Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23393 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 19/09/2019, (ud. 13/11/2018, dep. 19/09/2019), n.23393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16425/2014 proposto da:

C.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO RICCARDI;

– ricorrente – principale –

contro

A.N.M. – AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA’ S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GERMANICO 96, presso lo studio dell’avvocato LUCA DI PAOLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO CASTIGLIONE;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3834/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/06/2013 R.G.N. 6126/2009.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Napoli, con sentenza pubblicata in data 13.6.2013, accogliendo il gravame interposto dall’Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., nei confronti di C.G., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, depositata il 14.1.2009, ha rigettato “la domanda presentata in primo grado dal lavoratore” – dipendente della predetta società, con mansioni di conducente di autobus di linea -, diretta ad ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione mensile della voce “agente unico” in misura pari a venti minuti della retribuzione normale di autista di VII livello con tre scatti di anzianità a far tempo dal 1990;

che per la cassazione della sentenza ricorre C.G. articolando tre motivi, cui l’Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. resiste con controricorso, spiegando ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi;

che sono state depositate memorie nell’interesse del lavoratore; che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso principale, si deduce: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 112 e 437 c.p.c., e si lamenta che i giudici di seconda istanza avrebbero ritenuto “l’assoluta bontà delle tesi del ricorrente con riferimento all’emolumento indennità di agente unico, confermando sia la estraneità al giudizio della questione relativa al grado di gravosità delle funzioni dell’agente unico, sia che la volontà espressa dalle parti nel contratto aziendale del 15.3.1988 sia stata quella di prevedere un compenso variabile nel tempo e non espresso in cifra fissa” ed altresì che “il ragionamento condotto dai Giudici della Corte avrebbe dovuto, pertanto, inevitabilmente portare al rigetto dell’appello proposto dalla società già soccombente in primo grado”, mentre, inspiegabilmente, i giudici di seconda istanza sarebbero giunti alla conclusione di accogliere il gravame con un repentino mutamento di rotta sulla base della sola lettura del CCNL 2 ottobre 1989, sebbene quest’ultimo non sia stato oggetto di alcuna eccezione, argomentando sul fatto che “poichè l’art. 18 del CCNL 2 ottobre 1989 avrebbe limitato soltanto a determinati istituti – tra i quali non è inclusa l’indennità di agente unico – la possibilità di rivalutazione, tale emolumento sarebbe stato, questa volta giustamente, cristallizzato”; si deduce, altresì, che la società datrice “nei gradi di merito, non ha posto tra le proprie eccezioni quella secondo cui il compenso sarebbe stato cristallizzato ad opera del CCNL 2 ottobre 1989”, con la conseguenza che, a parere del ricorrente, la Corte distrettuale sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., avendo ritenuto che la circostanza che un contratto semplicemente richiamato dalle parti sia sufficiente “per estendere l’esame della Corte anche ad esso”, ed altresì nella violazione del principio del contraddittorio, in quanto i giudici di secondo grado sarebbero pervenuti alla decisione oggetto del presente giudizio sulla base di una questione rilevata di ufficio, senza averla previamente sottoposta alle parti; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., perchè la motivazione della sentenza impugnata sarebbe “inidonea a garantire l’iter logico seguito dal giudicante e a fondare la statuizione sul diritto da questi resa” e si assume che “una motivazione illogica o ancora contraddittoria rappresenta un error in procedendo del giudice che non ha applicato correttamente quanto previsto dall’art. 132 c.p.c. e, come tale, deducibile ex art. 360 c.p.c., n. 4”; 3) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del CCNL Autoferrotranvieri 2 ottobre 1989 e 11 aprile 1995, “in quanto dagli stessi si ricava l’opposto principio, rispetto a quello su cui è fondata la decisione impugnata, in base al quale l’indennità in parola, proprio perchè corrisposta in maniera fissa e continuativa e facente parte della retribuzione normale, non è soggetta ad alcun congelamento”, con la conseguenza che “l’indennità di agente unico non può che essere parametrata agli aumenti della retribuzione nel tempo intervenuti”;

che, con il ricorso incidentale condizionato, si censura: 1) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del CCNL Autoferrotranvieri e Internavigatori del 23.7.1976, dell’art. 1 del CCNL del 12.3.1980, dell’art. 3 dell’Accordo Nazionale 27.11.2000, nonchè dell’art. 36 Cost. e art. 2109 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; 2) ancora in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362,1363 e 1366 c.c., in relazione all’interpretazione dell’Accordo del 15.3.1988; 3) la violazione e/o falsa applicazione della L.R. Campania n. 16 del 1983, art. 4, comma 1, lett. a), come modificato dalla L.R. Campania n. 13 del 1984, art. 3, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti;

