Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23396 del 24/08/2021
Cassazione civile sez. trib., 24/08/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 24/08/2021), n.23396
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18215/2014 R.G. proposto da:
Coral Orafa Mediterranea srl, rappresentata e difesa dall’Avv.
Vincenzo Bizzarro, domiciliato in Roma, presso la cancelleria della
Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Comune di Marcianise, Equitalia sud spa e Tarì scpa;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli,
n. 749/31/14, depositata il 27 gennaio 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio
2021 dal relatore Dott. Cavallari Dario.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Coral Orafa Mediterranea srl ha impugnato una cartella di pagamento con relativa iscrizione a ruolo concernente la Tarsu 2011.
Si sono costituiti Tarì scpa ed il Comune di Marcianise.
La CTP di Caserta, con sentenza n. 438/02/2012, ha respinto il ricorso.
La Coral Orafa Mediterranea srl ha proposto appello.
Si sono costituiti il Comune di Marcianise ed Equitalia sud spa.
La CTR Napoli, con sentenza n. 749/31/14, ha respinto il gravame.
La Coral Orafa Mediterranea srl ha presentato ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Le parti intimate non hanno svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente ha comunicato, con memoria depositata il 28 aprile 2021, che la controversia è stata definita con transazione conclusa in sede stragiudiziale con il Comune di Marcianise.
Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Non sussistono le condizioni per dare atto L. n. 228 del 2012, ex art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo, per la società ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, considerate le ragioni della decisione.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021