Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23388 del 09/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 09/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 09/11/2011), n.23388

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18611/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

G.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 67/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di GENOVA del 21/04/08, depositata il 03/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29 settembre 2011, dal Relatore Cons. Dott. Maria Giovanna Sambito.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN DIRITTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi, avverso la sentenza della CTR della Liguria n. 67/8/08, depositata il 3 giugno 2008, con la quale è stato riconosciuto il diritto di G.A., promotore finanziario, al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1999/2002, sul presupposto che “il contribuente svolge la sua attività nell’ambito di una struttura, non è pertanto un professionista libero da vincoli con autonoma organizzazione. I beni strumentali costituiscono la dotazione necessaria per lo svolgimento dell’attività”. L’intimato non si è costituito.

2. Col primo motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 2967 c.c., affermando che la CTR ha escluso la sussistenza dell’autonoma organizzazione, basandosi sulle dichiarazioni del contribuente, senza considerare che l’onere della prova è a suo carico “sia pur sulla base di regole empiriche che facilitano l’onere probatorio (…) quali l’esame del contenuto della dichiarazione dei redditi, del registro dei cespiti ammortizzabili o del registro dei pagamenti”.

Col secondo motivo, la ricorrente denuncia l’insufficienza della motivazione, in relazione ai dati contabili emergenti dalla dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente (compilazione del quadro RG, per i redditi d’impresa, e valore dei beni strumentali), al fine di stabilire la sussistenza del presupposto impositivo dell’IRAP. 3. Il ricorso appare manifestamente infondato. Le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 12111/2009) hanno affermato che: “In tema di IRAP, l’esercizio dell’attività di promotore finanziario di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

L’impugnata sentenza non ha ribaltato l’onere della prova, ma ha escluso la sussistenza del presupposto dell’imposta rilevando, tra l’altro, che “il contribuente svolge la sua attività nell’ambito di una struttura, non è pertanto un professionista libero da vincoli..”. Tale accertamento – relativo al difetto dell’autonoma organizzazione (lett. a) della massima riportata) – non risulta oggetto di censura.

4. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio, in quanto manifestamente infondato”.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla ricorrente;

che la ricorrente ha depositato memoria, mentre non sono state depositate conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e che, pertanto, il ricorso va rigettato;

non v’è luogo alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensive da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2011

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