Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23388 del 23/10/2020

Cassazione civile sez. III, 23/10/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 23/10/2020), n.23388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34500-2018 proposto da:

S.A., SP.EL., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CICERONE, 49, presso lo studio dell’avvocato LUCA MANICCIA,

rappresentati e difesi dall’avvocato BRUNO LEONE;

– ricorrenti –

contro

COMUNE MELILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE

VIRZI’, con studio in ENNA, CORSO SICILIA 123;

– controricorrente –

e contro

R.G., SMARI SRL, C.A., VERSALIS SPA, SYNDIAL SPA;

– intimati –

Nonchè da:

SYNDIAL SPA, e VERSALIS SPA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE

DI VILLA GRAZIOLI 29, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

ZACCHEO, che le rappresenta e difende;

– ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE MELILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE

VIRZI’, con studio in ENNA, CORSO SICILIA 123;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

R.G. e SMARI SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

SAN TOMMASO D’AQUINO, 6, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

TRAUZZOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO FIACCAVENTO;

e contro

C.A., S.A., SP.EL.;

– intimati –

Nonchè da:

SMARI SRL e R.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

S TOMMASO D’AQUINO 6, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA

TRAUZZOLA, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO FIACCAVENTO;

– ricorrenti incidentali –

contro

COMUNE MELILLI, rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE

VIRZI’, con studio in ENNA, CORSO SICILIA 123;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

C.A., SYNDIAL SPA, VERSALIS SPA, SP.EL., AZZARO

BARTOLA, R. MARIA CONCETTA, R. GIORGIO, S.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 900/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 18/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Sp.El. e S.A. ricorrono, sulla base di tre motivi (illustrati da memoria), per la cassazione della sentenza n. 900/18, del 18 aprile 2018, della Corte di Appello di Catania, che – rigettando il gravame principale del Comune di Melilli avverso la sentenza n. 1167/17, del 26 giugno 2017, del Tribunale di Siracusa, nonchè quello incidentale degli odierni ricorrenti, esperito in relazione alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio – nel confermare la regolamentazione delle spese di lite disposta dal primo giudice, ha liquidato quelle di appello, in favore della Sp. e del S., nella somma di Euro 7.334,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti di essere stati convenuti in giudizio – peraltro, come si dirà, unitamente ad altri soggetti (società Syndial S.p.a., Versalis S.p.a. e SMA.RI. s.r.l., nonchè R.G.) – dal Comune di Melilli, che agiva in giudizio per conseguire il ristoro di asseriti danni ambientali.

Il Tribunale di Siracusa rigettava la domanda e liquidava le spese di lite in (dichiarata) applicazione del principio secondo cui il valore della causa, in caso di reiezione della pretesa risarcitoria, va commisurato al “disputatum”; tuttavia, identificava lo stesso erroneamente – in Euro 500.000,00, e non in Euro 5.000.000.000,00, oggetto della pretesa attorea. Proposta istanza di correzione di errore materiale da taluno dei convenuti vittoriosi, ovvero le predette società Syndial e Versalis, la stessa veniva respinta dal Tribunale, che riconosceva l’errore commesso, reputandolo, però, emendabile solo attraverso apposito gravame.

Gravata dal Comune la decisione del primo giudice, nonchè esperito appello incidentale, solo in punto spese, sia dalla Sp. e dal S., che dalla società SMA.RI e dal R., la Corte di Appello di Catania, nel riferirsi ad una censura “subordinata”, proposta dall’appellante principale con il terzo motivo di gravame (con il quale era stata chiesta, in realtà, la compensazione delle spese del primo grado di giudizio), ribadiva che il criterio del “disputatum” era stato, nella specie, osservato.

3. Le società Syndial S.p.a. e Versalis S.p.a. hanno proposto controricorso con ricorso incidentale, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, sulla base di tre motivi (illustrati anch’essi da memoria) di identico contenuto di quelli proposti dai ricorrenti principali, evidenziando di aver richiesto alla Corte territoriale di correggere, attraverso una mera operazione di (ri)calcolo, l’irregolarità denunciata in relazione alla liquidazione, contenuta nella sentenza del primo giudice, degli onorari di avvocato, trattandosi di mero errore materiale.

