Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23392 del 16/11/2016

Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 16/11/2016), n.23392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1538-2014 proposto da:

P.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

A. CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato ERMANNO PRASTARO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ALBERTO MASCOTTO e PAOLO Maran

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SNC (OMISSIS) E DEI SOCI M.G. E

V.I.;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TREVISO, depositato il

09/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che P.P., con atto notificato il 10 gennaio 2014, ha proposto ricorso per cassazione del decreto, depositato il 9 ottobre 2013 e comunicato il successivo 12 dicembre, con il quale il Tribunale di Treviso ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.n.c. (OMISSIS). e dei soci M.G. e V.I., opposizione da lui proposta per il riconoscimento del privilegio, negato dal giudice delegato che aveva ammesso il credito in chirografo, derivante da ipoteche giudiziali iscritte sui beni dei debitori in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo privo di dichiarazione giudiziale di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. anteriore alla sentenza di fallimento;

che l’intimata Curatela non ha svolto difese;

considerato che con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 641, 642, 647 e 656 c.p.c. e dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. sostenendo che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Treviso, il decreto ingiuntivo dotato della provvisoria esecutorietà acquisterebbe efficacia di cosa giudicata in seguito alla mancata opposizione nei termini, indipendentemente dalla dichiarazione di esecutività da parte del giudice prevista dall’art. 647 c.p.c.;

che con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 45, in quanto, stanti le considerazioni di cui al motivo precedente, il Tribunale avrebbe errato nel dare rilievo alla data in cui verrebbe effettuata la dichiarazione di esecutorietà prevista dall’art. 647 c.p.c. ai fini dell’opponibilità ai terzi, tenuto conto della asserita natura meramente dichiarativa di tale dichiarazione, la quale peraltro, in forza di tale natura, potrebbe essere validamente emessa, come avvenuto nel caso di specie, dal cancelliere anzichè dal giudice;

ritenuto che i due motivi, stante la connessione, vadano esaminati congiuntamente, e siano infondati;

che il tribunale sembra essersi attenuto alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., consistendo tale verificazione in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui pertanto non può surrogarsi il cancelliere, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ingiuntivo non sia stato opposto, ovvero la dichiarazione ex art. 647 c.p.c. venga emessa successivamente alla dichiarazione del fallimento (cfr. ex multis: Cass. n. 3987/16, n. 1650/14, n. 23202/13, n. 28553/11);

che a tale consolidato orientamento giurisprudenziale sembra doversi dare continuità, non fornendo il ricorso elementi idonei a giustificarne la modifica;

ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. All’esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, esaminate le difese del ricorrente, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, sì che il rigetto del ricorso si impone, senza provvedere sulle spese di giudizio non avendo l’intimato svolto difese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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