Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23397 del 09/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 09/11/2011), n.23397
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 21477/2009 proposto da:
F.B. (OMISSIS), esercente l’attività
artigianale di fabbricazione di prodotti di panetteria, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE TRASTEVERE 78, presso lo studio
dell’avvocato SERGIO COCCIA, rappresentato e difeso dall’avvocato
TARRICONE PASQUALE giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO di BENEVENTO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 10/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di NAPOLI del 10/12/08, depositata l’8/01/09;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;
udito l’Avvocato Tarricone Pasquale difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla
osserva;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
29 settembre 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione, con cui si è esposto:
“1. Con sentenza n. 10/45/09, depositata l’8 gennaio 2009, la CTR della Campania, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha rigettato il ricorso proposto da F.B., svolgente attività di panificazione, avverso l’avviso d’accertamento ai fini Irpef, Irap ed Iva per gli anni 2002 e 2003, per l’omessa effettuazione di ritenute d’acconto per il dipendente D.P. G., rilevando che le dichiarazioni di detto dipendente rese in sede di processo verbale di constatazione – secondo le quali aveva iniziato la propria attività nel giugno 2001 – prevalevano, per la fede privilegiata dell’atto pubblico in cui erano contenute, rispetto a quelle rese con la successiva dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – secondo cui sarebbe stato assunto il 19 marzo 2004-.
Il contribuente propone ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi. L’intimata non ha presentato difese.
2. Con il primo motivo, a carattere assorbente, il F., lamentando violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento all’art. 2700 c.c., deduce che l’efficacia privilegiata dell’atto pubblico non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, e sottopone il seguente quesito di diritto: “dica la Corte, in corretta applicazione dell’art. 2700 cc, che le dichiarazioni rese dal dipendente D. P.G. ai militari della Guardia di Finanza, contenute nel processo verbale di constatazione, non sono coperte da fede pubblica, e pertanto non è necessario proporre querela di falso”. Il motivo appare manifestamente fondato: l’atto pubblico fa fede fino a querela di falso solo relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza (Cass. 10702/2005; 10219/1996, 12386/2006); tale efficacia privilegiata non si estende, invece, alla intrinseca veridicità delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale da terzi (nella specie dal lavoratore), che costituiscono materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie (Cass. n. 9251/2010).
4. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”.
che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al ricorrente;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza va cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, che provvederà a regolamentare, anche le spese di presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accogli il ricorso, cassa e rinvia alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011