Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23390 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 09/11/2011), n.23390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20660/2009 proposto da:

PROVINCIA di BARI (OMISSIS), in persona del Presidente della

Giunta Provinciale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

APOLLODORO 26, presso lo studio dell’avvocato VENTURELLI NURI, che la

rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DICASSANO DELLE MURGE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 52/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BARI del 26/05/08, depositata il 23/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito l’Avvocato Venturelli Nuri, difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti e chiede la trattazione in P.U.;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che

conferma la relazione.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29 settembre 2011, dal Relatore Cons. Dott. Maria Giovanna Sambito;

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Con sentenza n. 52/9/2008, depositata il 23.6.2008, la CTR della Puglia ha confermato la statuizione di rigetto del ricorso proposto dalla Provincia di Bari avverso l’avviso di accertamento relativo all’ICI, per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, affermando, tra l’altro, che: a) non sussisteva il giudicato esterno sull’esenzione dall’imposta; b) l’esenzione non competeva per essere gli immobili rimasti utilizzati negli anni in contestazione.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre la Provincia, sulla scorta di due motivi, con cui lamenta: 1) “violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.”, per non avere la CTR ritenuto fondata l’eccezione di giudicato relativa alla mancata assoggettabilità all’imposta, accertata per annualità dal 1998 al 2001, in quanto l’accertamento compiuto si riferisce “a situazioni di fatto permanenti ed immutevoli nel volgere del tempo”, sottoponendo il seguente quesito: “è vero che, ai fini dell’accertamento e dell’interpretazione del giudicato esterno bisogna far riferimento al criterio di identificazione delle azioni, ossia alle parti, alla pretesa ed al fondamento delle domande, indipendentemente dalla circostanza che la pronuncia del primo giudice sia giusta o ingiusta, ovvero fondata o meno su esatti criteri giuridici”. 2) “violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a) e lett. i), e comma 2”, compendiato nel seguente quesito di diritto: “E’ vero che, ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a) e lett. i) e comma 2, pur in presenza del requisito soggettivo ed oggettivo, la stessa compete anche nel caso in cui il bene resti inutilizzato, in assenza di una manifestazione di volontà dell’Ente beneficiario di destinarlo a finalità diverse da quelle istituzionali, ovvero assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all’art. 16 lettera a) della L. 20 maggio 1985, n. 222 e rimanendo l’immobile, comunque, preordinato al diretto perseguimento di finalità istituzionali/assistenziali, in presenza di oggettive circostanze di inutilizzabilità?”.

L’intimato non ha svolto difese.

3. Il ricorso appare manifestamente infondato. In relazione al primo motivo, va osservato che, a norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 2, “l’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni previste”. Tale disposizione esclude che il riconoscimento dell’esenzione per un determinato anno d’imposta possa far stato nella controversia avente ad oggetto il riconoscimento del medesimo beneficio per anni d’imposta diversi, essendo la concessione dell’esenzione in parola, per quanto qui rileva, dipendente dalla destinazione degli immobili in ciascun periodo da parte dell’Ente e non discendendo dallo “status” dell’Ente stesso o da altro tipo di accertamenti preliminari all’applicazione della disciplina tributaria (cfr. Cass. SU n. 13916 del 2006). Al quesito sotteso al secondo motivo, va data risposta negativa. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, l’esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a) e lett. i), spetta, nel primo caso, solo quando gli immobili posseduti dagli enti ivi indicati sono in via diretta e immediata “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali” (Cass. n. 21571/2004, 22156 del 2006 n. 14094/2010) e, nel secondo, è subordinata al fatto che i soggetti di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c), utilizzino gli immobili destinandoli effettivamente, in via esclusiva, ad una delle attività esenti (Cass. n. 10646/2005, 5485/2008 19731/2010). In entrambi i casi – sotto il profilo oggettivo, qui in rilievo – il beneficio è correlato all’esercizio, effettivo e concreto, nell’immobile di una delle attività indicate dalle predette disposizioni, a prescindere dalla destinazione astratta dell’immobile stesso.

4. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”, che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’avvocato della ricorrente;

che la ricorrente ha depositato memoria, mentre non sono state depositate conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, dovendo ribadirsi che la giurisprudenza di questa Corte ha sempre dato rilievo determinante, ai fini dell’invocata esenzione, all’utilizzazione effettiva dell’immobile, rilievo che, da solo, esclude che l’accertamento relativo ad un periodo d’imposta si riferisca “a situazioni di fatto permanenti ed immutevoli nel volgere del tempo”;

ritenuto che il ricorso va, pertanto, rigettato, non dovendo provvedersi alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensive da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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