Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23393 del 06/10/2017

Cassazione civile, sez. II, 06/10/2017, (ud. 02/12/2016, dep.06/10/2017),  n. 23393

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17014/2012 proposto da:

P.R., P.M.C., elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA G. FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA

PARADISI, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO ALCARO;

– ricorrenti –

contro

T.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCALOJA N.

3, presso lo studio dell’avvocato NICOLA RIVELLESE, rappresentata e

difesa dall’avvocato FABIO CANNIZZARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1279/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

udito l’Avvocato DI BISCEGLIE con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CANNIZZARO Fabio, difensore della resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1) La sentenza impugnata e il ricorso riferiscono che il 1 maggio 1996 S.P. redigeva testamento olografo del seguente tenore: “Io sottoscritto P.S. nato a… Lascio a mia moglie T.L. nata a.. tutti i miei beni mobili e immobili risparmi vari compreso a vitalizio l’usufrutto generale compreso il diritto d’uso di tutto quello che possiedo nell’abitazione di (OMISSIS) con esonero dall’obbligo di prestare cauzione e redigere l’inventario se mia moglie non venisse assistita dalle mie figlie in caso di bisogno la lascio padrona di poter vendere.

Mentre la proprietà in località il (OMISSIS) comune di (OMISSIS) lascio eredi le mie due figlie R. e MC alla mia morte.”

Le figlie del de cuius hanno agito nel 2001 contro la signora T., chiedendo che fossero accertate le quote dei condividenti secondo le disposizioni testamentarie; il valore dei beni ereditari e la divisione del compendio. In subordine la determinazione delle quote o in caso di lesione di legittima, la riduzione ex art. 554 c.c., con divisione secondo le varie ipotesi.

Il tribunale di Pistoia ha rigettato tutte le domande delle attrici, avendo rilevato che esse erano destinatarie di un legato in sostituzione di legittima al quale non avevano rinunciato e che non si era costituita comunione tra unica erede e legatarie.

1.1) La Corte di appello di Firenze, con sentenza depositata in data 12 ottobre 2011, ha rigettato il gravame delle attrici.

Ha ritenuto che l’unico lascito testamentario generico e omnicomprensivo era destinato alla moglie, mentre alle figlie era stato lasciato un solo determinato immobile. Da ciò la Corte ha tratto conferma, secondo i canoni di cui all’art. 588 c.c., della interpretazione del testamento data dal tribunale.

Quanto all’indicazione dell’usufrutto della casa coniugale, la Corte ha ritenuto che la volontà del testatore fosse volta a garantire il mantenimento del bene di (OMISSIS) all’interno della famiglia, attribuendolo alla moglie e, alla sua morte, alle figlie, salva l’eventuale indegnità di queste ultime. Tale interpretazione ha portato la corte a ritenere che tale disposizione costituisse un’ipotesi di sostituzione fedecommissaria, in violazione dell’art. 692 c.c. e, pertanto, da ritenersi nulla.

2. – R. e MC. P. hanno proposto ricorso per cassazione, articolato su un unico motivo, al quale l’intimata ha resistito con controricorso. Le ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente lamenta vizi di motivazione con riguardo alla tesi, ribadita dalla Corte di appello, dell’attribuzione alle figlie di un legato in sostituzione di legittima. Sostiene che nella specie non vi sarebbe stata la intenzione del legislatore di soddisfare il legittimario con beni determinati, ma solo una distinzione tra il lascito alla moglie e quello alle figlie. Sostiene che nel testamento non vi sarebbero espressioni volte a escludere inequivocamente le ricorrenti dall’eredità; tale mancanza imporrebbe la qualificazione del legato come “in conto di legittima”. Inoltre, al di là della ipotetica sostituzione fedecommissaria, la volontà di lasciare alle figlie la casa coniugale dopo la morte della moglie costituirebbe riprova della volontà di lasciare entrambe le case alle figlie “anche se in tempi diversi”.

