Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2339 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. III, 29/01/2019, (ud. 08/06/2018, dep. 29/01/2019), n.2339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5002/2016 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 43, presso

lo studio dell’avvocato CESARE MASSIMO BIANCA, rappresentato e

difeso dall’avvocato PIETRO SIRENA giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

DITTA M.O. SRL quale società incorporante la ditta CENTRO

COMMERCIALE TECNOLOGIE AVANZATE SRL, in persona del suo Presidente

del Consiglio di Amministrazione sig. M.O., domiciliata ex

lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato OTELLO BAGALINI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 941/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 13/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il primo motivo fondato, gli

altri due assorbiti;

udito l’Avvocato FRANCESCO CRISTIANI per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 941/2015, pubblicata il 13 agosto 2015, la Corte d’Appello di Ancona respingeva l’appello proposto da C.P. avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno che lo aveva condannato, quale notaio rogante di un atto pubblico di trasferimento di beni immobili dall’impresa OC.MA di d.A.G. (al tempo soggetta a una procedura concorsuale di concordato preventivo), al pagamento della somma di Euro 88.848,03, oltre interessi legali a decorrere dal 1 gennaio 2002 al saldo, alla società acquirente Centro Commerciale Tecnologie Avanzate srl (poi incorporata nella M.O. srl), a titolo di risarcimento dei danni subìti dalla società acquirente per effetto dell’evizione. La Corte d’appello respingeva anche l’impugnazione, proposta dal notaio in via subordinata, avverso la pronuncia di rigetto della domanda di garanzia svolta nei confronti della società La Fondiaria Assicurazioni spa.

2. La responsabilità del notaio, qui ricorrente, veniva affermata sull’assunto che: 1) la M.O. srl, previa autorizzazione del giudice delegato nella procedura concorsuale avviata nei confronti della parte venditrice, mediante atto rogato dal notaio C. aveva acquistato da D.A.G., quale titolare della impresa OMA di G.D.A. un opificio industriale (mappale (OMISSIS)) comprensivo della particella n. (OMISSIS), costitutiva della più estesa particella n. (OMISSIS); 2) in relazione a tale vendita il notaio aveva omesso di effettuare le necessarie visure ipocatastali delle singole particelle dalle quali sarebbe risultato il pignoramento della particella n. (OMISSIS), di proprietà della coniuge del socio di riferimento della società venditrice; 3) la particella n. (OMISSIS) era stata poi aggiudicata a terzi in forza di procedimento di esecuzione forzata; 4) la M.O. srl aveva dovuto riacquistare da questi ultimi il lotto per la somma di Lire 56.000.000, corrispondente alla somma da risarcire, oltre accessori.

3. Con ricorso notificato il 29 febbraio 2016, il notaio C.P. impugnava la sentenza innanzi alla Corte di Cassazione, affidandolo a tre motivi. Parte controricorrente ha notificato controricorso il 19/04/2016. Il Pubblico Ministero concludeva per l’accoglimento del primo motivo con assorbimento degli ulteriori motivi.

Diritto

RAGIONI E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione degli artt. 112,115,116 e 167 c.p.c., in relazione al mancato rilievo, da parte del Giudice, della mancanza di contestazione circa il difetto di diritto di proprietà della coniuge della particella n. (OMISSIS) facente parte della vendita. In base al disposto di cui all’art. 178 c.c., a prescindere da una dichiarazione volontaria del disponente, per effetto della cosiddetta comunione de residuo, il bene de quo, in ragione della sua natura o della sua concreta destinazione all’esercizio dell’impresa gestita da uno dei coniugi in comunione legale, avrebbe dovuto intendersi di esclusiva proprietà della impresa afferente al marito in regime di comunione legale, a prescindere da ogni vicenda esecutiva subita dal bene.

1.1. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.

1.2. Innnanzitutto, il motivo risulta aspecifico, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, non risultando dedotto in quale parte delle difese sia desumibile una diversa qualificazione della difesa approntata in prime cure dal professionista convenuto nel giudizio di responsabilità; esso, inoltre, è inconferente perchè, ex art. 366 c.p.c., n. 4, non si confronta con la ragione per cui tale motivo di appello è stato ritenuto inammissibile.

1.3. Più specificamente, la Corte di merito (pur a volte confondendo la parte appellante come parte appellata) ha ritenuto inammissibile l’introduzione, nel giudizio di secondo grado, di un diverso tema di difesa da parte del professionista, fondato sull’istituto della comunione de residuo, attinente alla pretesa non titolarità del bene in capo all’esecutata (e ciò in base all’art. 178 c.c.), quando nel primo grado di giudizio la difesa del professionista era stata, invece, tutta incentrata sul fatto che la particella de qua non fosse stata oggetto di compravendita, in quanto si trattava di una particella intestata alla coniuge non facente parte, in quanto tale, della particella n. (OMISSIS) oggetto della compravendita curata dal professionista. In ragione di tale rilievo, la Corte ha ritenuto come fatto non contestato, nel giudizio di primo grado, ex art. 167 c.p.c., la sussistenza della proprietà del bene de quo in capo alla moglie del titolare dell’impresa, con la conseguenza che i fatti non specificatamente contestati devono ritenersi provati ai sensi dell’art. 115 c.p.c..

1.4. La assunta violazione dell’art. 115 c.p.c., sul principio di non

contestazione è, pertanto, pretestuosa, poichè, da quanto si riproduce alle pagine 20-21 del ricorso riguardo alla comparsa di risposta del notaio qui ricorrente, non emerge affatto che il notaio abbia contestato che la moglie del venditore era proprietaria, ma risulta solo che aveva dedotto che non figurava intestataria di particelle e che non aveva dichiarato, nell’atto di compravendita, di esserne proprietaria o comproprietaria, bensì di avere prestato il consenso alla vendita del compendio senza riserve.

