Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23393 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 09/11/2011), n.23393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20670/2009 proposto da:

COMUNE di MATERA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134, SC. B, INT. 27,

presso lo studio dell’avvocato LONGOBARDI NINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ONORATI Enrica giusta Delib. G.C. 7 febbraio

2009, n. 79 e giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA LUCANA di SVILUPPO e di INNOVAZIONE in AGRICOLTUA

(A.L.S.I.A.) (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ZACCAGNINO Vito

Vincenzo giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 82/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di POTENZA del 26/05/08, depositata il 05/08/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito l’Avvocato Onorati Enrica difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti ed insiste per l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che

conferma la relazione.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 settembre 2011, dal Relatore Cons. Dott. Maria Giovanna Sambito.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la relazione, con cui si è esposto:

“1. Con sentenza n. 82/1/2008, depositata il 5.8.2008, la CTR della Basilicata, ha confermato la sentenza con la quale la CTP di Matera aveva accolto il ricorso proposto dall’Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (ALSIA) avverso l’avviso di accertamento relativo all’ICI per l’anno 2004, affermando che, in base alla L.R. n. 38 del 1996, l’ALSIA è un ente strumentale della Regione ed, al pari di essa, va esente dall’imposta, e che i beni immobili presenti nel patrimonio della ricorrente sono di proprietà della Regione, e rimessi nella disponibilità dell’ALSIA al solo fine di dismetterli (L.R. n. 5 del 2005 e L.R. n. 47 del 2000).

2. Per la cassazione della sentenza ricorre il Comune di Matera, sulla scorta di un unico motivo, con cui lamenta “violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 7”, per non avere la CTR tenuto conto che, per usufruire dell’esenzione dall’imposta, gli immobili devono esser “destinati esclusivamente ai fini istituzionali”, e per non aver considerato che l’ALSIA, dotata di autonoma personalità giuridica, non costituisce un’appendice della Regione.

L’intimata resiste con controricorso.

3. Il ricorso appare inammissibile: la doglianza non è, infatti, corredata dalla formulazione del quesito di diritto, prescritto – a pena, appunto, d’inammissibilità – dall’art. 366 bis c.p.c.. La giurisprudenza di questa Corte ha, in proposito, affermato che in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo, con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., consiste, proprio, nell’imposizione al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed auto sufficiente della censura, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (v. tra le altre, Cass. N. 20409/2008 n. 2799/2011).

4. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio” che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata al ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, dovendo aggiungersi che l’abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., intervenuta ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 47, è diventata efficace, della citata L. n. 69 del 2009, ex art. 58, comma 5, per i ricorsi avanzati avverso provvedimenti pubblicati successivamente all’entrata in vigore della legge stessa (4.7.2009), con la conseguenza che per quelli pubblicati, come nella specie, antecedentemente (e nella vigenza del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è ancora applicabile (cfr. (Ord. n. 7119/2010, Cass. n. 26364/2009);

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, ed, in conseguenza le spese del presente giudizio di legittimità, vanno poste a carico della ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’intimata delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 700,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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