Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23390 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. II, 19/09/2019, (ud. 27/05/2019, dep. 19/09/2019), n.23390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10652/2015 proposto da:

M.L., ammesso al patrocinio a spese dello Stato,

rappresentato e difeso dall’Avvocato WALTER GALEOTTI, ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in FORLI’, VIA G.

REGOLI 29;

– ricorrente –

contro

A.G., A.O. e D.G., rappresentati

e difesi dagli Avvocati GIOVANNA FIORE e BIANCA BARBIERI, ed

elettivamente domiciliati presso lo studio della prima in ROMA, VIA

degli SCIPIONI 94;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 683/2014 della CORTE d’APPELLO di ANCONA,

depositata il 3.10.2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/05/2019 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 3.2.2004, M.L. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Pesaro A.G., A.O. e D.G. per sentire dichiarare l’annullamento del contratto di compravendita avente ad oggetto alcuni terreni agricoli siti in (OMISSIS) per errore essenziale ex art. 1429 c.c., n. 2, con condanna dei convenuti alla restituzione in favore dell’attore del corrispettivo versato, oltre al risarcimento dei danni.

Esponeva l’attore che i terreni in questione dovevano essere destinati allo svolgimento di attività di coltivazione e di allevamento, oltre che consentire la costituzione di un’impresa di agriturismo; di avere successivamente appreso che gli stessi erano stati sottoposti a vincolo di rimboschimento in quanto percorsi da fuoco; pertanto, era stato indotto in errore circa un requisito essenziale del bene acquistato, incidente sulla natura e funzione del bene ovvero sulla sua qualità, da ritenere determinante il consenso.

I convenuti si costituivano in giudizio sostenendo che i terreni in oggetto non fossero soggetti ad alcun vincolo di indisponibilità ai sensi della L. n. 353 del 2000 e L. n. 428 del 1993, atteso che erano già decorsi i termini ivi previsti, risalendo l’incendio al 1985; d’altronde, dalla lettera datata 8.4.2002 del Corpo Forestale di Pesaro, si evinceva che il c.d. “vincolo di rimboschimento” non impediva la destinazione all’uso dichiarato dai venditori e, comunque, allegato al contratto, vi era il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Novafeltria, da cui risultava che i terreni erano inclusi in “zona agricola di tutela ambientale”.

Espletato interrogatorio formale e prova per testi, oltre a C.T.U., con sentenza n. 66/2009, depositata in data 29.1.2009, il Tribunale di Pesaro rigettava la domanda, condannando l’attore alle spese di lite. Riteneva il Giudicante che i terreni erano stati venduti come agricoli e che i vincoli ivi esistenti di rimboschimento fossero irrilevanti avendo essi efficacia erga omnes; inoltre, che non era stata fornita la prova della riconoscibilità dell’errore.

Contro la sentenza proponeva appello il M., insistendo per l’accoglimento delle conclusioni già formulate in primo grado.

Si costituivano gli appellati contestando il fondamento del gravame di cui chiedevano il rigetto.

Con sentenza n. 683/2014, depositata in data 3.10.2014, la Corte d’Appello di Ancona rigettava il gravame, condannando l’appellante alle spese di lite del grado.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione M.L. sulla base di tre motivi) cui resistono D.G., A.G. e O. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, il ricorrente censura la decisione impugnata, ai sensi dell'”Art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 1429 c.c., n. 2, ovvero insufficiente ed erronea motivazione”, giacchè era sua intenzione quella di acquistare un terreno agricolo da destinare alla coltivazione in un rapporto di connessione e complementarietà a un’impresa agrituristica; mentre i vincoli successivamente scoperti impedivano qualsiasi forma di attività agricola. Tali vincoli non dichiarati nel contratto e non conosciuti dall’odierno ricorrente contraddicevano la natura e la qualità del bene dichiarato nel contratto, inducendo l’acquirente in errore essenziale sulla qualità stessa, in quanto egli mai avrebbe acquistato i terreni in oggetto se avesse saputo di non potervi esercitare alcune delle attività proprie della sua azienda.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

1.2. – In tema di ricorso per cassazione, va rilevato che il vizio di violazione di legge (contestato dal ricorrente) consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3 deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati (come nella specie) per mezzo della sola preliminare indicazione della norma pretesamente violata, ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016). Nella specie, infatti, non si censura la violazione della indicata norma regolatrice della fattispecie, in ragione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalla evocata norma di legge (art. 1429 c.c.), bensì il giudizio valutativo della Corte di merito (squisitamente fattuale), sotteso alla negata sussumibilità della fattispecie concreta quella legale tipica.

Il controllo affidato a questa Corte non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014). Sicchè, in ultima analisi, tale motivo si connota quale riproposizione, notoriamente inammissibile in sede di legittimità, di doglianze di merito che attingono all’apprezzamento delle risultanze istruttorie motivatamente svolto dalla Corte di merito (Cass. n. 24817 del 2018).

2. – Con il secondo motivo, il ricorrente evoca l'”Art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 1431 c.c., ovvero insufficiente ed erronea motivazione”, osservando che (considerandosi riconoscibile l’errore quando, in relazione al contratto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo) l’espressa dizione del contratto, che vendeva terreni agricoli, la qualità del M. che dichiarava di agire ai fini della futura impresa agricola, l’ubicazione e l’amenità dei terreni, non potevano che rendere evidente, a una persona di normale diligenza, che il M. intendesse acquistarli per l’attività di coltivazione. Tale circostanza emergeva dall’atto di compravendita (art. 9), in cui il ricorrente manifestava la volontà di conseguire la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della L. n. 153 del 1975, art. 12, chiedendo l’applicazione dell’aliquota di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 bis, all. A. Per cui le decisioni dei giudici di merito non vengono condivise dal ricorrente, non essendo state neppure tenute in debita considerazione le risultanze della CTU.

