Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23394 del 24/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/08/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 24/08/2021), n.23394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28542-2012 proposto da:

SLIP srl, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE 1,

presso lo studio dell’avvocato MARCELLO GIOSCIA, da cui è

rappresentata e difesa;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MONTEROTONDO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 652/01/11 della CTR di Roma, depositata il

26/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2021 dal relatore Dott. CAVALLARI DARIO;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso avanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma la SLIP srl ha impugnato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), ICI 2001, emesso dal Comune di Monterotondo, con il quale, con riferimento all’ICI 2001, era chiesto il pagamento dell’importo complessivo di Euro 176.646,24.

La CTP di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 270/07/09, ha in parte accolto il ricorso, riducendo l’importo della base imponibile.

La SLIP srl ha proposto appello che la CTR di Roma, nel contraddittorio delle parti, ha respinto con sentenza n. 652/01/11.

La SLIP srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Comune di Monterotondo non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con memoria del 7 maggio 2021 le parti del presente giudizio hanno riferito di avere concluso un’intesa con cui la presente controversia è stata definita.

Ne consegue che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Alcuna statuizione deve essere assunta sulle spese, attesa la ragione della decisione.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, tenuta con modalità telematiche, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021

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