Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23390 del 06/10/2017

Cassazione civile, sez. trib., 06/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.06/10/2017),  n. 23390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27290/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.E.;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Emilia Romagna n. 72/18/2010, depositata il 20 settembre 2010.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 12 settembre

2017 dal Consigliere Dott. Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con ricorso notificato il 07/11/2011 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR dell’Emilia Romagna n. 72/18/2010, confermativa della sentenza della CTP di Forlì n. 201/04/2007, che, accogliendo l’impugnazione del contribuente, ha annullato l’avviso di accertamento IVA, IRPEF ed IRAP n. (OMISSIS) notificato al minore D.E. quale unico erede di D.D., deceduto il (OMISSIS) e concernente l’anno d’imposta 2000;

2. con il menzionato avviso di accertamento, era stato accertato un reddito d’impresa a fini IRPEF ed IRAP non dichiarato da D.D. ed induttivamente determinato dall’Ufficio sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, nonchè una maggiore IVA non versata;

3. l’avviso di accertamento veniva annullato dalla CTR in quanto non poteva ritenersi acquisita da D.E., accettante con beneficio d’inventario, la qualità di erede, non risultando il perfezionamento dell’accettazione definitiva dell’eredità, nè il possesso dei beni, nè la legittimazione passiva dello stesso ai sensi dell’art. 536 c.c.;

3.1. in definitiva, la CTR ha ritenuto che il contribuente non è soggetto passivo d’imposta, non risultando, infatti, “che, entro un anno dalla maggiore età, abbia manifestato la volontà di accettare l’eredità per la quale la madre aveva fatto redigere l’inventario”;

4. il controricorrente non si è costituito in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione degli artt. 2 e 484 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, essendo pacifico che D.E. ha accettato l’eredità del defunto D.D. con beneficio d’inventario, egli è soggetto passivo d’imposta e pienamente legittimato a ricevere la notifica dell’avviso di accertamento, non avendo rinunciato all’eredità entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età;

2. con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione degli artt. 471,489 e 490 c.c., sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sentenza impugnata deduce la carenza di legittimazione passiva di D.E. dalla circostanza che non risulta fornita la prova dell’accettazione dell’eredità da parte di quest’ultimo, mentre è onere dello stesso, che ha acquisito la qualità di erede con l’accettazione beneficiata, fornire giudizialmente la prova di avervi rinunciato nel termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età;

3. i due motivi, entrambi involgenti la questione della legittimazione passiva di D.E., possono essere congiuntamente esaminati e sono fondati;

3.1. non è dubbio che il minore può accettare l’eredità solo con beneficio d’inventario (art. 471 c.c.) e, nel caso di specie, è pacifico che D.E. abbia accettato in tal guisa l’eredità paterna e che sia stato redatto l’inventario, come si evince chiaramente dalla sentenza della CTR;

l’accettazione con beneficio d’inventario comporta che l’accettante, a parte la distinzione del patrimonio del defunto da quello dell’erede ai sensi dell’art. 490 c.c., comma 1 (con tutte le conseguenze indicate nel comma 2, della menzionata disposizione), diventa erede a tutti gli effetti di legge e, quindi, anche soggetto passivo d’imposta ed è pienamente legittimato a ricevere la notifica dell’avviso d’accertamento;

ha errato, pertanto, la CTR non solo a ritenere la carenza di legittimazione di D.E., ma a reputare altresì necessaria la prova dell’accettazione dell’eredità da parte di quest’ultimo, atteso che, da un lato, l’accettazione (sia pure beneficiata) vi è già stata e, dall’altro, non trova applicazione in ipotesi l’art. 489 c.c., per il quale il minore decade dal diritto ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario se, entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età, non si sia conformato alle disposizioni codicistiche in materia (che presuppongono, appunto, l’assenza di accettazione);

4. la sentenza della CTR va, pertanto, cassata, e la causa può essere decisa nel merito, non essendovi bisogno di ulteriori accertamenti, con il rigetto dell’impugnazione proposta da D.E. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS);

4.1. il ricorrente, infatti, si era limitato ad eccepire di non essere tenuto, in quanto erede beneficiato, al pagamento dei debiti ereditari e dei legati ultra vires, ma tale circostanza, oltre che mai contestata dall’Agenzia delle entrate, riguarda i profili esecutivi e non già l’an debeatur;

5. le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della lite, compreso nello scaglione che va da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00, vanno poste a carico della parte controricorrente, mentre sussistono giusti motivi, in ragione delle questioni di diritto affrontate, per compensare tra le parti le spese dei precedenti gradi di giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione proposta da D.E. avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS). Condanna il controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Compensa tra le parti le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA