Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23387 del 24/08/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/08/2021, (ud. 19/05/2021, dep. 24/08/2021), n.23387

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2366-2017 proposto da:

MERIDBULLONI SPA MEB, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAFFAELLO LUPI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6183/2016 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 27/06/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/05/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. La Meridbulloni spa propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 6183/16 del 27.6.2016 con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento catastale 2010 con il quale l’agenzia delle entrate aveva attribuito al compendio industriale della società (categoria D7) la rendita di Euro 153.970,00 a fronte della rendita, dalla società stessa proposta con Docfa del 2009, di Euro 50.994,00.

La commissione tributaria regionale, per quanto ancora interessa, ha in particolare osservato che:

– la rendita contestata aveva fatto seguito a proposta Docfa della società ed era stata attribuita sulla base di apposita perizia in procedimento di stima diretta;

– il richiamo all’accertamento peritale, con specifica indicazione dei parametri e dei criteri estimativi utilizzati, escludeva che l’avviso opposto potesse ritenersi privo di adeguata motivazione, anche considerato che l’ufficio aveva comunque dato conto delle differenze riscontrate rispetto alla dichiarazione presentata dalla società;

– infondata era l’eccezione di giudicato esterno opposta da quest’ultima con riguardo alla sentenza CTR Campania (n. 1736/1/14) che aveva confermato, ma ai soli fini Ici 2002, l’originaria rendita proposta. Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate.

La società ricorrente ha depositato memoria nonché istanza di riunione con il ricorso n. 23391/20 rg., non ancora assegnato a decisione.

Non sussistono i presupposti per la richiesta riunione, attesa la pregiudizialità del presente ricorso rispetto a quello successivamente introdotto (avente ad oggetto ICI-Imu nei confronti della competente amministrazione comunale) nonché esigenze di economia e speditezza decisionale.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso la società lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, e della L. 212 del 2000, art. 7. Per avere la commissione tributaria regionale ritenuto sufficientemente motivato l’avviso di accertamento catastale (riportato in ricorso) in quanto basato su una relazione di stima già posta a base di provvedimento di rettifica in autotutela del 2008, nonostante che quest’ultimo non fosse mai stato comunicato alla società; né l’amministrazione finanziaria poteva sopperire alla carente motivazione originaria dell’avviso producendo in giudizio la relazione di stima ed altri elementi probatori.

p. 2.2 Il motivo è infondato.

L’indirizzo di legittimità in punto motivazione degli atti di classamento ed attribuzione di rendita catastale conseguenti a procedura Docfa è andato consolidandosi, nel senso che: “qua/ora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati”; là dove, in caso contrario – e cioè nell’ipotesi in cui la discrasia non derivi dalla stima del bene ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente – “la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso” (tra le molte, Cass. n. 12497 del 2016, Cass. n. 12777 del 2018, Cass. n. 31809 del 2018).

Orbene, nel caso di specie è la stessa società ad evidenziare come l’attribuzione della rendita contestata sia stata conseguente a procedura Docfa da essa avviata nel 2009 (a seguito di una precedente proposta, non confermata, del 1996), e come nell’avviso di accertamento in questione l’amministrazione finanziaria non abbia variato la consistenza fattuale e le caratteristiche dei luoghi così come esposti dalla contribuente nella sua proposta (salvo che per rilevare un piccolo ampliamento di superficie a soppalco, ritenuto non rilevante dalla stessa amministrazione finanziaria), basando invece la maggiore rendita attribuita su una diversa stima economica e di mercato dei medesimi parametri fattuali; ciò all’esito, trattandosi di immobile a destinazione speciale in categoria D7, di sopralluogo e stima diretta. E’ al termine di questo procedimento estimativo che l’amministrazione finanziaria ha dichiarato, nell’avviso opposto, di dover confermare “la rendita catastale in atti prima della presentazione del Docfa in esame”, i cui elementi descrittivi trovavano tuttavia piena conferma secondo quanto già denunciato dalla società proponente.

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso la società deduce violazione dell’art. 2909 c.c., per avere la commissione tributaria regionale escluso l’efficacia preclusiva derivante dal giudicato esterno formatosi sulla sentenza CTR Campania n. 1736/1/14 (allegata al ricorso con attestato di segreteria) nonostante che quest’ultima sentenza fosse stata emessa, seppure ai fini Ici 2002, anche nei confronti dell’agenzia del territorio, e che nessuna apprezzabile variazione dello stato dei luoghi si fosse successivamente realizzata (come anche riconosciuto nell’avviso di accertamento opposto).

p. 3.2 Il motivo è infondato.

In primo luogo, va considerato che è l’accertamento della rendita catastale ad essere pregiudiziale e vincolante rispetto alla determinazione dell’Ici (che trova nella rendita il presupposto determinativo della base imponibile) non già il contrario, come nella specie vorrebbe la società ricorrente.

In secondo luogo, la sentenza CTR Campania menzionata, di cui si assume la preclusività, ha riguardato l’accertamento del valore catastale del compendio industriale in un periodo d’imposta (2002) di parecchi anni antecedente a quello preso a riferimento nell’avviso di accertamento catastale qui opposto (emesso nel 2010 e notificato nel 2014); avviso anzi adottato successivamente sia al provvedimento di variazione in autotutela del 2008, sia alla stessa attivazione di una nuova procedura Docfa nel 2009 da parte della società.

In terzo luogo, è proprio quest’ultima ad affermare in ricorso (pag.2) che l’annullamento con sentenza definitiva del pregresso accertamento Ici da parte della CTR era dipeso da vizi di ordine formale consistenti nella ravvisata carenza di motivazione dell’avviso Ici e soprattutto nella mancata pregressa o contestuale notificazione dei provvedimenti di variazione della rendita proposta (con conseguente inutilizzabilità-inefficacia della rendita attribuita L. n. 342 del 2000, ex art. 74); il che rende evidente come, anche sotto questo ulteriore profilo, nessuna efficacia preclusiva sul merito della rendita potesse riconoscersi nella menzionata sentenza, così come correttamente ravvisato dal giudice regionale.

Ne segue pertanto il rigetto del ricorso, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, tenutasi con modalità da remoto, il 19 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021

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