Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23390 del 16/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 16/11/2016), n.23390
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 27427-2015 proposto da:
COSMOPOL SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO 61, presso lo studio
dell’avvocato CATERINA MAFEY, rappresentata e difesa dall’avvocato
FERDINANDO FRASCA giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL EAV, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SICILIA, 50, presso lo studio
dell’avvocato NAPOLITANO L., rappresentato e difeso dall’avvocato
GHERARDO MARONE giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. LUIGI SALVATO
che chiede che la Corte accolga il ricorso per quanto di ragione,
cassi l’impugnata ordinanza e dichiari la competenza del Tribunale
ordinario di Avellino;
avverso l’ordinanza n. 1183/2015 R.G. del TRIBUNALE di AVELLINO,
depositata il 20/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;
è solo presente l’Avvocato Caterina Maffei.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che, nel giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Avellino da Cosmopol s.p.a. nei confronti dell’Ente Autonomo Volturno s.r.l. (E.A.V.) per sentire pronunciare la risoluzione del contratto di appalto concluso dalle parti il (OMISSIS) per inadempimento della convenuta con la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, il giudice, con ordinanza del (OMISSIS), dichiarava l’incompetenza territoriale del Tribunale di Avellino ritenendo competente il Tribunale di Napoli, con termine alle parti per la riassunzione;
che a tale conclusione il tribunale perveniva sulla base della clausola dell’art. 15 del contratto inter partes, secondo cui “Per ogni controversia che dovesse insorgere in relaione al rapporto contrattuale, il Foro competente è quello di Napoli”, ritenendo “quindi tale Foro l’unico individuato dalle parti in maniera esclusiva e perentoria”;
considerato che avverso il provvedimento Cosmopol ha proposto regolamento di competenza chiedendo dichiararsi la competenza per materia del Tribunale di Avellino;
che E.A.V. s.r.l. resiste con memoria al ricorso;
che il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
ritenuto preliminarmente che il ricorso è ammissibile atteso il chiaro carattere decisorio della ordinanza declinatoria della competenza, nonostante essa non sia stata preceduta dalla rimessione della causa in decisione (ciò di cui peraltro il ricorrente non si duole);
che, in merito alle doglianze espresse nel ricorso, la censurata interpretazione della clausola contrattuale che il tribunale ha espresso nell’ordinanza impugnata non merita condivisione, là dove individua nel testo dell’art. 15 del contratto (il cui contenuto questa Corte deve verificare, rientrando nella decisione sulla competenza ad essa demandata il conoscere e sindacare tutte le risultanze fattuali, influenti sulla competenza, rilevabili ex actis: cfr. Cass. n. 7586/07) una volontà delle parti di attribuire al Foro designato il carattere di esclusività, in difetto del quale il Foro convenzionale si aggiunge a quelli stabiliti per legge;
che, secondo l’orientamento più volte espresso da questa Corte (cfr. ex multis: Cass. n. 18707/14; n. 17449/07; n. 10376/05), la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche ove coincidente con alcuno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicchè la clausola, con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro “per qualsiasi controversia”, non è idonea ad individuare un foro esclusivo; ritenuto quindi che dalla riscontrata insussistenza di una volontà delle parti di designare un Foro esclusivo discende anche l’onere del convenuto che eccepisca l’incompetenza territoriale del giudice adito di contestare contestualmente (anche eventualmente in subordine) tutti i Fori alternativamente previsti dalla legge per le cause riguardanti diritti di obbligazione, dovendo altrimenti la causa ritenersi radicata dinanzi al giudice adito (cfr. ex multis Cass. n. 9316/08);
che, nella specie, siffatta analitica contestazione non risulta sia stata tempestivamente espressa da E.A.V. nella comparsa di risposta nel giudizio, ove l’incompetenza è stata eccepita con riguardo al solo criterio generale di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., per poi argomentare anche dei criteri alternativi di cui all’art. 20 c.p.c. nella memoria (tardivamente, ed in ogni caso infondatamente giacche in Avellino doveva essere adempiuta, ex art. 1182 c.c., l’obbligazione di pagamento del corrispettivo il cui inadempimento l’attore aveva dedotto quale causa di risoluzione del contratto);
ritenuto pertanto che, in accoglimento del ricorso, si impone la declaratoria della competenza del Tribunale di Avellino, al quale si rimette anche la statuizione sulle spese di questo regolamento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale Ordinario di Avellino, al quale rimette la causa, anche per la statuizione sulle spese di questo regolamento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016