Il motivo è infondato.

Secondo l’insegnamento di questa Corte, nell’interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall’art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l’effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l’elemento letterale e quello logico dell’atto unilaterale mortis causa, salvaguardando il rispetto, in materia, del principio di conservazione del testamento (Cass. 14/10/2013, n. 23278, Rv. 628013; 14/01/2010, n. 468, Rv. 610814; 21/02/2007, n. 4022, Rv. 595401). Tale attività interpretativa del giudice del merito, se compiuta alla stregua dei suddetti criteri e con ragionamento immune da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità.

In tema di distinzione tra erede e legatario, ai sensi dell’art. 588 c.c., in particolare, l’assegnazione di beni determinati configura una successione a titolo universale (institutio ex re certa) qualora il testatore abbia inteso chiamare l’istituito nell’universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto, mentre deve interpretarsi come legato se egli abbia voluto attribuire singoli, individuati, beni (Cass. 25/10/2013, n. 24163, Rv. 628231; 1/03/2002, n. 3016, Rv. 552709). L’indagine diretta ad accertare se ricorra l’una o l’altra ipotesi si risolve in un apprezzamento di fatto, riservato ai giudici del merito e, quindi, incensurabile in cassazione, se congruamente motivato.

Nel caso di specie parte ricorrente non ha censurato la sentenza di appello sotto il profilo della violazione dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., atteso che non ha individuato alcuna specifica violazione dei canoni di interpretazione negoziale e del testamento in particolare.

Non ha dato infatti alcuna specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, nè ha precisato in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati.

Il ricorso non ha neanche prospettato, almeno esplicitamente, il vizio di falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, giacchè ha contestato solo l’esito interpretativo dell’opera di sussunzione.

In proposito va ricordato (con Cass. 10-02-2015, n. 2465) che “in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati”.

La corte d’appello ha però adeguatamente motivato le ragioni in base alle quali ha ritenuto di qualificare come legato in sostituzione di legittima la disposizione effettuata in favore delle ricorrenti, in quanto destinatarie di un unico e determinato cespite.

Ha aggiunto, con puntuale e coerente rilievo, che il ricorso non ha criticato adeguatamente e che resta insuperato, che al legato in favore delle figlie – identificabile con l’attribuzione di un bene determinato ancorchè esse venissero denominate eredi – corrispondeva la volontà, inequivocabilmente manifestata, di lasciare alla moglie tutti gli altri beni mobili e immobili, rendendola destinataria dell’intero patrimonio.

A fronte di questa motivata e plausibile lettura, il ricorso si risolve nella contrapposizione di una interpretazione alternativa, che nega la configurabilità del legato in sostituzione di legittima e propone l’idea di una successione progressiva delle figlie, senza però poter spiegare il senso del lascito universale alla moglie con cui il testamento inequivocabilmente esordiva.

Non emerge quindi un vizio di contraddittorietà o insufficienza della motivazione, ma la semplice contrapposizione dell’interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata, che non rileva ai fini dell’annullamento di quest’ultima.

3.1) Va detto anche che la previsione della sostituzione fedecomissaria, su cui il ricorso non si sofferma specificamente per confutarne la configurabilità, risulta coerente con l’ipotesi del legato in sostituzione di legittima. La Corte di appello ha ravvisato gli elementi che caratterizzano la sostituzione fidecommissoria – duplice vocazione, ordo successivus, obbligo di conservare per restituire -: la moglie infatti veniva dichiarata libera di vendere solo in caso di ipotetico bisogno e di mancata assistenza da parte delle figlie. Questa istituzione nulla è coerente con una volontà di rendere erede il primo onorato (la moglie) e dunque la ricostruzione complessiva resa dai giudici di merito risulta logica e incensurabile.

4. – Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

Ratione temporis non è applicabile il disposto di cui del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 3000 per compenso, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge, rimborso delle spese generali (15%).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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