Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23394 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 06/10/2017, (ud. 02/12/2016, dep.06/10/2017),  n. 23394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20199/2012 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO

IURILLI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 631/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 11/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Genova con sentenza 6 maggio 2009 ha accolto parzialmente l’impugnazione di Delib. Condominiale 6 giugno 2005 del condominio di (OMISSIS) proposta da M.M.; ha rigettato vari motivi di impugnazione. Ha compensato per un terzo le spese di lite, addebitate per il resto sull’attore.

La Corte di appello ligure l’11 giugno 2011 ha respinto il gravame interposto dall’attore.

Questi ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

Il Condominio è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2) Il primo motivo è espressamente segmentato in più censure, che ripropongono i motivi di appello rassegnati in quella sede sub 2, 3, 4, 5.

Il motivo 2 attiene, stando alla sentenza impugnata, alla mancata verbalizzazione delle doglianze del M. in ordine al rendiconto della ditta Comisso.

Il motivo sub 3 era pertinente alla mancanza di una chiara indicazione dei criteri di riparto della spesa relativa ai lavori eseguiti da questa ditta.

La Corte di appello ha disatteso la prima censura perchè le doglianze, come ritenuto dal primo giudice, erano generiche e indeterminate. Ha aggiunto che nè le querele nè le lettere successivamente inviate dall’attore, in quanto atti di parte contestati dall’appellato, potevano offrire prova dell’assunto esposto. Quanto al terzo motivo la Corte di appello ha ribadito che, trattandosi di spesa relativa ad opere di manutenzione sul terrazzo di copertura, bene aveva fatto il Condominio ad applicare il criterio di cui all’art. 1126 c.c., come voluto nel piano di riparto allegato dallo stesso ricorrente.

3) Il ricorso torna a lamentare che le doglianze e contestazioni del M. non siano state verbalizzate; brandisce, senza però indicarne il contenuto, gli esposti querela e le lettere da cui emergerebbe che il suo diritto al dissenso sia stato sacrificato dalla mancata verbalizzazione.

Queste deduzioni si risolvono in una contestazione apodittica dell’apprezzamento di merito reso dai giudici di merito circa la prova della mancata verbalizzazione di rilevanti deduzioni e soprattutto circa la inidoneità di atti di parte a offrire prova di circostanze di fatto contestate.

Il ricorso non argomenta su questa ratio decisiva, ma invoca sostanzialmente un nuovo esame di merito.

La Corte di Cassazione non può però ingerirsi in questa valutazione.

Inoltre deve aggiungere che il ricorso, per dar conto della rilevanza di questa asserita mancata verbalizzazione, avrebbe dovuto spiegare in qual modo essa avrebbe potuto essere determinante sulla questione che stava al fondo della contestazione, cioè il riparto della spesa Commisso.

Su questo profilo, che connota il motivo 3 di appello, non viene dedotto alcunchè che possa inficiare la ratio relativa al criterio di riparto. Si fa riferimento infatti solo a una lettera del novembre 2007 del Comune, quindi di molto tempo successiva all’assemblea e alle contestazioni ivi svolte, che non riguarda il criterio di riparto (oggetto dell’unica contestazione di cui si comprende la materia), ma la assenza di titolo abilitativo all’esecuzione dei lavori di risanamento delle parti comuni. Trattasi di questione che è nuova rispetto al contendere e comunque estranea al riparto di spese ritenute utili dall’assemblea per opere di cui non si contesta l’esecuzione.

Sono inammissibili sia perchè nuove, sia perchè cripticamente svolte senza specificare il contenuto dei documenti, anche le doglianze delle ultime righe del profilo attinente al motivo 2 dell’appello. Vi si parla, per quanto è dato comprendere, di comportamenti del Condominio successivi all’assemblea e quindi estranei all’impugnazione della Delib..

4) Il motivo di censura sub 4 era relativo al mancato controllo delle deleghe, smentito da tribunale e Corte di appello, che hanno ritenuto sufficiente per la verifica l’elenco dei condomini presenti personalmente o per delega e l’indicazione dei millesimi, nonchè l’insussistenza di altre contestazioni.

Il ricorso nega che i documenti consentissero di stabilire se il controllo fosse avvenuto e assume che sarebbe motivo di invalidità della delibera la mancata verifica dell’effettiva sussistenza delle deleghe dei condomini assenti.

La doglianza è manifestamente infondata, giacchè l’attestazione della Corte di appello secondo cui il verbale conteneva ogni utile indicazione per stabilire presenti di persona o per delega pone una presunzione circa l’avvenuto controllo, posto che gli elenchi, con le relative specificazioni, si redigono a questo scopo.

Il ricorrente non ha dimostrato che sussistessero in atti risultanze idonee a superare questo logico incedere dei due giudici di merito: si risolve quindi in una petizione di principio o comunque in una richiesta di riesame, neppure supportata dalla necessaria specificità nel riportare il contenuto puntuale dei documenti genericamente invocati e nel contestarne la lettura data in appello. Incomprensibile e comunque irrilevante resta poi l’accenno a una rinuncia al motivo di doglianza che non consta in sentenza e comunque non è stata sviluppata quale ratio decidendi.

5) Il motivo di censura sub 5 in appello è relativo alla sostituzione di luci delle scale. La Corte di appello ha respinto ogni doglianza rilevando che si trattava di atto conservativo, eseguibile dall’amministratore senza preventiva autorizzazione e che comunque l’approvazione del rendiconto aveva ratificato la spesa.

Il ricorso espone che in primo grado era stata la difesa dell’amministrazione a definire i lavori come di manutenzione straordinaria e che quindi avrebbe dovuto dimostrare l’urgenza delle opere.

A fronte del giudizio reso dalla Corte di appello (di una qualificazione di dette opere come ordinarie in quanto meramente conservative), la censura relativa alla prima ratio è del tutto apodittica, poichè propone un argomento che, essendo tratto dalle difese, è stato oggetto di valutazione e motivatamente superato.

La censura è inoltre inammissibile perchè non affronta la seconda ratio decidendi, relativa alla ratifica delle opere.

6) Il secondo motivo di ricorso è relativo alla motivazione della parziale condanna alle spese in primo grado, considerata ingiusta dal ricorrente perchè una delle proprie doglianze, quella relativa al riparto delle spese di amministrazione secondo millesimi e non per capi, era stata accolta.

Anche questo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

E’ infatti indubbia la soccombenza reciproca, che per quanto riguarda il M. ha riguardato molti profili di impugnazione della delibera, preponderanti rispetto al parziale accoglimento ottenuto.

L’apprezzamento di prevalenza (Cass. 930/15) reso in tal senso espressamente dai giudici di merito è incensurabile in questa sede perchè congruo e logico. Inoltre il sindacato della corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi.

Nella specie sarebbe stato quindi ineccepibile perfino il totale addebito delle spese all’attuale ricorrente.

Al rigetto del ricorso non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

Ratione temporis non è applicabile il disposto di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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