Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2339 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. III, 02/02/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 02/02/2010), n.2339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI

50, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FONTANELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato NUARA ELISA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ALFONSO VELLA SRL;

– intimata –

nonche’ contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, gia’ Gan Italia Spa, in persona del suo

procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 118, presso lo studio dell’avvocato PLANTADE FRANCOISE

MARIE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato POSI

MARIA PIA, giusta procura speciale per atto Notaio Carlo Federico

Tuccari del 12/09/2003, rep. n. 63265, racc. n. 14370, allegata in

atti;

– resistente –

avverso la sentenza n. 408/2007 del TRIBUNALE di GELA del 6/11/07,

depositata il 29/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. SCARANO Luigi Alessandro;

udito l’Avvocato Posi Maria Pia, difensore della resistente che si

riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE EDUARDO

VITTORIO, che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che e’ stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 29/11/2007 il Tribunale di Gela respingeva il gravame interposto dal sig. C.A. nei confronti della pronunzia del Giudice di pace di Gela n. 33/05 di rigetto della domanda di risarcimento di danni da circolazione di autoveicoli dal medesimo spiegata nei confronti della GAN-ITALIA ASSICURAZIONI s.p.a.

(ora GROUPAMA ASSICURAZIONI s.p.a.) e della societa’ Alfonso Velia s.r.l..

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il C. propone ora ricorso per Cassazione, affidato a 4 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva.

Con il 1, il 2 ed il 3 MOTIVO il ricorrente denunzia contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4 MOTIVO denunzia violazione dell’art. 2054 c.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il ricorso dovra’ essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 366 bis c.p.c. e dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366 bis c.p.c. dispone che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve a pena di inammissibilita’ concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede allora che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto.

Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia – tale non essendo la richiesta di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte del giudice di legittimita’ (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non puo’ con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.

Cass., 11/1/2001, n. 15949).

Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione:

a) del fatto controverso;

b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione;

c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366 bis c.p.c.).

Al riguardo, si e’ precisato che l’art. 366 bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione specificamente destinata (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso i motivi (1, 2 e 3) con i quali si denunziano vizi di motivazione il ricorso non recano invero la chiara indicazione – nei termini piu’ sopra indicati – delle ragioni delle doglianze, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attivita’ esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresi’ carente di autosufficienza.

Il motivo (4) con il quale si denunzia violazione di legge reca per altro verso un quesito che risulta formulato in modo invero difforme rispetto allo schema sopra delineato, in quanto connotato da genericita’ e mancanza di riferibilita’ al caso concreto dedotto all’esame della Corte, e pertanto sfornito di collegamento tale da consentire di individuare la soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n. 12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un., 28/9/2007, n. 20360), non consentendo di poter circoscrivere la pronuncia nei limiti di un relativo accoglimento o rigetto, a fortiori in presenza di motivo come nella specie altresi’ carente di autosufficienza (cfr., da ultimo, Cass., 23/6/2008, n. 17064).

E’ d’altro canto da escludersi la configurabilita’ di una formulazione dei quesiti di diritto implicita nella formulazione dei motivi di ricorso, avendo Cass., Sez. Un., 26/3/2007, n. 7258 precisato che una siffatta interpretazione si risolverebbe invero nell’abrogazione tacita della norma.

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilita’ richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo”;

atteso che la relazione e’ stata comunicata al P.G. e notificata al difensore della parte costituita;

rilevato che il ricorrente ha presentato memoria;

considerato che alla discussione ha partecipato la GROUPAMA ASSICURAZIONI s.p.a., tardivamente costituitasi con deposito di procura speciale;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella Camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza con riferimento alla societa’ tardivamente costituitasi, mentre non e’ a farsi luogo a pronunzia relativamente all’altra societa’ intimata, non avendo la medesima svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della GAN- ITALIA ASSICURAZIONI s.p.a. (ora GROUPAMA ASSICURAZIONI s.p.a.), che liquida in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 700,00 per onorari, oltre a spese generali e;d accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA