Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23389 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 09/11/2011), n.23389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 20471/2009 proposto da:

LEADER SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 109, presso

lo studio dell’avvocato MONDELLI DONATO, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAGGIO Gian Antonio giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 43/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONLE

di MILANO del 26/05/08, depositata il 18/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29 settembre 2011, dal Relatore Cons. Dott. Maria Giovanna Sambito;

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Con sentenza n. 43/15/08, depositata il 18.6.2008, la CTR della Lombardia, giudicando in controversia relativa ad irrogazione di sanzione, del D.L. n. 12 del 2002, ex art. 3, comma 3, ha determinato dal 20 luglio al 3 ottobre 2002 il periodo d’inosservanza delle disposizioni relative all’assunzione dei lavoratori dipendenti, da parte della S.r.l. Leader, in quanto, nella prima data, era avvenuta l’acquisizione del ramo d’azienda cui erano addetti i dipendenti, e, nella seconda, l’accertamento ispettivo. Per la cassazione della sentenza ricorre la Società Leader, sulla scorta di tre motivi, l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, con cui propone ricorso incidentale condizionato.

2. Con il primo ed il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, formulando i seguenti quesiti: a) “Vero che la Commissione Tributaria regionale di Milano ha emesso la sentenza n. 43/15/2008 in violazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c.) avendo il ricorrente offerto in sede di impugnazione (a fronte della prova presuntiva, offerta dall’Ufficio finanziario con l’atto impositivo) la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa tributaria, determinando così la caducazione della presunzione relativa, e dovendo di conseguenza il giudice dichiarare l’annullamento dell’atto oggetto del ricorso?”, b) “Vero che la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha emesso la sentenza n. 50/22/2006 in violazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c., art. 115 c.p.c., art. 2697 c.c.) avendo erroneamente il Giudice non considerato il Verbale di Accertamento redatto dalla Direzione Provinciale del Lavoro quale documento probatorio fornito dalla ricorrente, ai fini dell’annullamento dell’atto impositivo o in subordine per la decorrenza del rapporto lavorativo irregolare, avendo Leader diritto di vedersi ricalcolata la sanzione, in base ai dies a quibus indicati in tale verbale, e quindi rispettivamente dal 30 settembre 2002, dal 1 ottobre 2002 e dal 2 ottobre 2002?”. Con il terzo motivo, la Società denuncia vizio di motivazione, nonchè violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3 e D.L. n. 12 del 2002, art. 3, così come modificato dalla L. n. 248 del 2006, rispettivamente, indicando il fatto controverso nella mancata motivazione circa la richiesta di essa ricorrente di applicare la legge posteriore (L. n. 248 del 2006 di conversione del D.L. n. 223 del 2006) che ha modificato il D.L. n. 12 del 2002, art. 3 e sottoponendo il seguente quesito di diritto: “Vero che la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha emesso la sentenza n. 50/22/2006 in violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3 e del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, così come modificato dalla L. 4 agosto 2006, n. 248) per non aver applicato la disposizione normativa del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, come modificato dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 conversione del D.L. n. 223 del 2006, che disponendo una sanzione meno afflittiva per il ricorrente nonchè eliminando ogni presunzione a favore dell’Ufficio comportava l’annullamento dell’atto impositivo o in subordine l’applicazione di una sanzione sulla base dell’intervallo temporaneo accertato nel verbale redatto dagli Ispettori del Lavoro?”.

3. Il ricorso appare manifestamente infondato. Premesso che l’erronea indicazione degli estremi della sentenza, contenuta nei motivi 2) e 3) va ascritta a mero “error calami”, va rilevato che questa Corte (SU n. 356/2010, n. 23206/2009) ha chiarito che: 1) la disposizione di cui al D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, conv. nella L. 23 aprile 2002, n. 73, introdotta per inasprire il trattamento sanzionatorio per coloro che continuino ad impiegare lavoratori irregolarmente, nonostante le agevolazioni volte ad incentivare l’emersione del lavoro sommerso, introduce un meccanismo presuntivo che esclude qualsiasi obbligo dell’ente, che irroga la sanzione, di provare l’effettiva prestazione di attività lavorativa subordinata per il periodo intermedio compreso tra il giorno di accertamento dell’infrazione ed il primo gennaio dello stesso anno e prescrive al medesimo ente di commisurare la sanzione a detta durata, presumendosi, appunto, che il rapporto decorra nel 1 gennaio e non dal giorno stesso dell’accertamento, in difetto di prova contraria facente carico all’autore della violazione; 2) non è applicabile alle sanzioni amministrative in materia di omessa registrazione nelle scritture contabili dei lavoratori dipendenti, previste dal D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, conv. in L. 23 aprile 2002, n. 73, la modifica apportata a detta norma dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36 bis, comma 7, conv. in L. 8 aprile 2006, n. 248, e più favorevole al contribuente, in quanto il principio di retroattività della legge più favorevole, previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3 è relativo, solo, alle infrazioni valutarie e tributarie, e ciò tenuto conto della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie. A tanto va aggiunto che la violazione dell’art. 115 c.p.c., in tema di valutazione delle prove, è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che non è stato dedotto;

che la violazione dell’art. 112 c.p.c., che avrebbe dovuto esser dedotta ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, difetta, del tutto, di autosufficienza, non essendo neppure chiarito su quale domanda i giudici d’appello non abbiano pronunciato; che il vizio di motivazione appare inammissibile, in quanto denuncia un vizio motivazionale in diritto (mancata motivazione da parte della CTR in ordine all’applicazione della disciplina normativa ritenuta corretta), di per sè irrilevante.

4. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, assorbito il ricorso incidentale condizionato, col quale l’Agenzia delle Entrate, vittoriosa in appello, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario (SU n. 5456/2009)”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che la ricorrente ha depositato memoria, mentre non sono state depositate conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che i ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c., e che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, dovendosi ribadire che la valutazione della prova, relativa alla data di inizio del rapporto di lavoro, non risulta impugnata, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

che, pertanto, il ricorso principale va rigettato, restando assorbito il ricorso incidentale condizionato, e la Società va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale, assorbito l’incidentale, condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 1.300,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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