che il primo mezzo di impugnazione del ricorso principale non può essere accolto: va, infatti, al riguardo, innanzitutto, rilevato che non è stato prodotto (e neppure indicato come documento offerto in comunicazione nel ricorso per cassazione), nè trascritto, l’atto di gravame in cui si assume che la società convenuta non avrebbe sollevato “nei gradi di merito l’eccezione secondo cui il compenso sarebbe stato cristallizzato ad opera del CCNL 2.10.1989, nè “avrebbe “depositato alcun documento relativo a tale contratto”; e ciò, in violazione del principio, più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (v., ex plurimis, Cass. n. 14541/2014). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013). Per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di apprezzare la veridicità delle doglianze mosse al procedimento di sussunzione operato dai giudici di seconda istanza, che si risolvono, quindi, in considerazioni di fatto del tutto inammissibili e sfornite di qualsiasi delibazione probatoria (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 24374/2015; 80/2011), anche in ordine alla presunta violazione del principio del contraddittorio da parte dei giudici di seconda istanza, nei termini dedotti dal ricorrente con il motivo in esame;

che neppure il secondo motivo del ricorso principale – che, nella sostanza, censura “vizi di motivazione per travisamento dei fatti”, nonchè una “motivazione contraddittoria”, asseritamente posta a fondamento della decisione impugnata può essere accolto, a causa della non conferenza del parametro normativo che si assume violato. Ed invero, nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia, in concreto, il vizio motivazionale non indica il fatto storico (cfr. Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; nè, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare”, in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della pronunzia per mancanza di motivazione”, non potendosi configurare, nella fattispecie, un caso di motivazione apparente o di mancanza di motivazione, da cui conseguirebbe la non idoneità della sentenza a consentire il controllo delle ragioni poste a fondamento della stessa, dato che la Corte di merito è pervenuta alla decisione oggetto del giudizio di legittimità con argomentazioni analitiche e del tutto condivisibili e scevre da vizi logico-giuridici;

che il terzo motivo non è fondato, in quanto, premesso che, ai sensi dell’Accordo nazionale 2.10.1989, punto 18, di cui si lamenta la violazione, “Per effetto degli aumenti degli elementi retributivi di cui alla presente ipotesi di accordo rientranti nella retribuzione normale, sono soggetti a rivalutazione esclusivamente i seguenti istituti: A.P.A. (per effetto degli aumenti delle retribuzioni conglobate dall’1-9-1989 e dall’1-1-1991), lavoro straordinario, lavoro festivo, lavoro notturno, indennità di trasferta, indennità di diaria ridotta, trattamento di fine rapporto. Ogni altro compenso, nazionale ed aziendale, eventualmente espresso in misura percentuale, resta confermato in cifra fissa con il conseguente riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo”, la Corte distrettuale, conformemente agli arresti giurisprudenziali di legittimità consolidati nella materia (cfr., ex multis, Cass. nn. 7790/2017; 7169/2017; 19773/2016; 18048/2015; 20966/2014), ha osservato che, con ogni evidenza, le parti stipulanti hanno voluto operare una distinzione tra retribuzione normale, retribuzione rivalutabile ed altri compensi nazionali o aziendali congelati e, pertanto, hanno escluso dalla possibilità di rivalutazione o di adeguamento ogni altro compenso, nazionale o aziendale, eventualmente espresso in misura percentuale, congelato in cifra fissa, ormai cristallizzata; quindi, gli Accordi nazionali, che sono intervenuti sulla retribuzione percepita dai dipendenti, distinguono le voci retributive in due gruppi: il primo dei quali attiene a voci nominativamente indicate (A.P.A., lavoro straordinario, festivo, notturno, indennità di trasferta e di diaria ridotta, TFR) e non include l’indennità di agente unico che rientra nel secondo gruppo, per il quale, come già detto innanzi, “ogni altro compenso, nazionale ed aziendale, eventualmente espresso in misura percentuale, resta confermato in cifra fissa con il conseguente riproporzionamento della percentuale medesima sulla relativa base di calcolo”. Ne consegue che, come correttamente evidenziato dai giudici di seconda istanza, la cristallizzazione stabilita dalla norma comprende tutti i compensi che non siano stati elencati nella prima parte della previsione, “eventualmente e, quindi, non necessariamente, espressi in percentuale”, tra i quali rientra, all’evidenza, pure l’indennità di agente unico, il cui importo era rivalutato in forma parametrica;

che, per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso principale va respinto;

che dal rigetto del ricorso principale discende l’assorbimento di quello incidentale condizionato;

che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono dunque da porre a carico del ricorrente principale;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nei termini di cui al dispositivo

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; assorbito il ricorso incidentale; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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