4. Anche la società SMARI S.r.l. ed il R. hanno proposto controricorso con ricorso incidentale, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, sulla base di due motivi, di contenuto analogo al primo e al terzo già proposti dai ricorrenti principali, evidenziando di aver esperito appello incidentale per contestare l’erroneità della liquidazione delle spese del primo grado di giudizio.

5. Il Comune di Melilli – con tre distinti atti – ha resistito, con controricorso, alle avversarie impugnazioni, chiedendone la declaratoria di inammissibilità.

6. Hanno proposto “controricorso al ricorso incidentale del Comune di Melilli” la società SMA.RI e il R..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. I tre motivi di ricorso principale – da illustrare e scrutinare congiuntamente, data la loro connessione – sono così articolati.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – violazione dell’art. 112 c.p.c. e, segnatamente, “nullità della sentenza” per omessa pronuncia sull’appello incidentale, da essi ricorrenti già proposto innanzi alla Corte territoriale, per avere il primo giudice disatteso il principio secondo cui le stesse vanno liquidate tenendo conto del valore dichiarato nella domanda, nella specie pari ad Euro 500.000.000,00 (e non Euro 500.000,00), essendosi, per contro, il Comune di Melilli, limitato a richiedere l’annullamento della condanna alle spese, sostituendola con la totale compensazione fra tutte le parti del giudizio e senza formulare alcuna censura subordinata.

Con il secondo motivo denunciano – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, “sub specie” di omessa motivazione sull’appello incidentale.

Infine, con il terzo motivo denunciano – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione di norme di diritto, segnatamente dell’art. 91 c.p.c., della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6 e del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 13, comma 6.

In via di subordine, per ipotesi di reiezione dei primi due motivi di ricorso, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata in relazione al rigetto del terzo motivo di appello del Comune di Melilli, in ordine alle spese di lite del primo grado di giudizio, in quanto la Corte territoriale ha erroneamente applicato, al primo grado e a quello pendente innanzi ad esso, le norme vigenti in tema di liquidazione delle spese di lite.

7. Il ricorso principale è inammissibile.

7.1. Il capo della sentenza di primo grado, relativo alle spese di giudizio, risulta passato in giudicato, in ragione della tardività dell’appello incidentale allora esperito dagli odierni ricorrenti principali, come eccepito dal Comune di Melilli nel proprio controricorso.

Ancora di recente questa Corte ha affermato che “la statuizione della sentenza che provvede sulle spese di giudizio costituisce un capo autonomo della decisione; ne consegue che l’impugnazione avverso di essa deve essere proposta in via autonoma e non per mezzo di impugnazione incidentale tardiva, che è, per tale ragione, inammissibile” (Cass. Sez. 5, sent. 24 febbraio 2020, n. 4845, Rv. 657370-01; in senso conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 20 febbraio 2018, n. 4009, non massimata; Cass. Sez. 5, sent. 11 dicembre 2011, n. 26507, Rv. 620948-01; Cass. Sez. 2, sent. 18 settembre 2006, n. 20126, Rv. 592051-01).

Che nella specie, poi, l’appello sulle spese, oltre che incidentale, fosse pure tardivo, discende dalla constatazione che esso fu proposto oltre il termine “breve”, ex art. 325 c.p.c., decorrente per tutte le parti dalla notificazione della sentenza di primo grado, ad opera dei legali della Sp. e della S. (odierni ricorrenti principali).

Secondo questa Corte, infatti, per “il principio della cd. efficacia bilaterale della notificazione (…) il decorso del termine breve opera per tutti i soggetti partecipi del procedimento notificatorio della sentenza: l’art. 326 c.p.c., comma 1, va infatti interpretato nel senso che, pur in mancanza di un’espressa previsione al riguardo (presente invece nel codice processuale civile precedentemente in vigore), i termini di cui all’art. 325 c.p.c. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per la parte notificante, per la quale il compimento della predetta attività (cui la legge attribuisce valenza acceleratoria ai fini della formazione del giudicato), segna il momento della conoscenza legale del provvedimento da impugnare, senza che alcun rilievo possa rivestire l’intenzione del notificante stesso” (Cass. Sez. 3, sent. 6 marzo 2018, n. 5177, Rv. 647951-01).

