Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23390 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. III, 23/10/2020, (ud. 08/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7736/2018 R.G. proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

in via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.D., rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico

Polimeni, e Attilio Cotroneo, ed elettivamente domiciliata presso lo

studio del primo in Roma, via Ludovisi 36;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15214/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 26/7/2017;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

dell’8/7/2020 dal Consigliere Dott.ssa ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.D., con atto di citazione dell’11/7/2013, convenne in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Calabria davanti al Tribunale di Roma, esponendo di aver subito una gravissima lesione all’onore e alla reputazione per l’illegittimo ed erroneo inserimento dei propri dati personali ed anagrafici in una relazione contenente la proposta di scioglimento del Consiglio Comunale di Reggio Calabria per infiltrazioni mafiose, cui aveva fatto seguito il relativo provvedimento presidenziale con D.P.R. 10 ottobre 2012. Espose che la relazione integrale della Commissione di accesso, organo del Ministero dell’Interno, nella quale ella era identificata come ” C.D., nata il (OMISSIS), ivi residente, in (OMISSIS)” e socia, con la moglie del Sindaco A., M.D., di uno studio commerciale che aveva percepito somme dalla Multiservizi S.p.A., società soggetta ad importanti infiltrazioni mafiose, era stata pubblicata da organi di stampa locali e nazionali, con grave pregiudizio per il suo onore e la sua reputazione.

L’attrice lamentò la falsità e la natura diffamatoria della notizia, rilevando di non essere socia del predetto studio, di non essere nemmeno commercialista, di non aver avuto mai nulla a che fare con la Multiservizi SpA, nè con il Sindaco A. nè con la moglie di quest’ultimo, sicchè l’informativa si basava su un evidente errore di persona.

Il Ministero dell’Interno si costituì in giudizio, ammise lo scambio di persona, assumendo tuttavia il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittimità delle proprie condotte per essere stata la divulgazione della relazione oggetto di un illecito attribuibile a soggetti sconosciuti. Il Tribunale adito, con sentenza n. 15214 del 25/7/2017, rigettò l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero, ritenendolo responsabile della mancata o inadeguata verifica delle notizie e della mancata adozione di tutte le cautele necessarie ed adeguate a garantire la riservatezza del documento, accolse la domanda e condannò il Ministero convenuto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., quantificato in via equitativa nella somma di Euro 100.000.

Avverso la sentenza il Ministero dell’Interno ha proposto contemporaneamente sia ricorso per cassazione per saltum, assumendo che l’azione afferisse alla violazione di dati personali D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ex art. 152, comma 1 bis sia l’appello, sul diverso presupposto che la domanda fosse una ordinaria azione risarcitoria fondata sull’art. 2043 c.c.

Avverso il ricorso per cassazione, basato su tre motivi, C.D. ha resistito con controricorso. Il P.G. ha depositato le proprie conclusioni scritte nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente affrontare la questione del rito, in quanto, come riferito, il Ministero ha contestualmente proposto appello e ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma. Nel contesto del ricorso lo stesso Ministero assume che il mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza del Tribunale sia l’appello in quanto, pur avendo l’attrice fatto riferimento, nel contesto dell’atto introduttivo del giudizio, a violazioni del Codice della Privacy, la domanda è stata qualificata dal giudice quale domanda risarcitoria ordinaria. A sostegno di tale tesi cita la pronuncia di questa Corte (Cass., U, n. 4617 del 25/2/2011) secondo la quale l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata, costituendo l’interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito. Ne consegue che, nel caso di pubblicazione su un quotidiano della foto segnaletica di una persona arrestata per furto, laddove il tribunale abbia qualificato la domanda dell’interessato finalizzata ad ottenere il ristoro dei danni come azione risarcitoria ordinaria a seguito di diffamazione, ai sensi dell’art. 2043 c.c., piuttosto che come ricorso inquadrabile nello schema del D.Lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196, art. 152 è inammissibile il ricorso per cassazione proposto ai sensi di tale ultimo articolo, in luogo dell’appello.

La difesa del Ministero assume però l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte costituito da pronunce – quali Cass., 3, n. 20811 del 7/10/2010 e Cass., 2, n. 186 del 2011 – che prospetterebbero, in fattispecie qualificate nei termini della violazione di dati personali, la necessità del ricorso per cassazione quale strumento previsto dal D.Lgs. n. 152 del 1998, art. 152, comma 13.

E’ convincimento del Collegio che non sussista alcun contrasto nella giurisprudenza di questa Corte in quanto il principio, del tutto consolidato ed al quale occorre dare continuità, è quello che valorizza, per l’identificazione del mezzo di impugnazione esperibile, l’apparenza a tutela dell’affidamento della parte che, avendo introdotto una domanda qualificandone petitum e causa petendi, abbia trovato nella qualificazione del giudice di merito piena conferma.

Manca dunque qualunque contrasto tra la pronuncia delle Sezioni Unite e quelle pure citate dal Ministero ricorrente, in quanto anche in queste seconde il principio dell’apparenza e dell’affidamento della parte, indotto dalla conforme qualificazione della fattispecie da parte del giudice del merito, è pienamente confermato.

Così, ad esempio, nella sentenza Cass., 2, n. 186 del 4/1/2011 si afferma che il giudice di primo grado, dopo aver correttamente qualificato la domanda nell’ambito della tutela della privacy, non si sia poi conformato allo speciale rito dell’art. 152, con ciò errando perchè ciò che vale ai fini dell’individuazione del mezzo di impugnazione è che sia stata posta una domanda concernente la protezione dei dati personali e che il giudice abbia ritenuto esatta tale qualificazione. Dunque anche la menzionata pronuncia osserva e valorizza il principio dell’affidamento e dell’apparenza, senza porsi in alcuna antitesi rispetto alla citata sentenza delle Sezioni Unite.

Esclusa, dunque, la presenza di un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte, la sentenza del Tribunale di Roma deve essere confermata. Pur avendo l’attrice invocato, oltre alla violazione dell’art. 2043 c.c., anche la violazione delle norme del Codice della Privacy, il Tribunale ha qualificato espressamente la fattispecie quale azione di risarcimento del danno, confermando pienamente l’affidamento della parte circa la natura dell’azione. Il Tribunale ha posto in evidenza la commissione da parte del Ministero di un duplice illecito: l’acquisizione e l’archiviazione di notizie non vere o non verificate, ed il non aver dimostrato di aver adottato tutte le cautele necessarie ed adeguate a garantire la riservatezza del documento; ha accertato l’esistenza del nesso di causalità tra le condotte illecite e la lesione del diritto all’identità e alla reputazione, affermando espressamente (p. 6) “I danni sono certamente diretta conseguenza degli illeciti come sopra accertati che assorbono anche la fattispecie di illegittima diffusione dei dati personali”.

E’ evidente che la ratio decidendi è quella dell’azione risarcitoria ordinaria, talmente prevalente da assorbire l’illegittima diffusione dei dati personali.

Da quanto premesso consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto dei presupposti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 152. La statuizione in rito preclude l’esame dei motivi di ricorso.

2. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile ed il Ministero ricorrente condannato alle spese, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 7.000 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile, il 8 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

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