Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23393 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 16/11/2016), n.23393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7397-2014 proposto da:

SMART SERVICES SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GIULIO CESARE, 151, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

GUALTIERI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.F., LEASINT S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza del 25/11/2013 n. 125/2014 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 10/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che la Smart Services s.r.l., in persona di M.L. (già liquidatore della stessa), ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma che ha rigettato il reclamo proposto avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento della società stessa;

che il creditore istante Leasint s.p.a. e la Curatela del Fallimento della società ricorrente non hanno svolto difese;

considerato che con il primo motivo si censura l’omessa pronuncia da parte della Corte distrettuale sul terzo motivo di reclamo che concernerebbe la incompetenza per territorio alla declaratoria di fallimento da parte del Tribunale di Roma;

che con il secondo motivo di ricorso si censura, per vizio di motivazione nonchè per violazione degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., la ritenuta validità della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione, effettuata al liquidatore nonostante questi fosse cessato dalla carica e tali atti non fossero stati notificati ai soci; che con il terzo motivo di ricorso si lamenta l’erronea ed illogica motivazione in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale nel non ritenere violati il principio del contraddittorio e il diritto di difesa in seguito alla mancata notificazione, in spregio al disposto della L. Fall., art. 15, comma 3 e 4, di una seconda istanza di fallimento da parte di Unicredit s.p.a.;

ritenuto preliminarmente che il ricorrente ha l’onere di dimostrare entro l’adunanza in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c. il perfezionamento della notificazione attraverso la produzione dell’avviso di ricevimento (anche in duplicato) della notifica del ricorso a Leasint, mancando il quale deve trovare applicazione l’art. 331 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. n.14124/10);

ritenuto nel merito che il primo motivo di ricorso appare inammissibile in quanto, ove pure dovesse ritenersi compresa nel terzo motivo di reclamo – sul quale la sentenza impugnata ha provveduto – l’eccezione di incompetenza per territorio, ciò non condurrebbe comunque a diverse conclusioni dal momento che tale eccezione sarebbe stata comunque tardiva: infatti, pur essendo il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, tale effetto devolutivo non può tuttavia estendersi all’ipotesi in cui si sia già verificata una decadenza da una eccezione nel corso del primo grado di giudizio ed, in particolare, da quella d’incompetenza L. Fall., ex art. 9, poichè ciò sarebbe contrario al principio costituzionale di celerità dei giudizi, che, qualora si ammettesse la possibilità di sollevare l’eccezione d’incompetenza anche in fase di gravame, sarebbero suscettibili, se l’eccezione fosse fondata, di ricominciare “ex novo” innanzi al giudice competente, con dispendio di tempo e attività giudiziaria (cfr. Cass. n. 5257/12);

che il secondo motivo, concernente la validità della notificazione effettuata al liquidatore, appare parimenti inammissibile relativamente alla denuncia di vizio di motivazione trattandosi di questione puramente processuale, mentre appare infondato relativamente alla denunciata violazione degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., in quanto la corte distrettuale non pare essersi discostata dalla giurisprudenza consolidata di questa Suprema Corte secondo cui, in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la fictio iuris sottesa al disposto della L. Fall., art. 10 (che consente, al verificarsi delle – qui incontroverse – condizioni ivi previste, la declaratoria di fallimento della società entro l’anno dalla cancellazione) implica che la legittimazione al contraddittorio spetti a colui che rivestiva la carica di legale rappresentante al momento della estinzione della società, tenuto anche conto che, in generale, il reclamo avverso la sentenza di fallimento esperibile, L. Fall., ex art. 18, da parte di chiunque vi abbia interesse (cfr. Cass. S.U. n.6070/13 e Cass. n. 14338/13, n. 8455/12, n. 22547 /10);

che il terzo motivo di ricorso appare inammissibile con riguardo alla generica denuncia di vizio di motivazione riferita peraltro ad un preteso error in procedendo, che del resto non pare comunque sussistere, in quanto il giudice distrettuale appare aver rettamente considerato che l’istanza ulteriore proposta da Unicredit s.p.a. non è stata presa in considerazione dal giudice di prime cure, il quale ha dichiarato il fallimento della Smart services s.r.l. sulla base del ricorso presentato da Leasint s.p.a., non sussistendo pertanto il presupposto della dedotta violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa;

ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a nonna dell’art. 380 bis c.p.c. per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. All’esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, dato atto della mancata produzione da parte della ricorrente sia della relata di notifica del ricorso a Leasint (creditore istante) sia di memoria di replica alle considerazioni esposte nella relazione, che il collegio condivide integralmente, ritiene si imponga il rigetto del ricorso, superflua peraltro mostrandosi la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c., considerando, in forza del principio della ragionevole durata del processo, che la palese infondatezza del ricorso renda l’integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore che ha chiesto il fallimento attività del tutto ininfluente sull’esito del procedimento.

Non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio, non avendo la Curatela intimata svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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