2.1. – Il motivo non è fondato.

2.2. – La ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata si basa sulla affermazione della insussistenza di elementi sufficienti a far ritenere l’avvenuta dimostrazione della riconoscibilità dell’asserito errore dell’acquirente da parte degli alienanti, in quanto la vendita riguardava terreni di natura agricola, ma dalle prove testimoniali non era emerso che l’intenzione dell’acquirente fosse quella di esercitarvi attività imprenditoriale a fini colturali. In tale contesto, secondo la Corte distrettuale, appariva non significativo il fatto di aver manifestato la volontà di conseguire il titolo di imprenditore agricolo, trattandosi di dichiarazione resa solo al fine di ottenere le relative agevolazioni fiscali; laddove i vincoli derivanti da prescrizioni di ordine generale di contenuto normativo non risultavano invocabili dall’acquirente come fonte di responsabilità del venditore che non li avesse dichiarati nel contratto, in quanto si dovevano ritenere assistiti dalla presunzione legale di conoscenza da parte di tutti (Cass. n. 2737 del 2012; cfr. anche Cass. n. 14289 del 2018).

2.3. – Il presente motivo, oltre che connotarsi degli stessi profili di inammissibilità rilevati sub 1.2., manifesta una ancor più spiccata critica della valutazione (che appare peraltro adeguata e coerente) compiuta dalla Corte di merito anche, e soprattutto, attraverso l’esame di quanto emergeva dall’atto di compravendita.

Orbene, è consolidato il principio (richiamato dalla stessa Corte di merito: sentenza impugnata, pagina 15) secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Sono infatti riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo Giudice (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013).

Sicchè (così come articolate) le censure portate dal motivo si risolvono, in sostanza, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento e come argomentate dalla parte, così mostrando il ricorrente di anelare ad una impropria trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

Ma, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008), dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

2.4. – A ciò va aggiunto che è principio, altrettanto consolidato, che i requisiti di contenuto e forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, debbano essere assolti necessariamente con il ricorso e non possano essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla stessa indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (ex plurimis, Cass. n. 29093 del 2018; conf. Cass. n. 20694 del 2018). Il ricorrente ha, dunque, l’onere (che nella specie non risulta esser stato assolto) di indicare nel ricorso il contenuto rilevante dello stesso, fornendo alla Corte elementi sicuri per consentirne il reperimento negli atti processuali (cfr. altresì Cass. n. 5478 del 2018; Cass. n. 22576 del 2015; n. 16254 del 2012); potendo solo così reputarsi assolto il duplice onere, rispettivamente previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso) (Cass. n. 17168 del 2012). Il ricorrente dunque deve indicare – mediante anche la trascrizione, ove occorra, di detti atti nel ricorso – la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessità di indagini integrative (Cass. n. 2093 del 2016; cfr., tra le molte, Cass. n. 14784 del 2015; n. 12029 del 2014; n. 8569 del 2013; n. 4220 del 2012).

Nella specie, il ricorrente – pur facendo ripetutamente riferimento al contratto di compravendita inter partes – non ne ha riportato il contenuto completo o quello necessario e sufficiente onde poterne valutare la auspicata più corretta diversa interpretazione. E neppure ha riportato le risultanze peritali che lamenta non esser state prese in debita considerazione dalla Corte di merito.

3. – Con il terzo motivo, il ricorrente richiama l'”Art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto in riferimento all’art. 1489 c.c., ovvero insufficiente ed erronea motivazione”, là dove nella sentenza impugnata si afferma che la garanzia da pesi, canoni, oneri, censi e deficienze ipotecarie non riguarderebbe i vincoli di natura pubblicistica, ma solo quelli di carattere privatistico. Osserva il ricorrente che il diritto di esercitare l’attività agricola è componente essenziale della proprietà qualificata come terreno agricolo, per cui la mancanza di tale diritto è una limitazione rilevante ai sensi dell’art. 1489 c.c., limitazione non facilmente conoscibile o accertabile con l’ordinaria diligenza. Viceversa anche su tale punto la motivazione dei Giudici di merito sarebbe erronea.

3.1. – Il motivo non è fondato.

3.2. – La Corte di merito ha esplicitamente differenziato gli effetti della dichiarazione contenuta nel contratto inter partes secondo cui le parti venditrici “garantiscono… che gli immobili come sopra venduti sono liberi e franchi da pesi, canoni, oneri, censi e da afficienze ipotecarie di iscrizione – afferente alla esistenza di vincoli di carattere meramente privatistico; e la cui disciplina (dettata dall’art. 1489 c.c., quanto alle conseguenze della mancata dichiarazione da parte del venditore) è estranea al thema decidendum, riguardante la dedotta sussistenza di vincoli derivanti da prescrizione di ordine generale di contenuto normativo.

Per giurisprudenza consolidata (sopra citata), tali vincoli, una volta approvati e pubblicati nelle forme previste, hanno valore di prescrizioni di ordine generale a contenuto normativo con efficacia erga omnes, come tali assistite da una presunzione legale di conoscenza assoluta da parte dei destinatari, sicchè i vincoli in tal modo imposti, a differenza di quelli inseriti con specifici provvedimenti amministrativi a carattere particolare, non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull’immobile, secondo l’art. 1489 c.c. e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore come fonte di responsabilità del venditore, che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto (Cass. n. 14289 del 2018; Cass. n. 2737 del 2012).

4. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. In ragione della ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato non va emessa la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento del doppio contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso delle spese vive, oltre, al rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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