiva al giudice di merito; per la qual cosa “la deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove o per mancata ammissione di esse, non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito” (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014 citt.; Cass. n. 2056/2011); e, per quanto anche innanzi evidenziato, la Corte distrettuale è pervenuta alla decisione impugnata attraverso un percorso motivazionale scevro da vizi logico-giuridici;

che correttamente, infatti, i giudici di seconda istanza hanno motivatamente escluso che, nel caso di specie, si configurasse un rapporto di lavoro subordinato, date le modalità di svolgimento dello stesso, quali emerse in sede probatoria, e la mancanza degli elementi tipici che, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di legittimità, connotano il predetto rapporto di lavoro (v., ex plurimis, Cass. nn. 1153/2013; 7171/2013; 1717/2009);

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va rigettato;

che nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, poichè C.D. e C.W. non hanno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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