Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23389 del 23/10/2020
Cassazione civile sez. III, 23/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23389
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 30236/2018 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in Roma alla via
Crescenzio n. 62 presso lo studio dell’avvocato Nicolosi Flavio, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Errante Rosario;
– ricorrente –
contro
C.A., elettivamente domiciliato in Roma alla via Andrea
Doria n. 16/c, presso lo studio dell’avvocato Puntieri Alfredo, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Costa Aldo;
– controricorrente –
e contro
Calabria Ora Quotidiano Calabria, Paese Sera Editoriale S.r.l. in
Liquidazione;
– intimati –
avverso la sentenza n. 00471/2018 della CORTE d’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 13/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/07/2020 da Dott. Cristiano Valle, osserva:
Fatto
FATTI DI CAUSA
1) A seguito della pubblicazione, il 24/10/2009, sul quotidiano Calabria Ora di un articolo ritenuto a firma di P.A., C.A. lo convenne in giudizio, in una con il quotidiano e l’Editoriale Paese Sera S.r.l.
1.1) Il P., giornalista autore dell’articolo, rimase contumace in primo grado, in una con il giornale Calabria Ora e l’Editoriale Paese Sera S.r.l. e subì condanna al risarcimento dei danni nonchè al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 12 Legge stampa (L. n. 47 del 1948).
1.2) Avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza P.A. soltanto propose appello.
1.3) Nella contumacia del quotidiano Calabria Ora e dell’Editoriale Paese Sera s.r.l. e nel contraddittorio di C.A. la Corte di Appello di Catanzaro rigettò l’impugnazione, gravando l’appellante delle spese del grado.
2) P.A. ricorre per cassazione con atto affidato a quattro motivi.
2.1) Resiste con controricorso C.A..
2.2) Il quotidiano Calabria Ora e l’Editoriale Paese Sera S.r.l. in liquidazione sono rimasti intimati.
3) Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, nelle quali chiede il rigetto del ricorso, in quanto afferma che il ricorrente P., che censura con il primo motivo, sebbene facendo riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 il vizio procedimentale della mancata comunicazione dell’ordinanza riservata, non ha dato prova della mancata comunicazione della detta ordinanza.
3.1) Non risultano depositate memorie.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
4) Il primo motivo di ricorso deduce: “violazione ed erronea e (o) falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3), nella specie gli artt. 156,159,176 e 186 c.p.c. con riferimento alla mancata comunicazione dell’ordinanza emessa il 2.12.2016. Violazione del principio del contraddittorio nello svolgimento del processo”.
4.1) Il secondo, il terzo ed il quarto mezzo propongono, tutti con riferimento l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: “omesso esame su un punto decisivo della controversia, con riguardo al rapporto fra continenza della notizia e diritto di cronaca; omesso esame su un punto decisivo della controversia, con riguardo al presunto superamento del limite dell’interesse pubblico della notizia e, infine, omesso esame e motivazione su un punto decisivo della controversia, con riguardo alla configurabilità del reato di diffamazione”.
5) Ai fini del compiuto esame del ricorso è opportuno evidenziare che la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, n. 00471 del 13/0372018, in questa sede impugnata, non affronta il merito della vicenda, ossia il contenuto diffamatorio dell’articolo a firma del P., perchè, afferma, alla pag. 3:
“Con ordinanza, in data 2.12.2016, il collegio dopo aver rilevato preliminarmente che in atti mancavano i fascicoli di primo grado di entrambe le parti (e con essi anche l’articolo di cui si assumeva il contenuto diffamatorio) rigettava l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza.”.
5.1) L’affermazione, contenuta nella parte espositiva della sentenza d’appello relativa alla precisazione delle conclusioni, ossia alla presenza dei difensori delle parti all’udienza del 25/10/2017, non è in alcun modo censurata dal primo motivo di ricorso, cosicchè deve ritenersi non solo che il difensore, o meglio, il procuratore di P.A., era presente alla detta udienza di precisazione delle conclusioni, ma anche che egli nulla abbia osservato in ordine alla mancata comunicazione dell’ordinanza riservata del 02/12/2016, con la quale il Collegio d’Appello, rilevato che in atti mancavano i fascicoli di primo grado di entrambe le parti (ivi compreso l’articolo di cui si assumeva il carattere diffamatorio) rigettava la sospensiva e rinviava per precisazione delle conclusioni al 25/10/2017.
5.2) In carenza di idonea contestazione relativa alla mancata comunicazione dell’ordinanza riservata, che avrebbe dovuto essere svolta alla stessa udienza di precisazione delle conclusioni, alla quale, come sopra detto, il difensore dell’appellante P. doveva ritenersi presente, la deduzione formulata con il motivo di ricorso è del tutto priva di fondamento. Nulla di rilevante adduce la certificazione di cancelleria (recante data 11/07/2018, rilasciata dalla Cancelleria della seconda sezione civile della Corte di Appello di Catanzaro) prodotta in atti dalla difesa del ricorrente, dalla quale risulta la mancata comunicazione della detta ordinanza riservata, posto che, come detto, l’affermazione decisoria della Corte territoriale non è adeguatamente censurata.
5.3) Il primo motivo di ricorso è, pertanto, rigettato.
6) I motivi secondo, terzo e quarto, tutti relativi al vizio di omesso esame, in quanto presupponenti l’accoglimento del primo (al fine di consentire il deposito del fascicolo di parte e, quindi, lo stesso articolo ritenuto diffamatorio), sono assorbiti.
7) Il ricorso è, in conclusione, rigettato.
7.1) Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.
8) Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 2.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione sezione Terza civile, il 7 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020