Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2339 del 03/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 03/02/2020), n.2339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33396-2018 proposto da:

B.M.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRA BARBERO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE DI TORINO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto R.G. 9840/2018 del TRIBUNALE di TORINO, depositato

il 02/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 2 ottobre 2018 il Tribunale di Torino respingeva il ricorso proposto da B.M.A. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

in particolare il Tribunale, dopo aver giudicato non credibili le dichiarazioni del migrante (il quale aveva riferito di essere fuggito dalla Guinea nel 2013 per motivi politici, a seguito di disordini avvenuti nel suo villaggio di origine in occasione di un meeting organizzato dal partito a cui era iscritto), escludeva il ricorrere dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e riteneva che non risultasse dimostrata l’esistenza di alcun effettivo rischio di subire un danno grave in caso di rimpatrio;

il collegio del merito osservava poi, sulla base delle informazioni disponibili in merito alle condizioni esistenti nel paese di origine (evinte non solo dal sito Viaggare Sicuri, ma anche dal rapporto di Amnesty International 2015/2016, dal sito www.refworld.org in merito alla lotta al virus ebola e dalle COI già indicate all’interno del provvedimento della Commissione territoriale), che in Guinea non era in atto una situazione di conflitto armato interno comportante un grado di violenza indiscriminata tale da creare un rischio effettivo per le persone presenti sul territorio e come tale rilevante ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria;

da ultimo il Tribunale riteneva che non potesse essere riconosciuta neppure la protezione umanitaria, in quanto il materiale istruttorio prodotto era inidoneo a comprovare uno stabile inserimento nel tessuto socio-economico italiano;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia B.M.A., al fine di far valere due motivi di impugnazione;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa;

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso deduce la violazione della L. n. 46 del 2017, art. 35-bis, commi 10 e 11, nella parte in cui la norma prevede che, in mancanza di videoregistrazione del colloquio avanti alla Commissione territoriale, il Tribunale debba non solo disporre l’udienza di comparizione delle parti ma anche l’audizione del richiedente asilo;

3.2 il motivo è infondato;

3.2.1 il Tribunale, a seguito del ricorso presentato avverso il provvedimento di rigetto emesso dalla commissione territoriale, ha fissato udienza per la comparizione delle parti;

in questo modo il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi indicati da questa Corte secondo cui, nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, il giudice, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio (Cass. 17717/2018);

3.2.2 il collegio di merito ha ritenuto però di non procedere a una nuova audizione del migrante, non essendo indispensabile chiedere a quest’ultimo alcun chiarimento;

la mancata audizione del richiedente asilo in sede di udienza non si presta a censure di sorta, dovendosi escludere che la normativa in materia nazionale ed Europea preveda un obbligo per il giudice di merito di procedere in maniera automatica all’ascolto del ricorrente quand’anche la stessa sia del tutto inutile ai fini del decidere;

secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 2817/2019, Cass. 5973/2019) il Tribunale investito del ricorso avverso il rigetto della domanda di protezione internazionale può esimersi dall’audizione del richiedente asilo se a questi sia stata data la facoltà di renderla avanti alla Commissione territoriale e il giudicante – cui siano stati resi disponibili il verbale dell’audizione ovvero la videoregistrazione e la trascrizione del colloquio attuata secondo quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 1, nonchè l’intera documentazione acquisita, di cui alla citata L. n. 46 del 2017, art. 35-bis, comma 8 – debba respingere la domanda, per essere la stessa manifestamente infondata sulla base delle circostanze risultanti dagli atti del procedimento amministrativo svoltosi avanti alla commissione, oltre che dagli atti del giudizio trattato avanti al Tribunale medesimo (come nel caso di specie, dove il migrante ha già avuto modo di chiarire le contraddizioni esistenti fra quanto affermato nel nuovo procedimento e le dichiarazioni rese in occasione della prima domanda);

l’obbligo di audizione deve quindi essere valutato (si veda, in tal senso, Corte di giustizia dell’Unione Europea, 26 luglio 2017, Moussa Sacko contro Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano) alla stregua dell’intera procedura di esame della domanda di protezione e sulla base del potere del Tribunale di esaminare l’intera documentazione, che a suo giudizio può reputare esaustiva;

la possibilità di omettere lo svolgimento di un’udienza corrisponde poi all’interesse, tanto statuale quanto del richiedente, che sia presa una decisione quanto prima possibile in merito alle domande di protezione internazionale, fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo;

4.1 il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 1, lett. a), punto 2 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e art. 10 Cost., comma 3: il Tribunale, rifiutando la domanda di audizione del migrante e non tenendo conto delle fonti internazionali, avrebbe omesso una valutazione soggettiva e Oggettiva del caso concreto sottoposto al suo esame, senza tenere in alcun conto il lungo soggiorno in Italia, la stabilità lavorativa, l’integrazione del migrante e le conseguenze del rimpatrio, che impedirebbe al richiedente asilo l’effettivo esercizio delle libertà democratiche;

4.2 il motivo è inammissibile;

una volta chiarito che il giudice di merito non è in ogni caso tenuto a una nuova audizione del migrante ove manchi la videoregistrazione del colloquio svoltosi avanti alla Commissione territoriale, bisogna rilevare come il Tribunale, a differenza di quanto sostenuto dal mezzo in esame, ha preso in esame sia varie fonti internazionali di informazione (sopra indicate) sulle condizioni del paese di origine, sia le condizioni di integrazione in Italia raggiunte dal migrante, ritenendo però che le stesse non fossero idonee a giustificare le forme di protezione richieste;

a fronte di questi accertamenti – che rientrano nel giudizio di fatto

demandato al giudice di merito – la doglianza è prospettata in termini generici e muove critiche astratte e di principio slegate dal contenuto del provvedimento impugnato, che si traducono in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito;

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto respinto;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente se dovuto dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 3 febbraio 2020

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