Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23389 del 16/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 16/11/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 16/11/2016), n.23389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23708-2013 proposto da:

CURATELA DEL FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, (OMISSIS), in persona del suo

curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21,

presso lo studio dell’avvocato TOMMASO MANFEROCE, rappresentata e

difesa dall’avvocato VITTORIO TARSIA giusta mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, Società soggetta all’attività di

direzione e coordinamento del Socio Unico, in nome e per conto di

BNP PARIBAS S.A., nella sua qualità di Sercicer della BNP PARIBAS

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGINIO ORSINI N. 19,

presso lo studio dell’avvocato VITTORIO MAESTRI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO SANTORO giusta procura speciale per

atto Notaio L.M. di Roma del (OMISSIS) allegata in atti;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 6501/2011 del TRIBUNALE di BARI, depositato il

16/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che la Curatela del fallimento (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione del decreto, depositato il (OMISSIS) ed in pari data comunicato, con il quale il Tribunale di Bari, in accoglimento dell’opposizione allo stato passivo del fallimento stesso proposta da Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., ha ammesso in via chirografaria i crediti azionati da quest’ultima (per l’importo complessivo di Euro 1.057.813,26) derivanti da saldi debitori di un rapporto di conto corrente e di un rapporto di anticipi su fatture;

che l’intimata B.N.L. s.p.a. resiste con controricorso;

considerato che il primo motivo denuncia la violazione della L. Fall., art. 95, in quanto il tribunale avrebbe posto ad esclusivo fondamento del decreto impugnato il decreto ingiuntivo di pagamento emesso dal Tribunale di Altamura nei confronti della (OMISSIS) in data anteriore a quella ((OMISSIS)) della sentenza di fallimento ma non notificato – nè comunque passato in giudicato – a tale data, e quindi da ritenere inefficace, e finanche inesistente, nei confronti del Fallimento; che con il secondo motivo si lamenta che, in violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c., il tribunale avrebbe ritenuto provati i crediti azionati sulla base di documenti prodotti in semplice fotocopia, nonostante la Curatela avesse, nella comparsa di risposta in sede di opposizione, disconosciuto tutti i documenti prodotti in fotocopia e non accompagnati da attestazione o dichiarazione di conformità, e la creditrice avesse omesso di produrre gli originali; che con il terzo motivo si lamenta che il tribunale abbia, in violazione della L. Fall., artt. 52 e 95 e art. 2704 c.c., desunto la (contestata) certezza della data del contratto di conto corrente (anteriore alla sentenza di fallimento) dalla menzione dello stesso nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Altamura, nonostante l’inopponibilità del decreto ingiuntivo nei confronti del Fallimento perchè non notificato prima della sentenza dichiarativa;

ritenuto che il primo ed il terzo motivo, esaminabili congiuntamente stante la stretta connessione, appaiono infondati;

che invero il provvedimento impugnato non ha affatto considerato il decreto ingiuntivo di pagamento quale titolo giudiziale di accertamento del credito azionato dalla B.N.L., come tale opponibile alla massa (ciò che anzi ha espressamente escluso), ha solo valutato che il fatto della menzione nel ricorso monitorio depositato presso il Tribunale di Altamura in data anteriore alla sentenza di fallimento del contratto di conto corrente ne rendesse certa (per la certezza della attestazione di deposito) la data anteriore alla sentenza stessa: tale valutazione appare conforme al disposto dell’art. 2704 c.c., comma 1, u.p., e non trova ostacolo nella suddetta inopponibilità dell’accertamento espresso con il decreto ingiuntivo, evidentemente inidonea a rendere inesistente il mero fatto storico del deposito del ricorso monitorio;

che la doglianza di cui al secondo motivo appare inapprezzabile, non essendo sorretta da specifica indicazione di quali dei documenti prodotti dalla B.N.L. (contratto di c/c, fideiussione, estratti conto et cetera) siano stati contestati in sede di opposizione dalla odierna parte ricorrente in quanto prodotti in fotocopia, tanto più che questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. Sez. 1 n. 11269/04) come gli estratti conto bancari (documenti fondamentali per la prova dei crediti in questione) costituiscano riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a dire della stampa di un’elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca, sì che il disconoscimento da parte del debitore non è regolato dall’art. 2719 c.c. (e quindi riferirsi alla conformità di una copia fotostatica all’originale) bensì dall’art. 2712 c.c., e quindi deve far riferimento alla veridicità delle singole operazioni registrate;

ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato.

2. All’esito della odierna adunanza camerale, il Collegio, esaminate le difese delle parti, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, sì che il rigetto del ricorso si impone.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso in favore della controparte delle spese di questo giudizio, in Euro 7000,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2016

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