Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23394 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. III, 26/10/2020, (ud. 30/06/2020, dep. 26/10/2020), n.23394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32145/2019 proposto da:

D.B., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato Maria Monica Bassan;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO; COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE VERONA SEZ. PADOVA;

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1513/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal Consigliere ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato a due motivi, D.B., cittadino senegalese, ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, resa pubblica il 9 aprile 2019, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, della protezione sussidiaria, nonchè di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che: a) il richiedente non poteva reputarsi credibile circa quanto narrato a sostegno delle istanze di protezione internazionale, in quanto vi era un “evidente contrasto” tra le dichiarazioni rese in sede di Commissione territoriale (davanti alla quale aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese per “le ristrettezze economiche”) e quelle dinanzi al Tribunale (dinanzi al quale aveva dichiarato di aver lasciato il Senegal dopo l’uccisione del padre e il rapimento di un fratello “da un gruppo di persone” non conosciute); b) il richiedente, nelle due audizioni, non aveva mai fatto cenno “alla situazione generale del suo paese quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio”, là dove, inoltre, dal Report UN-ECOI del 30 giugno 2018, non risultava “che nella zona di Giurber (dove l’appellante è nato e per sua stessa ammissione ha sempre vissuto) vi (fosse) una situazione di violenza generalizzata o di conflitto armato o infine di anarchia senza il controllo delle autorità”; c) non sussistevano neppure i presupposti per la protezione umanitaria, “mancando qualsiasi elemento anche a livello di allegazione idoneo a definire la presumibile durata di una esposizione a rischio”.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine di eventuale partecipazione ad udienza di discussione.

Il ricorso è stato notificato anche alla Commissione territoriale, rimasta, anch’essa, soltanto intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, “per carenza di motivazione” in punto di credibilità del richiedente, di cui non si è tenuto conto della situazione individuale e delle circostanze personali, che ne rivelavano una “assoluta assenza di scolarizzazione”.

1.1. – Il motivo è infondato.

Un provvedimento giurisdizionale può dirsi nullo per mancanza di motivazione – alla luce dell’orientamento ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., S.U., n. 8053/2014) – quando vi sia “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, quando la “motivazione sia apparente”, quando vi sia un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o, infine, quando la “motivazione sia perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; resta, invece, insindacabile in sede di legittimità il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.

Nel caso di specie, non ricorre alcuna delle suddette ipotesi di nullità. La motivazione nel provvedimento impugnato (cfr. sintesi riportata nel “Rilevato che”), infatti, non manca, nè è incomprensibile o contraddittoria, giacchè la Corte d’appello ha argomentato la propria decisione affermando, in modo intelligibile, che la versione dei fatti fornita dal richiedente, dapprima alla Commissione territoriale e poi al giudice di primo grado, era inattendibile ed intrinsecamente contraddittoria e che il medesimo richiedente non aveva fatto cenno alcuno alla situazione generale (e non già individuale, come dedotto in ricorso) del proprio Paese di origine.

Nè costituisce un vizio censurabile in sede di legittimità l’omesso esame, da parte del giudice di merito, di una o più argomentazioni difensive. Il giudice di merito, infatti, non ha l’obbligo di prendere in esame e confutare tutte le argomentazioni difensive svolte dalle parti, ma è sufficiente che esprima “in forma sobria e sintetica i risultati del suo apprezzamento sul complesso degli elementi di prova acquisiti al processo” (tra le altre, Cass. n. 12123/2013).

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3) per mancata valutazione della situazione del Paese di origine del richiedente (Senegal) ai fini del riconoscimento della sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari”, non avendo il giudice del merito adeguatamente valutato la situazione di vulnerabilità del richiedente “determinata dalla giovane età… e dal rischio di persecuzione per mano di soggetti non statali”, nè la situazione di integrazione in Italia (possedendo il richiedente attestato di lingua italiana e contratto di lavoro), nonchè risultando la sua “zona di provenienza… poco sicura”, come risultante dal sito “viaggiaresicuri” del Ministero degli affari esteri e dalle relazioni di Amnesty International e dell’Osservatorio di Politica Internazionale del Parlamento italiano del 2016 in riferimento alla situazione del Senegal.

2.1. – Il motivo è infondato.

In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., n. 29459/2019, Cass. n. 8819/2020).

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tale principio, là dove ha comunque evidenziato non solo la mancanza di allegazioni in ordine ad una esposizione a rischio del richiedente, ma anche, e soprattutto, la situazione particolare della zona in cui lo stesso aveva sempre vissuto (Giurber) come non suscettibile di detta esposizione (con relativo vulnus per il nucleo essenziale dei diritti fondamentali) e ciò in base a COI più aggiornate di quelle indicate in ricorso, oltre che più attendibili rispetto a quella (pure indicata dal ricorrente) del sito “viaggiaresicuri”, i cui contenuti – se non corroborati da altre pertinenti e recenti fonti informative – sono per sè inidonei (per le preminenti finalità di assistenza al turismo che connota la fonte) a fornire informazioni pienamente adeguate e attendibili sulle effettive situazioni di criticità del tessuto sociale, politico ed economico dei territori considerati.

Le censure di parte ricorrente si risolvono, dunque, in critiche all’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non censurato sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5.

3. – Ne consegue il rigetto del ricorso.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

 

 

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