1.5. Deve sottolinearsi, inoltre, che, trattandosi di un’azione personale, e non reale, nella presente controversia inerente alla responsabilità del professionista non può valere il rilievo circa la natura “autodeterminata” del diritto di proprietà, e quindi risulta irrilevante l’invocazione di una diversa situazione giuridica riguardo alla proprietà del bene, atteso che in tale azione rileva solamente il profilo della diligenza dimostrata dal professionista all’atto del trasferimento del bene, e ciò al fine di garantirne gli effetti voluti dalle parti.

1.6. La prospettiva qui proposta dal ricorrente, come sopra detto, involge una difesa affatto diversa da quella approntata in prime cure, e considerata dal giudice ai fini della decisione, concernendo un thema decidendum che richiede specifiche deduzioni e allegazioni probatorie sulla provenienza e sulla natura del bene pervenuto al coniuge in comunione legale, mentre alla Corte di merito è risultato essere stato solamente opposto, nel primo grado di giudizio, che il bene intestato alla coniuge, esecutato ed evitto, non faceva parte del compendio oggetto della compravendita, con prospettazione quindi di una situazione giuridica diversa da quella riferibile alla cd. comunione de residuo.

1.7. Quand’anche la domanda avesse avuto ad oggetto un diritto reale “autodeterminato”, se è vero che la domanda relativa a un simile diritto non è identificata dal fatto costitutivo, ciò non toglie che nel corso del processo si rinvengono allegazioni nuove vietate, vale a dire quelle con cui si invoca un fatto costitutivo. In merito si rammenta che, in base a un consolidato principio di diritto, da ultimo enuncleato in Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2529 del 01/02/2018 ” il divieto di “nova” sancito dall’art. 345 c.p.c., per il giudizio d’appello, (applicabile anche nel giudizio di rinvio), riguarda non soltanto le domande e le eccezioni in senso stretto, ma altresì le contestazioni in punto di fatto non esplicate in primo grado, poichè l’ammissione di simili contestazioni in secondo grado trasformerebbe il giudizio d’appello da mera “revisio prioris instantiae” in “iudicium novum”, modello quest’ultimo estraneo al vigente ordinamento processuale”. Nel giudizio di cassazione, quindi, non è consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto o contestazioni che modifichino il “thema decidendum” ed implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, anche ove si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Tale principio va applicato pure in caso di diritti assoluti, benchè questi appartengano alla categoria dei cd. diritti autodeterminati (Sez. 2 -, Sentenza n. 14477 del 06/06/2018).

1.8. In ogni caso, nella fattispecie in esame rileva precipuamente che la prestazione professionale del notaio ha determinato un danno a causa della violazione di un obbligo del professionista di accertare la situazione di diritto e di fatto presente al momento del passaggio del bene, e ciò a prescindere dall’effettiva natura giuridica del bene.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, avendo il giudice di secondo grado considerato come danno risarcibile il prezzo pagato dall’ acquirente per riacquistare la proprietà della particella evitta dagli aggiudicatari, pur in assenza di una specifica allegazione sul punto da parte dell’attore.

2.1. Il motivo è dedotto in violazione dell’art. 366 n. 6, dato che non si dice da che cosa emerga quella che viene indicata come “non allegazione”.

2.2. Oltretutto, il motivo non si confronta con un indirizzo giurisprudenziale secondo il quale non sussiste il vizio di “extrapetizione” (art. 112 c.p.c.) se il giudice, in base a tutti gli elementi, offerti nel giudizio, condanna per una somma anche minore rispetto a quella richiesta, dovendosi ritenere che nella originaria domanda sia ricompresa quella di accoglimento della pretesa per un importo minore (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 27/01/2009 in tema di diritto di credito). Tale censura, pertanto, alla luce di un principio valido per ogni ridimensionamento della domanda (posto che nel più è compreso il meno) appare inconferente e aspecifica anche ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3, perchè non si rapporta alla pretesa iniziale avanzata per un importo maggiore.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,2043,1223,2056,2697 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, eccependo come la quantificazione del danno subito dall’attore non possa, laddove ritenuto sussistente, coincidere con il prezzo pagato per il riacquisto della particella evitta, essendo tale ammontare superiore all’oggettivo valore di mercato del bene, non avendo la società assolto all’onere di dar prova circa la sussistenza, l’ammontare del danno, nonchè il nesso causale con la condotta tenuta dal ricorrente.

3.1. Il motivo è del tutto generico e assertorio (Cass, sez. un. n. 7074 del 2017, in motivazione, che riprende Cass. n. 4741 del 2005, seguita da numerose conformi). Si tratta, infatti, di una censura dedotta in maniera aspecifica ex art. 366 c.p.c., n. 6, ed ex art. 366 c.p.c., n. 4, in quanto non si rapporta nemmeno alla ratio decidendi che ha tenuto conto della perdita economica, obiettivamente e direttamente subita dall’acquirente, conseguente alla necessità di dovere riacquistare il bene oggetto di compravendita perchè risultato evitto.

4. Conclusivamente, il ricorso da dichiarato inammissibile con ogni conseguenza in merito alle spese legali e ulteriori oneri.

PQM

1. Dichiara inammissibile il ricorso;

2. Condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 3000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie e oneri di legge;

3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA