Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2339 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. III, 01/02/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19448/2006 proposto da:

SARDATEL DI DIANA B. & C. S.N.C. (OMISSIS), in persona del suo

legale rappresentante B.D., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA SILVESTRI 240, presso lo studio dell’avvocato DI PALMA

GIOACCHINO, rappresentata e difesa dall’avvocato BANDINELLI Stefania,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.G. (OMISSIS), titolare della G.I.A. Editrice,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN MARCELLO PISTOIESE 73,

presso lo studio dell’avvocato FIECCHI PAOLA, rappresentato e difeso

dall’avvocato MACCIOTTA Giuseppe, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 160/2005 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

emessa il 15/04/2005, depositata il 12/05/2005, r.g.n. 273/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato NADIA BONI (per delega dell’avvocato GIUSEPPE

MACCIOTTA);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La G.I.A editrice di A.G., con citazione del 12 maggio 1995, conveniva dinanzi al Tribunale di Cagliari la società Sardatel di Diana B.e C s.n.c. proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dello A. per la somma di L. 1.095.329 oltre interessi e spese per forniture di merci. L’opponente non contestava le forniture ma sosteneva che le parti raggiunsero un successivo accordo in base al quale il debito sarebbe stato estinto con la pubblicazione di una inserzione pubblicitaria per la Sardatel sulla rivista Cagliari calcio, il cui costo eccedeva la somma dovuta per le merci. A. chiedeva pertanto la revoca del decreto ed in via riconvenzionale la compensazione con condanna per la eccedenza del credito pubblicitario.

LA Sardatel si costituiva e contestava il fondamento delle pretese.

2. Con sentenza del 4 gennaio 2003 il Tribunale accoglieva l’opposizione, ritenendo provata la domanda riconvenzionale, revocava il decreto e condannava l’opposto alla rifusione delle spese processuali.

3. Contro la decisione proponeva appello la Sardatel chiedendo la riforma della decisione, resisteva la controparte. La Corte di appello di Cagliari con sentenza del 12 maggio 2005 rigettava lo appello condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

4. Contro la decisione ricorre Sardatel deducendo due motivi di censura, resiste A. titolare della G.I.A. chiedendo il rigetto dalla impugnazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva si offre dapprima una sintesi descrittiva dei due motivi ed a seguire la confutazione in diritto.

5.A. SINTESTI DEI MOTIVI. Nel primo motivo si deduce error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 e 112 c.p.c.. La tesi, sostenuta nella parte illustrativa del motivo, è che entrambi i giudici del merito non avrebbero correttamente applicato il principio della distribuzione dello onere probatorio, dando credito alla esistenza di un successivo accordo compensativo, sulla base di prove per presunzioni insufficienti.

Si assume inoltre che vi sarebbe error in procedendo per la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Si assume che i giudici del merito hanno errato nel trarre da una mancata specifica contestazione del convenuto la prova del fondamento della pretesa attorea, e che il determinare in via equitativa il valore della controprestazione, utilizzando un tariffario costituisce extrapetizione.

Nel secondo motivo si assume la omessa e contraddittoria motivazione in ordine agli elementi costitutivi delle domande e delle eccezioni della ditta GIA editrice.

Nella parte argomentativa si contesta lo iter logico seguito dal giudice sia per la esistenza che per la entità del credito opposto in compensazione.

5.B. CONFUTAZIONE IN PUNTO DI DIRITTO. Dando ordine logico alle censure esaminate, devesi rilevare in primo luogo che non sussiste alcun error in procedendo in relazione al citato art. 112 c.p.c., per la ragione che il giudice di appello ha considerato espressamente il devolutum in appello e le conclusioni della appellante Sardatel, rispondendo alle censure sulla erronea valutazione delle risultanze istruttorie e sulla insufficiente motivazione.

Il primo motivo deve essere considerato unicamente in relazione allo error in iudicando e in relazione alla dedotta violazione degli art. 2697 e 2729 c.c..

Ma sul punto la Corte di appello ha dato amplia ed analitica motivazione, esponendo ampliamente le tesi della Sardatel, per poi considerare gli elementi di prova, che in via presuntiva, confermavano la esistenza di accordi successivi in relazione ad un patto di estinzione del debito attraverso la inserzione pubblicitaria sul giornale sportivo della squadra Cagliari calcio, ad ampia diffusione. Pubblicazione effettivamente avvenuta. Deve dunque ritenersi che la valutazione delle prove, sia pure per via indiziaria, e secondo principi di buona fede, sìa stata compiuta conformemente alle norme che si assumono violate, e la motivazione risulta adeguata anche in ordine alla valutazione data al costo della pubblicità, secondo le tariffe praticate sul mercato dalla editrice.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla refusione delle spese del grado, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la Sardatel di Diana e B. s.n.c. a rifondere ad A.G. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 500,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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