Nella specie, notificata la sentenza di primo grado il 5 luglio 2017, si deve constatare la tardività del gravame esperito, in via incidentale, dai predetti Sp. e S., giacche proposto il 24 gennaio 2018, ovvero oltre il termine di trenta giorni, ex art. 325 c.p.c.

Ciò comporta l’inammissibilità dei motivi primo e secondo del ricorso principale.

Quanto al terzo motivo del ricorso principale, esso è egualmente inammissibile, perchè la censura, pur ad intenderla riferita (anche) alle regolazione delle spese di appello (per quelle di primo grado valgono le considerazioni di cui sopra), risulta diretta a contrastare la decisione intervenuta sul terzo motivo di appello del Comune, che contestava la mancata compensazione delle spese del primo grado di giudizio, decisione rispetto al quale gli odierni ricorrenti principali non hanno, evidentemente, alcuna legittimazione ad impugnare.

8. Quanto ai ricorsi incidentali della società SMA.RI e del R., nonchè a quello delle società Syndial e Versalis, essi sono, del pari, inammissibili.

8.1. Tale esito s’impone per una duplice ragione.

8.1.1. Innanzitutto, va osservato che le società Syndial e Versalis non proposero neppure appello incidentale sulla statuizione del primo giudice in punto spese, e che quello esperito, invece, dalla società SMA.RI e dal R. era inammissibile, per le stesse ragioni già sopra illustrate, giacchè proposto in via incidentale e tardivamente, in data 20 gennaio 2018, e cioè oltre il termine di trenta giorni, ex art. 325 c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza del Tribunale, risalente al 5 luglio 2017. Non può, infatti, condividersi il rilievo secondo cui l’odierna eccezione di tardività dell’appello incidentale, formulata dal Comune di Melilli, sarebbe preclusa dal fatto che esso avrebbe dovuto sollevarla innanzi alla Corte territoriale; in senso contrario, infatti, va qui ribadito che “il giudicato interno eventualmente formatosi a seguito della sentenza di primo grado può essere rilevato anche d’ufficio in sede di legittimità a meno che il giudice di secondo grado non abbia deciso, pur se implicitamente, sulla portata dell’atto di appello e, quindi, sull’esistenza o meno del suddetto giudicato, poichè, in tal caso, la pronuncia non può essere rimossa se non per effetto di espressa impugnazione, restando altrimenti preclusa ogni questione al riguardo” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 21 febbraio 2019, n. 5133, Rv. 652696-01), essendosi anche precisato che l’esistenza del giudicato “è rilevabile d’ufficio ove emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio, rispondendo al principio della ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 Cost.” (così Cass. Sez. 1, sent. 27 luglio 2016, n. 15627, Rv. 640669 -01).

8.1.2. D’altra parte, poi, va rilevata la tardività (anche) degli odierni ricorsi.

Non risulta, infatti, osservato il termine di sei mesi (applicabile “ratione temporis”, essendo il giudizio di primo grado incardinato con citazione notificata il 6 maggio 2014) ex art. 327 c.p.c. essendo stata la sentenza d’appello pubblicata il 18 aprile 2018 e i ricorsi “de quibus” notificati il 27 dicembre 2018.

9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in favore del Comune riciorrente e a carico dei ricorrenti, in via principale ed incidentale, tra i quali invece, viceversa compensate.

10. A carico dei ricorrenti principali e di quelli incidentali sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e i ricorsi incidentali. Compensa tra i ricorrenti, in via principale ed incidentale, le spese per il giudizio di cassazione.

Condanna i ricorrenti principali, nonchè i ricorrenti incidentali al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida – a carico di ciascuna parte ricorrente in Euro 6.000,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e di quelli incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 2 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2020

 

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