Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23394 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 16/09/2016, dep. 16/11/2016), n.23394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14320-2015 proposto da:

M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, via DEGLI SCIPIONI

268-A, rappresentato e difeso dagli Avvocati ALESSIO PETRETTI e

GIANFRANCO CARBONE, per procura in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

COMUNE di TRIESTE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, via EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio

dell’avvocato ALDO FONTANELLI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARIA SERENA GIRALDI, MARITZA FILIPUZZI,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

PROVINCIA TRIESTE, in persona del Vice Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, via TEULADA 52, presso lo studio

dell’avvocato ANGELO SCARPA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato MAURIZIO CONSCIA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.R., UNIVERSITA’ DEGLI STUDI TRIESTE, CONSORZIO PER LA

GESTIONE DEL LABORATORIO DI BIOLOGIA MARINA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 18/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

19/11/2014, depositata il 15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 24.5.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 18 del 15.1.15, del seguente letterale tenore:

“p. 1. – M.B. ricorre, senza formulare motivi e con atto notificato ad almeno alcuni dei contraddittori il 29.5.15, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stato rigettato il suo appello avverso la reiezione delle sue domande nei confronti di D.R., quale presidente Consorzio per la gestione del laboratorio di biologia marina (già riconosciuto, con precedente sentenza, debitore nei suoi confronti per corrispettivo di prestazioni d’opera per Euro 70.963,35) per intervenuta prescrizione, nonchè degli enti partecipanti al medesimo Comune, Provincia e Università degli Studi di Trieste, in quanto non tenuti a rispondere dei debiti del Consorzio, comunque ritenuta non provata alcuna delle dedotte attività di indebito utilizzo di fondi.

Notificano controricorso il Comune e la Provincia di Trieste.

p. 2. – Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., essendo oltretutto soggetto alla disciplina dell’art. 360-bis c.p.c. (inserito dall’art. 47, comma 1, lett. a), della L. 18 giugno 2009, n. 69) – parendo dovervisi dichiarare inammissibile: così non rilevando (in applicazione dei principi di cui a Cass. Sez. Un., ord. 22 marzo 2010, n. 6826, applicati da consolidata successiva giurisprudenza conforme) i difetti di instaurazione del contraddittorio dinanzi a questa Corte di legittimità consistenti nella mancanza di prova di notifica del ricorso a D.R., da qualificarsi litisconsorte necessario alla stregua del tenore delle domande dispiegate fin dal primo grado, nonchè nella notifica del ricorso stesso, per l’Università degli Studi di Trieste, all’Avvocatura distrettuale dello Stato di quel capoluogo di Regione, anzichè a quella Generale in Roma.

p. 3. – Del contenuto del ricorso è impossibile la stessa illustrazione, mentre è superflua quella dei controricorsi, attesa la mancata strutturazione del primo su motivi specifici e la sua impostazione nella commistione di elementi di fatto e di diritto, senza enucleazione di doglianze ricondotte ordinatamente ad uno o ad altro dei vizi disciplinati dall’art. 360 c.p.c., tanto meno precedute da rubriche con indicazione di questi ultimi: in tal modo non è rispettato il requisito di specificità e completezza dei motivi di ricorso (Cass. 6 marzo 2014, n. 5277; Cass. 20 settembre 2013, n. 21611; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421).

p. 4. – Al riguardo, infatti (tra le ultime: Cass., ord. 22 settembre 2014, n. 19959) il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito: ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (in senso sostanzialmente analogo, per tutte: Cass. 4 marzo 2005, n. 4741; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 20 settembre 2013, n. 21611; Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass. Sez. Un., 10 luglio 2015, n. 14477; Cass. 16 maggio 2016, n. 10020; Cass. 17 maggio 2016, n. 10080).

p. 5. – Del ricorso pare quindi necessario proporre la declaratoria di inammissibilità”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria o sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione.

4.- Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente soccombente in favore di ciascuno dei controricorrenti.

5.- Deve, infine, trovare applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: ai sensi di tale disposizione, il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto – senza ulteriori valutazioni discrezionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante integralmente soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuno dei controricorrenti, in persona del rispettivo legale rappresentante p.t., liquidate per ognuno in Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge;

– ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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