Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23392 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. III, 23/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26033/2018 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in Roma alla via

Vitelleschi, n. 42, presso lo studio dell’avvocato Tempestini Lucia,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Callipari

Natale;

– ricorrente –

contro

doBank S.p.a., (nell’interesse di Fino 2 Securitisations S.r.l.), in

persona del legale rappresentante in carica, elettivamente

domiciliato in Roma alla via Gallonio n. 18, presso lo studio

dell’avvocato Frediani Marcello, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Agazzi Fabio;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 00138/2018 della CORTE d’APPELLO di TRENTO,

depositata il 05/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2020 da Dott. Cristiano Valle, osserva:

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I) P.A., quale fideiussore di Sistema S.r.l., escusso da Unicredit S.p.a., che aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti della società garantita, successivamente dichiarata fallita, propose opposizione avverso il monitorio, relativo a due contratti di garanzia di cui uno specifico e l’altro cd. omnibus, e, risultato soccombente in entrambe le fasi di merito, impugna per cassazione, con cinque motivi di ricorso, la sentenza n. 00138 del 05/06/2018 della Corte di Appello di Trento.

II) Resiste con controricorso doBank S.p.a. (nell’interesse di Fino 2 Securitisation S.r.l.), succeduta ad Unicredit S.p.a.

III) Il P.G. non ha depositato conclusioni.

IV) Vi è memoria della sola parte ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

V.1) Il primo motivo di ricorso deduce violazione delle norme sulla competenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 2, con riferimento alla clausola contrattuale che prevede la possibilità per la sola banca di adire diversi giudici territorialmente competenti.

V.2) Il secondo mezzo prospetta violazione e (o) falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 2967,1827,1832,1945 c.c. e artt. 634,131 e 132 c.p.c., con riferimento all’onere della prova nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e con riferimento al criterio di calcolo degli interessi.

V.3) Il terzo motivo prospetta vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento all’errata qualificazione di fatti, di cui al precedente motivo, che se diversamente apprezzati avrebbero condotto ad un diverso esito della lite.

V.4) Il quarto mezzo torna a dedurre violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2828 c.c. dell’iscrizione ipotecaria giudiziale presa su beni del debitore, ma da questi alienati prima dell’iscrizione.

V.5) Infine il quinto, e ultimo, motivo deduce vizio di violazione e (o) falsa applicazione, in relazione alla disciplina in tema d’imputazione dei pagamenti secondo gli artt. 1193 c.c. e segg. c.c. e art. 1853 c.c. in tema di coesistenza di più rapporti di conto corrente tra le stesse parti.

VI) E’ opportuno premettere che il ricorrente deduce questioni di competenza e di fatto, riguardanti la mancanza di adeguatezza della documentazione versata da parte opposta e solleva questione circa l’ipoteca iscritta sui suoi beni immobili dopo che essi erano stati alienati (deducendo altresì che su detta iscrizione ipotecaria e su correlata azione revocatoria vi è ricorso pendente dinanzi questa stessa Corte).

La sentenza d’appello afferma che le statuizioni salienti della sentenza del Tribunale non sono state adeguatamente contrastate, anche perchè il P. non può ritenersi un consumatore in quanto amministratore di una società di capitali e che la produzione degli estratti conto in primo grado non fu oggetto di specifica contestazione da parte del P..

VI.1) Tanto sinteticamente premesso, e procedendo all’esame dei singoli motivi d’impugnazione, questa Corte ritiene di dover pervenire a statuizione di complessiva inammissibilità del ricorso.

VI.1.1) Il primo motivo è inammissibile, sia perchè esso non individua la motivazione della sentenza impugnata che intenderebbe criticare, sia perchè non si fa carico delle sue argomentazioni in punto di individuazione del giudice dotato di competenza, sia perchè viola l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che omette di riprodurre la clausola di cui deduce la nullità, sia direttamente sia indirettamente, nonchè di localizzare il documento contrattuale in cui essa è collocata e financo di indicare dove e quando esso sarebbe stato prodotto.

VI.I.2) Il secondo motivo è inammissibile anzitutto perchè non fornisce – se non limitatamente alle brevissime frasi indicate a pag. 12 del ricorso – l’indicazione della motivazione che vorrebbe sottoporre a critica, così demandando impropriamente a questa Corte di ricercarla, sia perchè, e comunque, evoca una serie di risultanze del giudizio di merito senza fornirne l’indicazione specifica ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e supponendo che questa Corte, come se fosse investita in qualità di giudice del merito, possa compiere un diretto accesso agli atti del giudizio al di là di detta indicazione. Il motivo, inoltre, non presenta una precisa e chiara enunciazione delle ragioni della violazione della congerie di norme che sono indicate come violate nella sua intestazione e postula, in ogni caso, che la prospettata violazione discenda dalla rivalutazione della questione di fatto delle emergenze probatorie di cui non fornisce la detta indicazione specifica.

VI.I.3) Il terzo motivo è, anch’esso, inammissibile per derivazione dalla inammissibilità del precedente, atteso che prospetta l’omesso esame di quelle stesse risultanze probatorie non indicate nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 in esso. Il motivo è, inoltre, inammissibile in quanto non individua, così come richiesto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 il “fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti” bensì contrappone una diversa ricostruzione della vicenda fattuale rispetto a quella fatta propria dal giudice di merito, reiterando, come già tratteggiato, un motivo di impugnazione non più esperibile, nella specie di sindacato di fatto sulla motivazione, in contrasto con la giurisprudenza formatasi in tema (Sez. U n. 08053 del 07/04/2014 Rv 629830-01 e 629831-01 e più di recente Cass. del 12/10/2017 n. 23940 Rv. 645828-01 e 645828-02). Il mezzo tratta ancora di vizio di motivazione, quasi che il parametro normativo di riferimento non fosse mutato a far tempo dal 2012 e cerca, pertanto, di reintrodurre un sindacato sull’intera motivazione.

VI.I.4) Il quarto motivo parla di rinnovazione di una censura per violazione dell’art. 2828 c.c., intestato “Immobili su cui può iscriversi l’ipoteca giudiziale”, senza parimenti individuare la motivazione censurata e senza far comprendere come e perchè essa fosse giustificata dal dibattito processuale di merito ed ivi rilevante. Il motivo risulta del tutto generico ed impinge in inammissibilità per difetto di specificità (giusta il principio di diritto consolidato di cui a Cass. n. 04741 del 04/03/2005, ribadito, in motivazione non massimata, da Sez U, n. 07074 del 20/03/2017). Deve, peraltro, rilevarsi che il giudizio rubricato al registro generale di questa Corte n. 12799 del 2016, richiamato nella (breve) esposizione di detto quarto motivo, dalla cui pendenza il ricorrente ritiene di poter prospettare elementi in proprio favore, è stato definito, con pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto dalla Edil Idea S.r.l., come accertato d’ufficio da questa Corte -, sulla base dei dati indicati in questa sede dallo stesso P. -, con sentenza n. 21964 del 03/09/2019.

VI.I.5) Altrettale considerazione di inammissibilità del mezzo, con l’aggiunta di quella di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, è da muoversi al quinto motivo, che non espone con adeguata specificità le ragioni della prospettata illegittima imputazione con riferimento alla polizza di pegno alla quale fa riferimento e che, come specificamente dedotto in controricorso, è stata portata a deconto di rapporto di conto corrente la cui scopertura non è stata fatta oggetto dell’ingiunzione monitoria.

VII) Il ricorso e, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

VIII) Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto del valore della controversia sono liquidate come da dispositivo.

IX) Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione sezione Terza civile, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

 

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