Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2339 del 31/01/2017
Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 07/07/2016, dep.31/01/2017), n. 2339
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28968-2013 proposto da:
L.A. (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato PAOLO MINUCCI ricorso;
– ricorrente –
contro
MILANO ASSICURAZIONI SPA, ANM SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 7051/2013 del TRIBUNALE DI NAPOLI, depositata
il 31/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/07/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31/5/2013 il Tribunale di Napoli ha respinto il gravame interposto dal sig. L.A. in relazione alla pronunzia G. di P. Napoli n. 25850/2011, di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti delle società A.N.M. s.p.a. e Milano Assicurazioni s.p.a. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza del sinistro stradale, dolendosi, per quanto ancora d’interesse in questa sede, della mera liquidazione delle spese di giudizio dal giudice di prime cure effettuata per un ammontare inferiore a quanto indicato nella “nota spese allegata agli atti”.
Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il L. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 342 c.c., relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Lamenta avere il giudice dell’appello “ritenuto che l’appellante non aveva assolto l’onere di specificazione giacchè non aveva indicato “in maniera specifica gli importi e le singole voci riportate nella nota spese prodotta””, laddove “nella fattispecie l’appellante… aveva allegato all’atto di appello la nota spese… contenente l’elencazione delle attività svolte e dei diritti, fissi e inderogabili, corrispondenti, ottemperando al principio stabilito dalla stessa sentenza richiamata dal Tribunale”.
Si duole che il “Giudice di Pace,… trovandosi in presenza di una nota spese depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c., avrebbe dovuto indicare ed elencare, in sede di liquidazione, le singole voci da lui ritenute dovute; poichè quest’ultimo non ha ottemperato a ciò, preferendo liquidare, illegittimamente, la suddetta cifra omnicomprensiva l’appellante non poteva far altro, in sede di gravame, che allegare all’atto di appello la nota spese già depositata in primo grado e riportarsi ad essa”.
Il motivo è fondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la determinazione degli onorari di avvocato e degli (onorari) e diritti di procuratore costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, qualora sia contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede una specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando sia stato l’interessato stesso a specificare le singole voci della tariffa che assume essere state violate (v. Cass., 26/11/1998, n. 11994; Cass., 19/10/1993, n. 10350).
Si è altresì sottolineato come la parte che censuri la sentenza di primo grado con riguardo alla liquidazione delle spese di giudizio, lamentando la violazione dei minimi previsti dalla tariffa professionale, ha l’onere di fornire al giudice d’appello gli elementi essenziali per la rideterminazione del compenso dovuto al professionista, indicando specificamente importi e singole voci riportate nella nota spese prodotta in primo grado, onere che può essere assolto anche con nota allegata all’atto di appello, e in questo richiamata (v. Cass., 27/10/2015, n. 21791; Cass., 25/2/2015, n. 3865).
Orbene, nell’affermare che nel caso di specie l’odierno ricorrente e all’epoca appellante non ha assolto all’onere su di lui gravante “compiendo un generico richiamo alla nota spese prodotta” il giudice dell’appello ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.
Della medesima s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio al Tribunale di Napoli, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017