Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23396 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/09/2019, (ud. 13/11/2018, dep. 19/09/2019), n.23396

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21113/2014 proposto da:

M.M., MA.MA., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA VALLE CORTENO 41, presso lo studio dell’avvocato SILVIA

MONTANI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GUGLIELMO NONVEL;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25/B, presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI, FRANCESCO

GIAMMARIA che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 264/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/03/2014 R.G.N. 108/2012.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Firenze, con sentenza depositata in data 6.3.2014, accogliendo il gravame interposto, avverso la sentenza n. 95/2011 del Tribunale della stessa sede, da Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nei confronti di Ma.Ma. e M.M., quali eredi di m.m., ha respinto la domanda di queste ultime, volta ad ottenere la condanna della società a corrispondere loro la somma di Euro 85.000,00 “che il m. aveva pattuito con il datore di lavoro come controvalore delle sue dimissioni”;

che la Corte di merito, per quanto ancora in questa sede rileva, premesso che: “con lettera in data 14.3.2007 m.m. comunicava al suo datore di lavoro BNL la propria irrevocabile volontà di rassegnare le dimissioni con effetto dal 31.12.2007 a condizione che la banca gli riconoscesse la somma di Euro 85.000,00 ad integrazione del TFR; con nota del 22.5.2007 BNL prendeva atto delle dimissioni confermando al m. che, “ove non intervenga nel frattempo altra causa di risoluzione”, il rapporto di lavoro sarebbe cessato il 31.12.2007, riservandosi a tempo debito di dar corso alla liquidazione delle somme spettanti al dipendente, compreso l’importo di Euro 85.000,00, in aggiunta al TFR, come incentivo al pensionamento anticipato; nell’agosto 2007 m. moriva ed alle eredi veniva corrisposto unicamente l’importo dell’indennizzo previsto dall’art. 61 CCNL (pari al preavviso in caso di licenziamento)”, osservava che: “accettando tale proposta BNL ha accolto le dimissioni del lavoratore garantendogli e garantendosi la continuazione della prestazione lavorativa sino al 31.12.2007; è dunque evidente che nella comune intenzione delle parti la cessazione del rapporto di lavoro al 31.12.2007 per effetto delle già rassegnate ed accettate dimissioni fosse l’evento cui era subordinato il versamento dell’incentivo pattuito; ciò trova conferma logica laddove si pensi che, se fosse sopravvenuta altra causa estintiva del rapporto – quale per esempio il licenziamento – con effetto anteriore o anche coincidente con il 31.12.2007, l’incentivo legato alle dimissioni non avrebbe potuto essere corrisposto non essendosi realizzati entrambi i presupposti concordemente individuati dalle parti”;

che per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso Ma.Ma. e M. sulla base di due motivi;

che la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ha resistito con controricorso;

che sono state comunicate memorie nell’interesse della società; che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e si lamenta che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente disatteso la prospettazione fornita dalle M., le quali avevano rilevato, nei gradi di merito che il diritto del loro dante causa alla corresponsione dell’incentivo per la risoluzione del rapporto di lavoro fosse sorto nel momento in cui lo stesso aveva rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili, e che tale diritto “potesse al più essere considerato come sottoposto al termine del 31.12.2007, ma mai ad una condizione sospensiva. E ciò per il carattere irrevocabile delle dimissioni rassegnate dal lavoratore ed accettate dal datore di lavoro…., nonchè per la facoltà riconosciuta alla BNL dall’art. 63 CCNL credito, il quale stabilisce che, una volta rassegnate le dimissioni da parte del lavoratore, il datore di lavoro può far cessare il servizio anche prima della scadenza del preavviso”; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la “violazione e falsa applicazione di norma di diritto e del contratto collettivo nazionale di lavoro” e si deduce che i giudici di seconda istanza avrebbero erroneamente ritenuto che la comunicazione da parte del lavoratore, con accettazione datoriale, di un termine di preavviso superiore al termine minimo previsto dalla contrattazione collettiva garantisca al lavoratore la certa ed indiscutibile continuazione della prestazione lavorativa sino al termine indicato dallo stesso dipendente, mentre il CCNL 11.7.1999 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle aziende di credito, all’art. 63 stabilisce, tra l’altro, che “E’ in facoltà dell’azienda di far cessare il servizio nel giorno delle dimissioni, o in qualsiasi altro giorno entro la scadenza del preavviso corrispondendo al dimissionario l’intero trattamento economico fino alla scadenza”; pertanto, a parere delle ricorrenti, “la Corte di merito è dunque incorsa in violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro allorquando ha ritenuto che, avendo le parti concordato un termine di preavviso diverso da quello minimo, la BNL ha così garantito al lavoratore la continuazione della prestazione lavorativa fino al termine concordato e cioè fino al 31.12.2007; e che la cessazione del servizio a tale data fosse nell’interesse comune, escludendosi l’obbligazione di versamento dell’incentivo qualora il rapporto fosse cessato prima per effetto delle iniziative datoriali. Pertanto, non essendovi detta garanzia di continuazione fino al 31.12.2007, non vi poteva essere alcun interesse comune a subordinare il pagamento dell’incentivo alla cessazione della prestazione lavorativa a tale data”;

che il primo motivo non è meritevole di accoglimento: ed invero, le ricorrenti sostengono che i giudici di seconda istanza avrebbero omesso di considerare il carattere irrevocabile delle dimissioni rassegnate da m.m., nonchè la facoltà riconosciuta alla S.p.A. Banca Nazionale del Lavoro dall’art. 63 del CCNL del Credito, di fare cessare dal servizio il dipendente anche prima del periodo di preavviso concordato; circostanze che, a parere delle medesime, se tenute nel debito conto, avrebbero dovuto portare la Corte di merito a ritenere che il diritto all’incentivo all’esodo era maturato sin dalle dimissioni rassegnate, restando irrilevante l’accordo raggiunto per la prosecuzione del rapporto di lavoro sino alla data del 31.12.2007;

che la censura sollevata con il primo mezzo di impugnazione attiene a deduzioni riguardo alle quali le M. non specificano se siano state svolte nell’impostazione originaria del ricorso e coltivate in sede di gravame; peraltro, dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio si evince che le ricorrenti fanno riferimento ad “un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, in forza del quale m.m., quadro direttivo di primo livello in servizio presso la Direzione Generale della Banca, rassegnava le dimissioni con effetto dal 31.12.2007 e la Banca Nazionale del Lavoro si impegnava a corrispondere l’importo lordo di Euro 85.000,00 in favore del dipendente quale incentivo alle dimissioni anticipate e al prepensionamento”, nè si rinviene, nello stesso, alcun accenno relativo all’applicabilità alla fattispecie dell’art. 63 del CCNL del Credito;

che, dunque, configurandosi come nuove tali questioni (cfr., tra le molte, Cass. n. 10211/2015), è superfluo soffermarsi sul fatto che il motivo sarebbe stato comunque inammissibile per la formulazione non più consona con le modifiche introdotte dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile, ratione temporis, al caso di specie poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, il 6.3.2014;

che il secondo motivo non è fondato, in quanto, come innanzi osservato, attiene a deduzioni inerenti all’applicabilità al caso di cui si tratta dell’art. 63 del CCNL Credito, non proposte in primo grado; peraltro, con motivazione condivisibile e supportata dal dato documentale, i giudici di seconda istanza hanno sottolineato che l’accordo concluso tra le parti, di cui si è detto in narrativa, “è il frutto dell’incontro tra la dichiarazione del m. e la risposta della BNL”, in quanto il primo “comunicava le proprie dimissioni ma spostando l’effetto delle medesime ben oltre il termine contrattuale di preavviso (un mese secondo quanto previsto dall’art. 63 CCNL quadri direttivi), così offrendo al datore di lavoro la continuazione della prestazione lavorativa sino al 31.12.2007 ed assicurando a se stesso la conservazione della controprestazione retributiva (e la prosecuzione dei versamenti contributivi) sino a tale data”. Pertanto, “accettando tale proposta, BNL ha accolto le dimissioni del lavoratore garantendogli e garantendosi la continuazione della prestazione lavorativa sino al 31.12.2007”; da ciò consegue, all’evidenza, che le parti avevano inteso assicurarsi dei vantaggi reciproci, tra i quali era compresa la prosecuzione del rapporto, con tutti gli obblighi allo stesso connessi, sino al 31.12.2007; e tutta la documentazione, menzionata anche nel ricorso, e sulla quale la Corte di merito ha fondato la decisione oggetto del presente giudizio, conferma questa prospettazione (v., in particolare, la lettera in data 14.3.2007, con la quale il m. comunicava alla BNL S.p.A. la propria volontà di rassegnare le dimissioni con effetto dal 31.12.2007, a condizione che gli venisse riconosciuta la somma di Euro 85.000,00 quale integrazione del TFR, nonchè la nota del 22.5.2007 – in ordine alla quale il dipendente nulla ha osservato -, in cui la datrice di lavoro, preso atto delle dimissioni, comunicava al dipendente che “ove non intervenga nel frattempo altra causa di risoluzione”, il rapporto di lavoro sarebbe cessato il 31.12.2007, riservandosi di corrispondere a tempo debito la liquidazione delle spettanze comprensive dell’importo di Euro 85.000,00 a titolo di incentivo per il pensionamento anticipato); che, infine, correttamente la Corte di Appello ha escluso che l’obbligo contratto dalla BNL S.p.A. fosse sottoposto al termine del 31.12.2007, riconoscendo che, nella fattispecie, si fosse in presenza di una vera e propria condizione, in quanto, nell’ipotesi in cui fosse sopravvenuta un’altra causa estintiva del rapporto con effetto anteriore o anche coincidente con la predetta data, l’incentivo di cui si tratta non avrebbe potuto essere corrisposto,

“non essendosi realizzati entrambi i presupposti concordemente individuati dalle parti”: ipotesi che si è concretizzata a causa del decesso del m. nel mese di agosto del 2007;

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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